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PDL 1066

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1066



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, CONCIA, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI, MAURIZIO TURCO

Norme in materia di correzione dell'attribuzione di sesso

Presentata il 15 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 14 aprile 1982, n. 164, che da ventisei anni disciplina le modalità per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, e conseguentemente del nome, per le persone transessuali, ha costituito per il nostro ordinamento un esempio di grande civiltà giuridica e rispetto dei diritti civili. L'importanza della legge è stata tale che gli stessi giudici della Corte costituzionale, nella sentenza del 6 maggio 1985, n. 161, non soltanto ribadirono la legittimità costituzionale della legge n. 164 del 1982, ma riconobbero l'esistenza di un diritto all'identità sessuale, sulla base degli articoli 2 e 32 della Costituzione. In particolare la Corte riconobbe un concetto ampio di diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, che ricomprende non soltanto la salute fisica, ma anche quella psichica, in relazione alla quale gli atti dispositivi del proprio corpo, se volti a tutelare la persona in tale ottica, non solo non sono vietati, ma anzi sono leciti; l'affermazione dell'identità sessuale fu considerata inoltre diritto inviolabile dell'individuo ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, in quanto elemento che consente al soggetto transessuale il pieno svolgimento della propria personalità, sia nella sua dimensione intima e psicologica, sia nella vita di relazione.
      Secondo la Consulta, il legislatore aveva accolto un nuovo concetto di identità sessuale che teneva conto non soltanto dei caratteri sessuali esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale, dal quale derivava una «concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando (...) il o i fattori dominanti». I giudici costituzionali affermarono altresì che «la legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
      Tuttavia, venticinque anni di esperienza, di cambiamenti sociali e di evoluzione giuridica a livello internazionale fanno ritenere il contenuto della legge problematico in alcuni suoi aspetti, e superato in altri. La legge n. 164 del 1982, e la giurisprudenza che essa ha generato, ha infatti stabilito che la rettificazione dell'attribuzione di sesso sia autorizzata dal giudice in seguito a trattamento medico-chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali primari, anch'esso autorizzato mediante decisione del tribunale.
      L'esperienza di vita delle persone transessuali e transgender, così come la ricerca scientifica in quest'area, hanno ampiamente dimostrato come l'equilibrio psico-fisico della persona transessuale non implichi necessariamente l'adeguamento chirurgico dei genitali, che al contrario spesso viene forzato dalla necessità di «regolarizzare» una situazione intermedia nella quale la persona transessuale è soggetta a stigmatizzazione sociale, discriminazione, privazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili, quali quelli relativi alla salute e alla vita sessuale. L'intervento chirurgico diviene in altri termini per alcune persone un «intervento forzato» in assenza del quale la persona è privata della dignità e dei diritti di cittadinanza, costretta ad una «esistenza legale» che non corrisponde all'identità, all'aspetto esteriore e al ruolo sociale che la stessa persona viene ad assumere. L'intervento chirurgico diventa in altre parole un modo per vedere sanzionata dalla legge l'identità stessa della persona.
      Tutto ciò condiziona pesantemente il rispetto dei diritti e dell'identità della persona, del suo benessere psico-fisico e della vita di relazione. Non a caso negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare nel casi «Goodwin contro Regno Unito» (2002) e «Van Kück contro Germania» (2001), ha progressivamente riconosciuto l'esistenza di un diritto fondamentale all'identità di genere sulla base degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in relazione al quale il riconoscimento giuridico dell'identità di genere non deve necessariamente dipendere dall'intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali.
      Tale orientamento, proprio in seguito alla decisione della Corte europea, che ha condannato il Regno Unito a tal riguardo, ha indotto il legislatore britannico ad introdurre il Gender Recognition Act del 2004, sulla base del quale la rettificazione del certificato di nascita e il cambio del nome sono effettuati indipendentemente dall'intervento chirurgico. Più recentemente il Parlamento spagnolo ha approvato la legge 3/2007, del 15 marzo, «reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas» che, in modo simile, prevede che sia l'ufficiale di stato civile a rettificare l'attribuzione di sesso e il nome della persona che abbia iniziato il percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari all'identità di genere.
      Nello stesso ambito si colloca la presente proposta di legge, il cui obiettivo è semplificare il procedimento di riattribuzione di sesso e di cambio di nome, in modo da rispettare la dignità e i diritti della persona.
