|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1276 |
a) fare domanda per una borsa di studio dell'ente per il diritto allo studio universitario (EDISU) nella regione competente per territorio, che comporta, nel caso di accertata idoneità, l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie;
b) richiedere l'inserimento in una delle differenti fasce contributive.
La borsa di studio dell'EDISU viene assegnata in base a due criteri: la situazione economica (con certificazione ISEE) e il merito negli studi universitari. Nella fattispecie, lo studente che rientra (sulla base della situazione economica) nella graduatoria dei vincitori o degli idonei alla borsa di studio è esonerato totalmente dal pagamento delle tasse. Nei casi in cui non vi siano questi presupposti, lo studente è tenuto a pagare regolarmente le tasse, il cui importo è calcolato sulla base del reddito equivalente, quale indicatore della propria condizione economica, valutata in funzione
della natura e dell'ammontare del reddito del «nucleo familiare convenzionale» cui esso appartiene, della sua ampiezza e della relativa situazione patrimoniale.
In base a tale valutazione le università fissano un valore minimo e massimo delle rette, in relazione alle fasce di reddito dello studente.
Nella vita di ognuno possono verificarsi eventi particolari (come la scomparsa di un genitore) che purtroppo incidono negativamente sul reddito familiare. Lo studente che sia stato inserito nella fascia contributiva corrispondente al valore del reddito dichiarato, qualora dovesse retrocedere di «fascia reddituale», a causa dei predetti eventi imponderabili, usufruirebbe della riduzione della relativa tassa al momento dell'iscrizione all'anno accademico successivo.
Nella fattispecie, la presente proposta di legge (in linea con le politiche a favore dei giovani) intende garantire allo studente la possibilità di ottenere, al momento dell'iscrizione all'anno accademico successivo, uno sgravio della tassa universitaria determinato dal ricalcolo della somma versata l'anno precedente.
1. Qualora lo studente universitario sia vittima di eventi che comportano una diminuzione del reddito familiare, in sede di versamento per l'anno accademico successivo usufruisce di uno sgravio determinato dal ricalcolo della tassa di iscrizione e del contributo universitario versati nell'anno precedente.
2. Entro se mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a integrare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, per adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
|