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PDL 703

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 703



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIGLIORI, BIANCONI

Modifiche all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, concernenti la soppressione dei termini per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Presentata il 5 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati», il Parlamento ha compiuto una scelta di civiltà.
      Infatti, ammettendo una responsabilità pubblica con conseguente provvedimento normativo di sostegno nei confronti di cittadini fisicamente menomati, lesionati o resi infermi a causa di vaccinazioni rese obbligatorie dall'autorità sanitaria, si è inteso eliminare - almeno moralmente - una ingiustizia. Purtroppo, questa volontà del legislatore è stata parzialmente compromessa. È bene ricordare, in proposito, la sentenza 14-22 giugno 1990, n. 307, della Corte costituzionale, da cui - di fatto - è originata la citata legge n. 210 del 1992. Con tale sentenza, infatti, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 2043 del codice civile, da contagio e da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportati dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.
      Ebbene, per moltissimi anni, le sfortunate famiglie che si trovavano in tali condizioni si sono arrese di fronte all'immunità dello Stato circa la responsabilità in materia; la stessa scarsa pubblicizzazione, successivamente, della citata legge n. 210 del 1992, ha determinato una sorta di inerzia nella possibilità di fare valere i propri diritti nei confronti dello Stato.
      Anche se, ovviamente, ignorantia legis non excusat, va notato che l'ulteriore sentenza della Corte costituzionale (n. 118 del 15-18 aprile 1996) inerente la parziale illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 2 della stessa legge n. 210 del 1992, seppur non innovativa sul punto, ha ingenerato erroneamente la convinzione che la materia non fosse compiutamente definita.
      Tra l'altro, oltre tutto ciò, è da rilevare lo stridente contrasto presente all'interno della citata legge n. 210 del 1992 tra un diritto solennemente sancito dall'articolo 1 nonché riconosciuto e protetto dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 307 del giugno 1990 e l'articolo 3 della medesima legge che, limitando in modo perentorio la tempistica della relativa domanda, tende a comprimerlo, sanzionarlo, renderlo - in definitiva - inefficace. È, insomma, una vera contraddizione da eliminare. Proprio a questo ragionamento ci si riferisce allorché, all'inizio di questa relazione, si parlava di una ingiustizia solo parzialmente sanata: diverse famiglie italiane non hanno più tempi «utili» per vedersi riconoscere un diritto che, come tale, non può soffrire di alcun tipo di limite temporale per la sua soddisfazione.
      Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge non si richiedono tradizionali e antiche riaperture di termini: si chiede molto più semplicemente e correttamente che il dovere dello Stato di assegnare un indennizzo a chi è stato menomato non conosca quei termini che finiscono per annullare il correlativo diritto e rendere vuota la stessa sentenza della Corte costituzionale da cui è originata la legge 25 febbraio 1992, n. 210.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano all'azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Ministro della salute. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

      2. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.


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