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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1180 |
1. La presente legge definisce e promuove le attività e le terapie assistite dagli animali domestici, ne individua gli obiettivi e gli ambiti di applicazione, ne riconosce l'utilità in campo sociale nonché la validità come possibile metodo di co-terapia in sinergia con le terapie tradizionali. La presente legge promuove e sviluppa progetti di ricerca che prevedono una equilibrata e guidata relazione con gli animali nel trattamento dei disagi sociali e relazionali dell'uomo. La presente legge favorisce altresì la presenza, monitorata da un veterinario con competenze in materia di comportamento animale, supervisionata da operatori con adeguata formazione e programmata sulla basse delle caratteristiche della persona e dell'animale, nelle strutture sanitarie, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e geriatria, alle case di riposo e alle residenze sanitarie assistenziali, nei centri di pet therapy abilitati nonché presso le persone inserite in programmi di assistenza domiciliare integrata, di animali domestici anche di proprietà delle persone che a diverso titolo sono ospiti delle strutture stesse. L'impiego degli animali in attività e terapie assistite deve rispettare e favorire il loro benessere e le loro attitudini.
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi relazionali di tipo educativo, didattico, formativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati da gruppi di lavoro interdisciplinari qualificati, con l'aiuto di animali adeguatamente selezionati, addestrati a tale scopo e in possesso di adeguati requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4;
b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva, cognitiva e motoria, o conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati da gruppi di lavoro interdisciplinari, di cui fa parte necessariamente un medico, un veterinario, uno psicologo e un conduttore di animali quali cani, cavalli e simili, preferibilmente con esperienza nel settore della pet therapy, con l'aiuto di animali specificamente educati e preparati, con metodi non coercitivi, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, che si attengano ai requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4.
2. Le AAA e le TAA possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero dei tossicodipendenti, o in altri luoghi idonei.
1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA e di TAA è vietato l'impiego di animali selvatici o esotici, di cuccioli di età inferiore a un anno, di animali anziani, di femmine gravide, di animali in condizioni patologiche, acute o croniche, dal punto di vista medico o comportamentale.
2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, la capacità di collaborare con il
proprio conduttore e l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Gli animali selezionati sono sottoposti a uno specifico percorso formativo e a un esame finale, unitamente al rispettivo conduttore.
3. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere, richieste ai fini del loro impiego, da parte del medico veterinario, in collaborazione con il conduttore dell'animale e l'educatore o istruttore o la diversa figura di contatto con l'animale stesso. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA. Al termine della carriera, o in caso di successiva esclusione dai programmi di AAA e di TAA, il proprietario degli animali deve assicurare loro il corretto mantenimento in vita, escludendo in ogni caso interventi di eutanasia e la macellazione.
4. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale o da allevamenti per fini alimentari, purché siano sottoposti a opportuna valutazione psicofisica, partecipino a programmi di formazione adeguati alle attività cui sono destinati e siano in possesso dei requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4.
1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, composta da dieci membri, nominati in base ai seguenti criteri:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e il presidente nazionale dell'Ordini nazionale degli psicologi o loro delegati esperti nel settore della pet therapy;
d) un docente universitario nominato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e un docente universitario nominato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria con esperienza maturata nel campo della pet therapy;
e) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nel settore della pet therapy.
2. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al decreto di cui all'articolo 5, comma 1.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
a) i profili professionali del gruppo di lavoro interdisciplinare che partecipa alla progettazione e alla valutazione dei programmi nonché allo svolgimento delle AAA e delle TAA;
b) il contenuto scientifico dei programmi di informazione e di educazione del Ministero ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003 e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
c) i programmi di ricerca e formulazione di iniziative di pet therapy da inserire nella programmazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
d) le modalità di divulgazione delle ricerche scientifiche realizzate a livello nazionale e predisposizione di protocolli terapeutici contenenti indicazione dei trattamenti ottimali relativi alle singole patologie sottoposte a pet therapy;
e) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti e delle associazioni abilitati a erogare servizi di AAA e di TAA;
f) le caratteristiche di salute e di benessere e il profilo comportamentale che devono possedere gli animali impiegati nella pet therapy;
g) i requisiti professionali essenziali del personale addetto all'addestramento degli animali da compagnia e i criteri generali con cui le regioni attuano la formazione per operatori preparatori e conduttori degli animali durante gli interventi di AAA e di TAA;
h) i protocolli di addestramento, con specifica indicazione dei trattamenti consentiti per la preparazione degli animali impiegati nei programmi di AAA e di TAA e di quelli vietati;
i) i requisiti strutturali minimi e quelli igienico-sanitari delle aree, dei locali e degli spazi destinati alla detenzione dell'animale da compagnia nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della presente legge;
l) le modalità di erogazione dei contributi agli enti e alle associazioni di cui alla lettera e) per lo svolgimento dei servizi di AAA e di TAA.
1. In caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 3 da parte degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'autorizzazione concessa ai suddetti soggetti è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni, l'autorizzazione è revocata.
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