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PDL 1186

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1186



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di commercializzazione delle bevande confezionate in lattine o in altri contenitori metallici

Presentata il 28 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Una decina d'anni fa l'Istituto superiore di sanità - si veda in proposito lo studio di Croci, De Medici, Fiore, Scalfaro e Toti «Possibilità di trasmissione di agenti virali mediante bevande in lattine con apertura "stay on tab"» in Industrie delle bevande, 1998, pagine 123-126 - condusse una ricerca controllando il livello di contaminazione presente sulla superficie di 150 lattine di vario tipo. Ne risultava un livello di pulizia generalmente buono sia nella fase di trasporto sia in quella di stoccaggio. Lo studio valutava anche la capacità di trasmissione di microrganismi patogeni dalla lattina alla bibita, contaminando artificialmente i coperchi di 80 lattine. Pur confermando l'effettiva possibilità di trasmissione di germi, i ricercatori precisavano che a livello epidemiologico non si erano registrati casi di questo tipo.
      Dopo numerose denunce presentate dalle associazioni dei consumatori e i pareri resi da altri autorevoli studiosi, si è in realtà accertato che sui contenitori metallici (lattine, scatole, barattoli) contenenti liquidi, in genere birra e bibite analcoliche, si possono depositare, oltre alla polvere, anche germi nocivi come la salmonella e lo stafilococco. Questi batteri passano nella bevanda al momento dell'apertura della lattina, quando la linguetta viene spinta verso l'interno, e il rischio per la salute è maggiore se la bevanda rimane aperta per un certo periodo.
      Nel 2005, il Ministero della salute (Dipartimento prevenzione-Direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti-ufficio IV) - in esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 12669 del 2004, sulla commercializzazione delle bevande in lattina con il sistema dell'apertura «stay on tab» (linguetta a strappo che rientra nel corpo della lattina) - ha diramato la circolare 2 febbraio 2005, n. 37309.
      Tale circolare prevede una serie di raccomandazioni, per la verità molto generiche, a tutela del consumatore. Si tratta di norme igieniche e di buona condotta rivolte sia ai produttori e ai distributori, ovvero a ogni altro soggetto operante nella filiera di commercializzazione del prodotto, sia ai consumatori.
      In diversi casi le ditte produttrici adottano un coperchietto di plastica sul tappo delle lattine; altre aziende ricoprono il set di sei lattine con un film plastico per proteggerle da polvere e altri materiali. Questi sistemi, che incidono in misura minima sui costi, sono graditi dai clienti e rappresentano un metodo intelligente per venire incontro alle esigenze dei consumatori. In altri Paesi c'è chi propone un meccanismo per cui, aprendo la linguetta, sbuca una cannuccia telescopica.
      Purtroppo non tutte le aziende seguono queste raccomandazioni.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende dare attuazione alla circolare emanata dal Ministero della salute prevedendo per la produzione e per la vendita delle bevande contenute in lattine o in altri contenitori metallici l'obbligo di chiusura con una pellicola protettiva.
      Il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che le bevande possono essere prodotte, vendute e distribuite al pubblico solo se provviste di opportuni dispositivi di protezione e di copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura.
      Il comma 2 prevede che tali dispositivi siano costituiti da materiali riciclabili, atossici e idonei al contatto con i liquidi. Essi, inoltre, devono ottenere una opportuna approvazione e certificazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o delle autorità sanitarie competenti.
      Il comma 3, infine, obbliga le aziende produttrici ad adeguare la produzione e la distribuzione di tali prodotti nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È comunque consentito lo smaltimento di eventuali scorte eccedenti entro ulteriori sei mesi.
      In conclusione, alla luce di quanto premesso e tenuto conto delle fondamentali esigenze di tutela della salute dei consumatori, si auspica una rapida approvazione della proposta in esame.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le bevande confezionate in lattine o in altri contenitori metallici aventi dispositivi di apertura denominati «stay on tab», ovvero tramite linguetta rientrante a strappo, possono essere prodotte e vendute al pubblico solo se provviste di opportuni dispositivi di protezione e di copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura.
      2. I dispositivi di protezione e di copertura, prescritti ai sensi del comma 1, costituiti da materiali riciclabili, atossici e idonei al contatto con i liquidi, devono essere approvati e certificati da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o delle autorità sanitarie competenti.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende produttrici e distributrici di bevande confezionate in lattina o in altri contenitori metallici con il sistema di cui al comma 1 devono adeguare la commercializzazione di tali prodotti. È comunque consentito lo smaltimento di eventuali scorte eccedenti entro ulteriori sei mesi, purché la data di produzione sia antecedente alla scadenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione della legge medesima.


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