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PDL

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 840


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni fiscali in materia di tutela della maternità nell'ambito del lavoro autonomo e della libera professione

Presentata il 7 maggio 2008

      

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Onorevoli Colleghi! - La tutela della maternità nell'ambito del lavoro autonomo e della libera professione è disciplinata dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In particolare, gli articoli da 66 a 69 del citato testo unico disciplinano l'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome, delle coltivatrici dirette, delle mezzadre, delle colone, delle artigiane e delle esercenti attività commerciali; si prevede un'indennità giornaliera, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso, pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato. L'indennità di maternità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su domanda dell'interessata, corredata da certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente.
      Per quanto concerne le libere professioniste, l'articolo 70 del medesimo testo unico prevede un'indennità di maternità in favore delle stesse, purché iscritte a un ente di previdenza, per i periodi di gravidanza e di puerperio, nella misura dell'80 per cento dei cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, nel secondo anno precedente a quello dell'evento; in ogni caso tale indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo stabilito per la qualifica di impiegato.
      I menzionati articoli del testo unico, prevedendo in favore delle categorie considerate un'indennità di maternità il cui ammontare è tassabile, determinano un aumento di imposta da pagare a carico delle medesime categorie, a fronte del beneficio ricevuto.
      Per ovviare a questo problema si intende prevedere una misura che riduca l'onere tributario gravante sulle categorie considerate, analogamente a quanto previsto per i datori di lavoro delle lavoratrici madri, in favore dei quali, si ricorda, è concesso uno sgravio fiscale pari alla retribuzione giornaliera della lavoratrice, maggiorata del 10 per cento per tutta la durata della gravidanza e del puerperio. In tale caso, trattandosi di lavoratrici autonome e di libere professioniste, le figure di datore e di prestatore di lavoro coincidono; non è applicabile pertanto la medesima agevolazione prevista per i datori di lavoro delle lavoratrici madri.
      Inoltre, bisogna osservare che la posizione delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste è più gravosa rispetto alle lavoratrici dipendenti, in quanto le prime, a differenza delle seconde, sono destinatarie dirette di tutti i disagi, familiari, economici e organizzativi, connessi all'evento della gravidanza e del puerperio: sotto questo profilo, la misura che si propone, lungi dal voler compensare specificamente le lavoratrici autonome e le libere professioniste dal costo originato dalla propria gravidanza, che è difficilmente quantificabile, è finalizzata a equiparare, sotto il profilo agevolativo, la posizione delle stesse alla posizione delle lavoratrici dipendenti.
      Si propone, a tale fine, una detrazione dal reddito tassabile, commisurata a quello dichiarato nell'anno precedente, maggiorato del 10 per cento, a valere sul reddito complessivo maturato nel periodo di cinque mesi di percezione dell'indennità.
      Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione ai princìpi di eguaglianza sostanziale consacrati nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che testualmente recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
      L'articolo 1 della proposta di legge prevede i soggetti e le condizioni per l'applicazione della detrazione dal reddito derivante dal lavoro autonomo e dalla libera professione; l'articolo 2 stabilisce la misura della detrazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Detrazione dal reddito).

      1. Alle artigiane, alle esercenti attività commerciali, alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, alle libere professioniste e alle lavoratrici autonome, a titolo di deduzione forfetaria degli oneri conseguenti al disagio per mancato svolgimento dell'attività lavorativa causato dallo stato di gravidanza e di puerperio, è concessa, ai fini delle imposte dirette, una detrazione dal reddito imponibile derivante dall'attività lavorativa nella misura indicata all'articolo 2.

Art. 2.
(Misura della detrazione).

      1. La detrazione dal reddito di cui all'articolo 1 spetta in misura pari al prodotto fra il numero delle giornate non lavorate a causa della gravidanza e del puerperio, fino ad un massimo di cinque mesi, e l'ammontare del reddito medio giornaliero dell'attività lavorativa maggiorato del 10 per cento, risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta precedente a quello di inizio della gravidanza.
      2. Ai fini della determinazione del reddito medio giornaliero ai sensi del comma 1, il periodo di imposta precedente di cui al medesimo comma è convenzionalmente determinato in duecentocinquanta giornate lavorative. La detrazione spetta nei limiti di reddito imponibile minimo e massimo rispettivamente di 10.329 euro e di 25.823 euro.
      3. In assenza di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente a quello di inizio della gravidanza, la detrazione di cui alla presente legge spetta nella misura minima indicata al comma 2.


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