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PDL 1291

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1291



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Modifica all'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di inquadramento dei dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione nel ruolo sanitario

Presentata il 12 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli ingegneri, giuridicamente inquadrati tra i dipendenti del ruolo del personale delle aziende sanitarie locali (decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761), non solo occupano la direzione degli uffici tecnici - con funzioni di gestione degli aspetti strutturali e impiantistici delle strutture edilizie proprie delle aziende sanitarie o di gestione degli aspetti tecnici delle apparecchiature utilizzate per le prestazioni sanitarie - ma ricoprono altresì, nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione, e con consistenze numeriche certamente maggiori, incarichi dirigenziali in attività multidisciplinari finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Ci si riferisce, in particolare, a tutto quel complesso di attività che va dalla definizione del rischio lavorativo alla predisposizione delle bonifiche tecniche, dalla verifica di rispondenza alle norme di macchine e attrezzature di lavoro, alla verifica periodica di macchine e impianti.
      I livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale è chiamato ad assicurare definiscono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relative alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Com'è noto, tali livelli includono, oltre all'assistenza ospedaliera e distrettuale, quella collettiva in ambiente di vita e di lavoro. In particolare, in quest'ultimo ambito la normativa attribuisce ai dipartimenti della prevenzione specifiche funzioni di assistenza, tra cui, oltre alla tutela igienico-sanitaria, la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la sanità pubblica veterinaria e anche la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro e di vita.
      A testimonianza di questa oggettiva omogeneità di attività, negli incarichi dirigenziali delle strutture sopra indicate, si possono ritrovare indifferentemente chimici, fisici, biologi e ingegneri, ed anche nei contratti collettivi di lavoro è sancita una sostanziale equiparazione tra tali figure (a parità di responsabilità, parità di retribuzione).
      Tuttavia - a differenza dei medici, dei fisici, dei chimici e biologi, inquadrati nel ruolo sanitario, i quali «esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute» ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 - gli ingegneri conservano lo stesso inquadramento giuridico (ruolo professionale) tipico delle attività cosiddette «di supporto».
      Dalla lettura di questo articolo - contraddittorio ed ormai in gran parte superato da nuove disposizioni - dovrebbe discendere in modo automatico l'inserimento degli ingegneri e dei geologi, addetti a tali compiti, nel ruolo sanitario, essendo immediatamente riconducibili alle attività istituzionali assegnate al Servizio sanitario nazionale (tutela della salute) le funzioni affidate ai dipartimenti di prevenzione. Il successivo articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, invece, inserisce ingegneri e geologi nel ruolo professionale sulla base del solo titolo accademico, senza valutare coerentemente le funzioni effettivamente svolte da tali figure professionali.
      A questo proposito rileva che il personale diplomato che svolge compiti analoghi è stato da subito inserito nel ruolo sanitario, e anche la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, ha stabilito un preciso orientamento in questo senso.
      Si giunge all'assurdo che gli ingegneri dirigenti di uffici e servizi che si occupano di prevenzione e sicurezza, pur appartenenti al ruolo professionale, hanno collaboratori (talvolta anche dirigenti laureati, medici e non medici) cui è riconosciuto il ruolo sanitario in quanto esplicano direttamente attività volte alla tutela della salute; gli ingegneri dirigenti stessi, cui compete la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi istituzionali del servizio, invece non svolgerebbero tale tipo di attività.
      Si viene a creare, pertanto, una situazione di manifesta sperequazione, per la quale diversi soggetti, per il motivo di appartenere a ruoli distinti, pur svolgendo equivalenti funzioni e assumendo le medesime responsabilità, vengono a possedere diritti diversi e diversi livelli di retribuzione.
      In un tale assetto, che non tiene minimamente conto delle realtà operative e funzionali delle attività di prevenzione, agli ingegneri del ruolo professionale sono negati diritti quali l'aggiornamento continuo, l'esclusività del rapporto, l'esercizio dell'attività professionale intra moenia, viceversa riconosciuti, sulla scia dei medici, ai chimici, ai fisici e ai biologi con cui collaborano in progetti integrati.
      Anche per le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), cui ancora si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanitario, sembra fin troppo ovvio che gli ingegneri e i geologi debbano possedere gli stessi diritti dei colleghi chimici, fisici e biologi, in quanto partecipano con questi ultimi ad attività multidisciplinari strettamente integrate e di pari responsabilità.
      Inoltre, nell'ambito più tradizionale delle funzioni di gestione delle strutture sanitarie (uffici tecnici), già adesso alle professioni emergenti, come gli ingegneri clinici (per i quali già da tempo esistono specifici corsi di laurea e corsi post laurea in ingegneria come le scuole di specializzazione di ingegneria clinica), spetta di seguire l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari, di curare il loro impiego sicuro, appropriato ed economico e di collaborare fattivamente con i medici e gli altri operatori sanitari nell'utilizzazione di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici. In futuro, infine, con lo sviluppo delle tecnologie sanitarie e con l'integrazione sempre più spinta tra informazioni diagnostiche (diagnostica per immagini e simili) e sistemi informativi, ci sarà sempre più necessità di senso analitico e modello ingegneristico per dare risposta ad una domanda tecnologica sempre più serrata.
      Gli ingegneri rivendicano, pertanto, il loro preciso ruolo culturale, dove l'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, sia esercitata nel rispetto della collaborazione muitiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità, e anche, ma soprattutto, sulla base di un paritetico inquadramento giuridico dei profili professionali che operano all'interno del Servizio sanitario nazionale e delle ARPA.
      Si ritiene essenziale, nell'ambito del riassetto sopra menzionato, il superamento delle discriminazioni evidenziate, anche attraverso la riqualificazione delle funzioni e la promozione della professionalità degli ingegneri del Servizio sanitario nazionale integrata positivamente nella più generale riqualificazione delle attività svolte sul territorio dalle aziende, imposta dal progresso tecnologico e scientifico e dal mutato scenario del mercato, attualmente negata alle figure del ruolo professionale anche per l'esclusione dai nuovi programmi di aggiornamento professionale, previsti per il ruolo sanitario, che vanno sotto il nome di educazione medica continua.
      In conclusione, alla luce di quanto esposto, la presente proposta di legge - introducendo una modifica all'articolo 7-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 - intende perseguire lo scopo di ricomprendere nel ruolo sanitario il personale del ruolo professionale dei dipartimenti di prevenzione e delle Agenzie per la protezione dell'ambiente.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. I dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione inquadrati nel ruolo professionale, e quelli che comunque esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute e della sicurezza e alla protezione ambientale, sono inquadrati nel ruolo sanitario».

      2. L'inquadramento di cui al comma 5-bis dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 1 del presente articolo, opera a decorrere dal 1o gennaio 2009. Ai fini economici, al personale di cui al medesimo comma 5-bis è riconosciuta l'anzianità effettivamente prestata nell'esercizio delle proprie funzioni.


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