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PDL 1665

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1665



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995

Presentato il 17 settembre 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Emendamento Ban alla Convenzione di Basilea contenuto nella decisione III/1 della Terza Conferenza delle Parti (settembre 1995 III/1).
      La Convenzione di Basilea è stata elaborata in ambito UNEP (United Nations Environment Programme) in seguito alle drammatiche situazioni ambientali in cui si sono venuti a trovare negli anni '80 molti Paesi in via di sviluppo o con economie in transizione, a causa dello smaltimento incontrollato di rifiuti nei loro territori (come, per esempio, le cosiddette «navi dei veleni»). In quegli anni, infatti, a seguito del consolidamento dei regolamenti sullo smaltimento dei rifiuti, molte grandi industrie hanno ricercato vie più facili e meno costose per disfarsi delle crescenti quantità di rifiuti prodotti, soprattutto di quelli pericolosi.
      La Convenzione di Basilea si propone di portare al minimo il numero delle spedizioni transfrontaliere per proteggere la salute umana e l'ambiente istituendo un sistema di controllo delle esportazioni e delle importazioni di rifiuti pericolosi nonché del loro smaltimento.
      La Convenzione, adottata a Basilea il 22 marzo 1989 da 116 Paesi, è entrata in vigore il 5 maggio 1992 ed è stata finora sottoscritta e ratificata da 169 Stati («Parti»).
      L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 18 agosto 1993, n. 340, ed è a tutti gli effetti una Parte contraente della stessa, avente diritto di voto nelle riunioni della Conferenza delle Parti.
      La Conferenza delle Parti contraenti è l'organo decisionale ed esecutivo della Convenzione. La Conferenza si riuniva una volta l'anno fino alla CoP-VIII (Nairobi, 27 novembre-1o dicembre 2006); per il futuro si riunirà invece una volta ogni due anni.
      Nel marzo del 1994, durante la Seconda Conferenza delle Parti, si è raggiunto l'accordo di vietare:

          1) immediatamente, l'esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento da Paesi OCSE a Paesi non-OCSE;

          2) a partire dal 1o gennaio 1998, l'esportazione di rifiuti pericolosi destinati al recupero da Paesi OCSE a Paesi non-OCSE.

      Poiché durante la Seconda Conferenza non era stata prevista la modifica del testo della Convenzione, nella Terza Conferenza dei Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea (settembre 1995) è stato approvato, con la decisione III/1 adottata all'unanimità, l'Emendamento, di cui si richiede che il Parlamento autorizzi la ratifica e l'esecuzione, che prevede la modifica della Convenzione al fine di vietare tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento e, dal 1o gennaio 1998, di quelli destinati al recupero dai Paesi elencati nell'allegato VII della Convenzione verso Paesi che non figurano in detto allegato.
      In particolare, l'Emendamento alla Convenzione prevede l'inserimento di un nuovo paragrafo 7-bis nel preambolo, di un nuovo articolo 4-A e di un nuovo allegato VII.
      Pertanto, una volta entrato in vigore, l'Emendamento andrà ad integrare il preambolo del testo della Convenzione, mediante l'inserimento del paragrafo 7-bis, in cui sarà riconosciuta definitivamente la pericolosità dell'esportazione di rifiuti pericolosi, in particolare verso i Paesi in via di sviluppo, in quanto attività non rispondente ad una gestione dei rifiuti pericolosi ambientalmente compatibile; inoltre, l'aggiunta del nuovo articolo 4-A e del nuovo allegato VII al testo della Convenzione comporterà il divieto, con decorrenza immediata, delle esportazioni di rifiuti pericolosi, destinati ad essere smaltiti, provenienti dalle Parti che figurano nell'allegato VII (Stati membri dell'Unione europea, Paesi OCSE e Liechtenstein) verso Stati non compresi in tale allegato e la soppressione progressiva entro il 31 dicembre 1997 nonché, dal 1o gennaio 1998, il divieto di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero provenienti dalle Parti che figurano nell'allegato VII verso Stati non presenti in detto allegato.
      Inoltre, si segnala che l'Emendamento in esame è già stato approvato dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 97/640/CE del 22 settembre 1997.
      L'Emendamento ad oggi è stato ratificato da 63 Stati.
      Il provvedimento non comporta oneri e pertanto non viene redatta la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

        1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il provvedimento in esame si rende necessario per dare concreta ed effettiva attuazione alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, entrata in vigore il 5 maggio 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 18 agosto 1993, n. 340, e costituisce un preciso impegno politico, ribadito in varie sedi, in materia di protezione dell'ambiente e protezione della salute umana e rafforzato soprattutto dall'approvazione unanime dell'Emendamento, espressa (compresa l'Italia) nel corso della Terza Conferenza delle Parti contraenti della Convenzione di Basilea.

