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PDL 987

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 987



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, FARINONE, FEDI, FRONER, GRASSI, LOVELLI, MIGLIOLI, MOTTA, VICO, ZUNINO

Adeguamento dei trattamenti pensionistici ed estensione dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra

Presentata il 13 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Giova ricordare che, in data 11 maggio 2000, in occasione dell'approvazione della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra», il Governo accolse un ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato all'unanimità, con il quale si impegnava il Governo stesso a reperire in sede di legge finanziaria per il 2001 le risorse necessarie per «elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra».
      Ciò nonostante il Senato della Repubblica, in data 24 luglio 2002, approvava definitivamente la legge n. 234 del 2003 con la quale, inspiegabilmente, ignorava il sopra citato ordine del giorno a pieno danno delle vedove dei grandi invalidi di guerra, il cui assegno supplementare non trovava nel testo di legge alcuna considerazione.
      Il citato provvedimento, infatti, prevede miglioramenti di oltre il 30 per cento sui trattamenti pensionistici indiretti (tabella N) riservati alle vedove di invalidi ascritti dalla seconda alla sesta categoria della tabella A, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, vedove che certamente poco hanno subìto i riflessi dell'invalidità del dante causa.
      Si consideri al riguardo quali sono le invalidità che danno diritto alla pensione dalla seconda alla sesta categoria per comprendere pienamente quanto affermato. Citiamo ad esempio l'invalido di guerra ascritto alla sesta categoria della tabella A per l'anchilosi di un gomito o l'amputazione delle ultime tre dita di una mano per immaginare quale bisogno di assistenza o anche quali problemi obiettivi abbia creato alla di lui moglie, al punto da riconoscere alla medesima un risarcimento di reversibilità. Di ciò si tenga conto a fronte della situazione di una vedova di un grande invalido, ad esempio, di un cieco amputato degli arti superiori o di un soggetto amputato dei quattro arti o affetto da paraplegia, la quale per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza con rinunce di vario genere e l'impossibilità di crearsi una propria indipendenza economica.
      Si comprenderà, quindi, come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro che di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un qualsivoglia impiego.
      Orbene, con la presente proposta di legge, si intende dare piena attuazione agli impegni allora assunti di reperire ulteriori risorse in sede di legge finanziaria finalizzate esclusivamente ai miglioramenti pensionistici in favore dei grandi invalidi di guerra e in particolare delle loro vedove.
      Si illustra di seguito sinteticamente l'articolato della presente proposta di legge.
      Con l'articolo 1 si propone di elevare l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra, ascritti alle lettere A) e A-bis) della tabella E allegata al testo unico delle pensioni di guerra, dal 50 per cento all'80 per cento, per l'anno 2009, dell'assegno di superinvalidità goduto in vita dal dante causa.
      Con l'articolo 2 si vuole istituire un assegno speciale, pari all'80 per cento degli assegni di cumulo previsti dai primi quattro capoversi della tabella F) allegata al testo unico delle pensioni di guerra, percepiti in vita dal grande invalido. Ciò risponde all'esigenza di offrire ai superstiti un trattamento differenziato a seconda di una più o meno gravosa assistenza prestata in vita al grande invalido conseguente alle coesistenti superinvalidità di cui lo stesso era portatore (cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti superiori o inferiori, cecità bilaterale assoluta accompagnata alla sordità assoluta quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico, perdita anatomica o funzionale di quattro arti accompagnata da paraplegia).
      Con l'articolo 3 si vuole ripristinare un trattamento speciale temporaneo, limitato a un anno, per le vedove e gli orfani totalmente inabili dei grandi invalidi deceduti dopo l'entrata in vigore della presente legge; trattamento già previsto nella normativa precedente e inopinatamente soppresso dal citato testo unico delle pensioni di guerra, senza alcuna plausibile motivazione e contro ogni ragione di equità.
      Tragica è infatti la condizione in cui vengono attualmente lasciate le famiglie dei grandi invalidi deceduti, proprio nel momento di maggior bisogno e difficoltà.
      In definitiva si chiede, anche se per una sola annualità, l'estensione ai coniugi superstiti e agli orfani dei grandi invalidi di guerra di cui sopra di quanto prevede il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004 in favore dei superstiti delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che così recita: «In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico».
      Con l'articolo 4 si vuole estendere, ancorché in misura ridotta rispetto a quanto riconosciuto ai figli delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice, il beneficio economico corrisposto come assegno supplementare ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. Si tratta di soggetti che, a causa della loro totale inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, non sono in grado di procurarsi un proprio reddito.
      La disposizione si rifà a quella recata dal comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 206 del 2004, che recita: «A chiunque subisca o abbia subìto, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».
      Con l'articolo 5 si intende estendere il trattamento vedovile al familiare o ad altra persona convivente con il grande invalido che per ragioni diverse non sia stato in grado di formarsi una famiglia, sempre che tali soggetti dimostrino di avergli prestato assistenza in vita.
      Sconcerta, infatti, dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a tali soggetti non sia riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.
      Con l'articolo 6, si vuole estendere il beneficio - già riconosciuto dall'articolo 9 della citata legge n. 206 del 2004 agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice - limitatamente al coniuge e ai figli superstiti, dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
      Con l'articolo 7, infine, si vogliono estendere i benefìci proposti anche ai superstiti dei grandi invalidi in tutto equiparati ai grandi invalidi di guerra, ovvero ai grandi invalidi per servizio militare di leva e a quelli previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 437, in quanto vittime di incidenti provocati dall'esplosione di ordigni abbandonati dalle Forze armate durante le esercitazioni in tempo di pace.
      Complessivamente, onorevoli colleghi, il presente provvedimento si rivolge a poco più di un migliaio di soggetti che da anni attendono il riconoscimento del diritto che viene loro dall'aver servito la Patria assistendo, attraverso l'umile e quotidiana abnegazione, chi ha subìto le più gravi invalidità a causa della guerra.
      Questo comporta, peraltro, un modesto impegno finanziario che il Paese non può esimersi dal sostenere.
      L'auspicio è pertanto che, approvando la presente proposta di legge, il Parlamento tenga fede agli impegni a suo tempo espressamente assunti.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno supplementare).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'importo dell'assegno supplementare di cui all'articolo 38, commi quarto e quinto, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato dal 50 per cento all'80 per cento dell'importo dell'assegno di superinvalidità, in favore del coniuge superstite dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A) e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Reversibilità dell'assegno di cumulo).

