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PDL 1275

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1275



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRIMOLDI, ALLASIA, REGUZZONI, SALVINI

Abolizione del valore legale dei titoli di studio

Presentata il 10 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I titoli di studio rilasciati dall'autorità scolastica, nell'esercizio di una funzione statale e a seguito di appositi procedimenti valutativi, prescritti dalla legge, determinano una certezza legale, in virtù della quale essi sono produttivi di effetti non solo nell'ambito dell'ordinamento scolastico (in quanto consentono la prosecuzione degli studi), ma anche sul piano dell'ordinamento generale.
      Tale principio è contenuto nel regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 167, che recita testualmente: «Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re [dicitura sostituita dall'articolo 48 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, con la seguente: Repubblica italiana e in nome della Legge] le lauree e i diplomi».
      La riforma universitaria che, con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ha introdotto i nuovi titoli accademici di «laurea» e «laurea specialistica», all'articolo 4, comma 3, ha voluto confermare esplicitamente il principio del valore legale, affermando che i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
      Il valore legale del titolo di studio è infatti fondato su due aspetti principali: l'ordinamento didattico nazionale (che fissa le caratteristiche generali dei corsi di studio e dei titoli rilasciati) e l'esame di Stato (che accerta il possesso di determinate conoscenze e competenze).
      La citata riforma ha conciliato le esigenze di autonomia delle università nel definire i curricula dei corsi universitari, da un lato, e di garantire, dall'altro lato, l'ordinamento nazionale, attraverso il riconoscimento del valore legale dei titoli di studio.
      La soluzione adottata dal citato regolamento è stata quella della «classe» rispettivamente per le «lauree» e per le «lauree specialistiche». I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza. Sul piano nazionale gli obiettivi individuati, per ogni classe di corsi di studio, sono raggruppati in sei tipologie.
      L'ordinamento nazionale ha comunque subìto un'ulteriore e più incisiva revisione nel corso della XIV legislatura. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ha determinato una nuova articolazione dei corsi e dei titoli (laurea triennale e laurea magistrale), prevedendo rispettivamente un percorso metodologico e professionalizzante e la revisione delle classi di laurea magistrale.
      È interessante sottolineare come il titolo attestante il conseguimento della laurea magistrale sia conseguibile attraverso l'acquisizione di un prestabilito numero di crediti formativi.
      Al riguardo si ricorda che nell'ordinamento giuridico le lauree e i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. In base all'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'abilitazione professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi coloro che siano in possesso dei titoli conseguiti presso università o istituti superiori, e che abbiano altresì superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che non sono determinate per regolamento.
      A ben vedere, la distinzione tra qualifiche accademiche e qualifiche professionali, pur essendo un elemento caratteristico dell'ordinamento nazionale, ed avendo radici nella stessa Costituzione che, all'articolo 33, prescrive l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, non è sufficiente per l'accesso alle professioni pubbliche e private.
      La legge prescrive, infatti, in addizione al titolo di studio, ulteriori accertamenti di preparazione professionale, tirocini pratici e, in alternativa agli esami di Stato, esami di concorso per l'accesso al pubblico impiego con funzione selettiva e comparativa degli aspiranti.
      Nel Regno Unito non esiste il valore del titolo legale. Pur in assenza di norme statali, le università anglosassoni hanno ormai da tempo curricula armonizzati (sia nella durata che nei contenuti), essendo obbligate ad allinearsi a quegli standard.
      Il valore del titolo legale, in Italia, si esaurisce nella legittimazione a sostenere esami di abilitazione per determinate professioni o a partecipare a concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione.
      Il timore dei cosiddetti anti-deregulationist risiede nel potere che le corporazioni professionali potrebbero assumere in questo caso.
      Secondo i «conservatori», la liberalizzazione formativa darebbe maggiori possibilità ai gruppi economicamente più forti di ottenere i titoli più valutati, comportando un indebolimento oggettivo delle garanzie sociali e di eguaglianza dei cittadini.
      Secondo il punto di vista di costoro, il controllo da parte dello Stato sulla formazione e le qualifiche significherebbe maggiore «democrazia».
      La presente proposta di legge intende abolire il requisito del valore legale del titolo di studio per la sola partecipazione ai concorsi pubblici, anche per raggiungere l'obiettivo di eliminare quel meccanismo un po' perverso che non premia i meritevoli, bensì coloro che sono stati favoriti in virtù di votazioni più alte, ottenute in istituti scolastici e università meno scrupolosi a valutare l'effettiva preparazione degli allievi.
      Questo meccanismo crea talvolta delle discriminazioni tra studenti provenienti da istituti pubblici e scuole private. Identiche conseguenze vanno a riflettersi in una totalità di scuole, tra istituti privati, parificati e legalmente riconosciuti, nonché statali.
      Sotto questo profilo riteniamo sia corretto subordinare l'ammissione ai corsi universitari dei singoli atenei solo ed esclusivamente in relazione al risultato positivo ottenuto nelle prove di valutazione «culturale».
      Solo l'abolizione del titolo di studio, che peraltro non trova più riscontri all'estero, può consentire di differenziare il prodotto offerto dalle singole scuole e dai singoli atenei; creare una competizione di qualità tra le istituzioni formative ai diversi livelli, sulla valutazione del valore «culturale» dei titoli affidata, quindi, ai soggetti del mondo della società civile e dell'imprenditoria; stabilire un principio di equità nell'ambito della distribuzione di posti di lavoro nel settore «pubblico», che finalmente godrà di personale scelto non più in base ad un singolo voto, bensì sulla base di specifiche e provate esperienze.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, non può trovare applicazione la previsione del requisito del titolo di studio avente valore legale.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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