B) Analisi del quadro normativo e analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

        L'Unione europea, alla stregua di molti Paesi europei, è impegnata da molti anni a controllare il movimento transfrontaliero dei rifiuti; conseguenza naturale di tale impegno è stata l'emanazione di una serie di provvedimenti e di una ricca normativa di settore, recepita nell'ordinamento nazionale, attraverso la quale si è cercato di ovviare al problema della gestione dei rifiuti e, più nello specifico, dei rifiuti pericolosi e tossici.
        Pertanto, una serie di provvedimenti meritano di essere ricordati, tra cui:

            regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

            legge 18 agosto 1993, n. 340, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti trasfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989;

            regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica al regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonchè in enrata ed in uscita dal suo territorio; esso prevede il divieto assoluto a partire dal 1o gennaio 1998 di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero al di fuori dei Paesi cui si applica la decisione OCSE C(2001) 107 def.;

            decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili;

            decisione della Commissione europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, che istituisce un nuovo elenco dei rifiuti (cosiddetto catalogo europeo dei rifiuti - CER), in conformità all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442 CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;

            decisione della Commissione europea del 13 novembre 2002, n. 2002/909/CE relativa alle norme italiane sul recupero agevolato dei rifiuti pericolosi (regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161);

            decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti dalle navi;

            regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 novembre 2005, n. 269, recante individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate;

            legge 13 febbraio 2006, n. 87, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati;

            decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed abrogativo, ai sensi dell'articolo 264, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto «decreto Ronchi»), sulla gestione dei rifiuti;

            legge 20 ottobre 2006, n. 271, recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse;

            da ultimo il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, che ha sostituito, dal 12 luglio 2007, il regolamento n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, che già vietava l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento verso i Paesi non OCSE, e che a sua volta era stato già modificato dal regolamento n. 129/97. Il nuovo regolamento n. 1013/2006 aggiorna le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi riducendo il rischio delle spedizioni di rifiuti non controllate e andando anche ad integrare nella normativa comunitaria le modifiche delle liste di rifiuti allegate alla Convenzione di Basilea, nonché la revisione adottata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel 2001.

        Dall'analisi della normativa più significativa di settore, non si rilevano, nel contenuto dell'Emendamento, aspetti di incompatibilità con l'ordinamento interno e con quello comunitario.
        Pertanto, non si ravvisa la necessità di adottare particolari provvedimenti diretti all'attuazione dell'Emendamento.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        L'amministrazione italiana deputata in via prioritaria all'attuazione dell'Emedamento è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come già avviene per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, che già contiene le prescrizioni contenute nell'Emendamento oggetto di ratifica; in via secondaria le amministrazioni regionali, o provinciali se delegate, e le province autonome quali autorità competenti di spedizione e di destinazione dei rifiuti, così come previsto dall'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
        Con riguardo ai destinatari del provvedimento, si ritiene che i destinatari diretti della normativa proposta siano da rinvenirsi nelle amministrazioni centrali e, in subordine, nelle organizzazioni internazionali; si ritiene, invece, che come destinatario indiretto interessato alla normativa proposta, sia da considerarsi tutta la popolazione italiana.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        Gli obiettivi e i risultati attesi dall'attuazione del provvedimento sono riconducibili agli elementi indicati nella analisi tecnico-normativa.

C) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

        Per quanto concerne l'impatto organizzativo, si ritiene che questo possa essere fronteggiato dall'amministrazione competente e dalle altre amministrazioni senza la necessità di ricorrere a modelli organizzativi specifici, in quanto passibili di rientrare nelle ordinarie procedure attuative.

D) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

        Al fine di attuare gli impegni previsti dall'Emendamento in esame, non è al momento ipotizzabile la creazione di nuove strutture amministrative.

        Dal momento che, come più volte ricordato, l'obbligo previsto dallo stesso Emendamento in esame è già presente nel regolamento (CE) n. 1013/2006, il presente disegno di legge di ratifica non è destinato a creare nuovi impatti diretti o indiretti.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione di Basilea.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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