      Pertanto, l'articolo 1 riafferma il principio che ogni persona ha diritto di chiedere la correzione del sesso riportato nel suo atto di nascita, che fa riferimento al suo sesso biologico, quando questo non corrisponde alla propria identità di genere. Il comma 2 dell'articolo precisa che la riassegnazione medico-chirurgica non rappresenta una condicio sine qua non per la riattribuzione di sesso e il cambio di nome, ma la persona interessata vi si sottoporrà soltanto se la ritiene necessaria per raggiungere il proprio equilibrio psico- fisico. Inoltre, a differenza della legge n. 164 del 1982, si elimina la procedura giudiziale per l'autorizzazione della riassegnazione medico-chirurgica. Si ritiene infatti che la presente situazione non sia diversa da altre condizioni mediche nelle quali sia necessario un intervento chirurgico invasivo per determinare il benessere psico-fisico dell'individuo. In nessun caso, fatta salva la situazione del soggetto incapace, è richiesto a tale scopo l'intervento dell'autorità giudiziaria o di un soggetto terzo; si ritiene pertanto che anche nel caso della persona transessuale, la scelta di sottoporsi all'intervento di riassegnazione medico-chirurgica dei genitali debba essere affidata al soggetto interessato e al medico specialista che valuterà lo stato psico-fisico della persona. Peraltro, il diritto al cambio di nome indipendentemente dall'intervento chirurgico di riattribuzione dei genitali è riconosciuto sin dal 1980 dalla legge tedesca sul transessualismo, ed è stato progressivamente introdotto in numerosi Stati europei, in numerosi Stati degli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia e in altri Paesi del mondo. La legislazione italiana, ancorché recentemente modificata, si è rivelata estremamente rigida a riguardo.
      L'articolo 2 individua nel procedimento di correzione degli atti dello stato civile di cui all'articolo 98 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, la procedura per la riattribuzione di sesso e il cambio di nome, che viene semplificata, in linea con le previsioni dell'analoga legge spagnola, e devoluta alla competenza dell'ufficiale dello stato civile.
      L'istanza è presentata all'ufficiale di stato civile del comune di residenza della persona richiedente. Benché la correzione o la rettificazione dell'atto di nascita debba essere effettuata dall'ufficiale dello stato civile del comune che ha emesso l'atto, ovvero il comune di nascita del richiedente, si ritiene opportuno, per rispettare il diritto alla vita privata e per semplificare la procedura a vantaggio dell'istante, che la domanda sia presentata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che provvederà a trasmetterla all'omologo del comune di nascita del richiedente. Quest'ultimo, una volta effettuata la correzione, provvederà alla notificazione alla persona richiedente e all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Ai sensi dello stesso articolo, la domanda sarà accompagnata da una certificazione dello specialista di fiducia che segue la persona richiedente, che attesti che la persona sta seguendo un percorso di transizione. Il requisito della certificazione di cui al comma 2 non vuole essere la previsione di una perizia psichiatrica e non è finalizzata alla certificazione di una patologia psichiatrica, ma soltanto un'attestazione da parte di uno specialista che possa convalidare l'inizio del processo di transizione da parte della persona richiedente, mediante terapia ormonale, terapia psicologica, modificazioni di caratteri sessuali secondari tramite interventi di chirurgia estetica o riassegnazione dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico.
      Ai sensi dell'articolo 3, l'ufficiale di stato civile del luogo di residenza dell'interessato, ricevuta la notifica dell'avvenuta correzione dell'attribuzione di sesso da parte dell'ufficiale che vi ha provveduto, rilascia alla persona interessata nuovi documenti di identità personale.
      Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che, con regolamento del Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie e duplicati debitamente corretti dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti in esame che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità o istituzioni pubbliche e private. Si pensi, per esempio, ai titoli di studio, come il certificato di laurea, che dovranno riportare il nuovo nome e, laddove riportato, il sesso d'elezione della persona.
      L'articolo 4 impone, come già in parte previsto dalla legge n. 164 del 1982, che in seguito alla correzione degli atti dello stato civile, non sia fatta menzione dell'attribuzione di sesso e del nome precedenti, sia da parte di soggetti pubblici che di soggetti privati. Quindi, in ottemperanza alle norme in materia di protezione dei dati personali, e in particolare dei dati sensibili, la violazione di tale obbligo è punita ai sensi delle disposizioni in materia di trattamento illecito dei dati personali.
      L'articolo 5 stabilisce che con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e transgender, sono stabiliti, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari. Tale regolamento deve essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Il comma 2 stabilisce altresì che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l'informazione in materia di identità di genere, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l'intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.
      Infine l'articolo 6 contiene alcune modifiche e abrogazioni di disposizioni vigenti. Il comma 1 aggiunge un comma all'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, stabilendo che non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore per adeguare il proprio genere di appartenenza anagrafica alla propria identità di genere. In questo modo si vuole porre fine a una discriminazione decennale nei confronti delle persone trans che di frequente sono sanzionate dalle forze dell'ordine per mascheramento, in base all'articolo 85 del testo unico citato.
      Il comma 2 abroga la legge 14 aprile 1982, n. 164.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Correzione dell'attribuzione di sesso).