      1. Ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra titolari degli assegni di cumulo di cui ai primi quattro capoversi della tabella F, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, spetta uno speciale assegno di reversibilità, pari all'80 per cento dei predetti assegni di cumulo.

Art. 3.
(Trattamento speciale in favore del coniuge e degli orfani dei grandi invalidi di guerra).

      1. Al coniuge superstite del grande invalido di guerra deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta, per la durata di un anno, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivamente percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dal primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente.

Art. 4.
(Estensione dell'assegno supplementare).

      1. I figli maggiorenni, totalmente inabili, dei grandi invalidi di guerra deceduti per qualsiasi causa, di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno diritto, in assenza del coniuge superstite del grande invalido di guerra, a percepire anche l'assegno supplementare di cui all'articolo 38, commi quarto e quinto del medesimo testo unico, nella misura ivi fissata.
      2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 spetta, altresì, agli orfani minorenni nonché, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, agli orfani maggiorenni che risultino essere iscritti all'università o a istituti di istruzione superiore equiparati.

Art. 5.
(Familiare convivente).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore del coniuge superstite e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostra di avere provveduto gratuitamente, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido.

Art. 6.
(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

      1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, si applicano anche al coniuge e ai figli nonché al coniuge superstite e agli orfani dei grandi invalidi di guerra.

Art. 7.
(Estensione dei benefìci ai grandi invalidi per servizio).

      1. I benefìci previsti dalla presente legge sono estesi ai coniugi superstiti e agli orfani dei grandi invalidi per servizio di leva nonché ai coniugi superstiti e agli orfani dei grandi invalidi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 437, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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