      1. La persona che, in ragione della propria identità di genere, sente di non appartenere al sesso indicato nel suo atto di nascita può chiedere la correzione dell'attribuzione di sesso, anche in seguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari ad opera di terapie ormonali o di trattamenti di carattere estetico, ovvero a seguito di adeguamento dei caratteri sessuali medesimi mediante trattamento medico-chirurgico.
      2. L'adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico non è un requisito necessario al fine di attribuire a una persona un sesso diverso da quello indicato nell'atto di nascita.

Art. 2.
(Procedimento).

      1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la persona interessata presenta istanza di correzione dell'attribuzione di sesso all'ufficiale di stato civile del comune di residenza.
      2. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome o dei nomi che la persona interessata ha scelto e deve essere accompagnata da certificazione di un medico specialista di fiducia, che attesti che la persona sta seguendo un percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari alla sua identità di genere.
      3. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti indicati al comma 2, l'ufficiale di stato civile del comune di residenza della persona interessata trasmette l'istanza all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita, affinché proceda entro quindici giorni alle correzioni richieste, ai sensi dell'articolo 98, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
      4. L'ufficiale di stato civile, dopo aver proceduto alle correzioni ai sensi del comma 3, provvede senza ritardo a notificare la correzione alla persona interessata e all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza della persona stessa per gli ulteriori adempimenti.

Art. 3.
(Rilascio di documenti).

      1. L'ufficiale di stato civile del comune di residenza della persona interessata, ricevuta la notificazione di cui all'articolo 2, comma 4, procede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale.
      2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie o duplicati debitamente corretti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità pubbliche e private.
      3. Il rilascio di nuovi documenti o di duplicati a seguito della correzione dell'attribuzione di sesso e del nome è esente da ogni onere, spesa o tributo per la persona interessata.

Art. 4.
(Trattamento dei dati personali).

      1. Le attestazioni di stato civile e ogni altro documento di identità personale, rilasciati da qualsiasi soggetto pubblico o privato e riferiti a persona della quale sia stata corretta l'attribuzione di sesso, sono rilasciati con la sola indicazione del nuovo sesso e del nome e cognome.
      2. La violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.
(Interventi del Servizio sanitario nazionale. Formazione del personale sanitario).

      1. Con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e transgender, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari.
      2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l'informazione in materia di identità di genere, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l'intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.

Art. 6.
(Modifica e abrogazione di norme).

      1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore per adeguare il proprio genere di appartenenza anagrafica alla propria identità di genere».

      2. La legge 14 aprile 1982, n. 164, e successive modificazioni, è abrogata.


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