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PDL 1014

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1014



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORDO

Istituzione del Parco archeologico e culturale della Daunia nel territorio della provincia di Foggia

Presentata il 14 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il territorio della provincia di Foggia, conosciuto nell'antichità con il nome di Daunia, rappresenta uno dei bacini archeologici più ricchi e al contempo poco conosciuti e ancor meno valorizzati della Puglia e dell'Italia meridionale peninsulare.
      Una risorsa culturale il cui valore è difficile da stimare, perché con altrettanta difficoltà procede l'opera, meritoria, delle agenzie pubbliche, innanzitutto l'università degli studi di Foggia e la soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, impegnate nella scoperta, classificazione, messa in sicurezza e salvaguardia di siti molto spesso localizzati a diversi chilometri di distanza dalle aree urbane. Tranne rare eccezioni, dunque, il connotato identificativo della gran parte del patrimonio storico-archeologico è l'incuria: l'abbandono all'azione degli agenti atmosferici, al saccheggio da parte dei «tombaroli», all'occultamento o alla distruzione da parte di chi teme le conseguenze di vincoli stringenti e improduttivi.
      A motivare tutto ciò, nella stragrande maggioranza dei casi, non è tanto la scarsa volontà delle amministrazioni comunali e delle altre istituzioni territoriali, quanto l'esiguità delle risorse disponibili per interventi di tutela in comuni segnati da problemi sociali come la disoccupazione a livelli superiori alla media regionale e nazionale o l'emergenza abitativa e nei quali i tagli ai trasferimenti dello Stato hanno provocato il generale indebolimento della indispensabile rete di solidarietà sociale. Insomma, dove non è possibile investire denaro per evitare il crollo di un ipogeo, perché bisogna prima pensare a costruire nuovi lotti del cimitero.
      Il degrado o, peggio, la scomparsa di pezzi del patrimonio archeologico della Daunia, oltre a determinare l'impoverimento culturale della comunità foggiana, e non solo di questa, provoca un vero e proprio danno economico, perché impedisce la valorizzazione del patrimonio stesso a fini turistici.
      La provincia di Foggia è meta di flussi turistici tra i più apprezzabili della Puglia e dell'intera Italia, grazie alla presenza di mete balneari (il Gargano), religiose (San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e Foggia) e ambientali (il Parco nazionale del Gargano), attorno a cui si è creata una rete di strutture e di servizi di assoluto rilievo, sotto il profilo quantitativo e qualitativo.
      La forte polarizzazione dei flussi, però, impedisce all'intero territorio provinciale di godere appieno dei benefìci indotti dall'economia turistica. Al contrario, la diversificazione dell'offerta turistica, a partire da quella di tipo storico-culturale, potrebbe ampliare le occasioni di sviluppo e di benessere collegate alla filiera del tempo libero e in particolare potrebbe andare a vantaggio dei piccoli comuni delle aree collinari e di montagna, gli stessi che sono a rischio di spopolamento proprio per la mancanza di occasioni di lavoro e di sviluppo.
      Per ottenere risultati apprezzabili, sotto il profilo della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, è però essenziale costruire un sistema culturale ed economico capace di progettare reti di connessione culturali, promozionali e commerciali, di coordinare le azioni e gli interventi, di gestire in un ambito sovracomunale specializzato le peculiarità di questo inestimabile patrimonio.
      Nasce da queste considerazioni la proposta di legge per l'istituzione del Parco archeologico e culturale della Daunia che sottopongo alla Vostra attenzione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio storico, archeologico e documentale che contraddistingue la maggior parte del territorio della provincia di Foggia, è istituito il Parco archeologico e culturale della Daunia, di seguito denominato «Parco».
      2. Il Parco si estende all'interno dei confini della provincia di Foggia e interessa i territori dei seguenti comuni: Foggia, Ascoli Satriano, Bovino, Cagnano Varano, Carpino, Cerignola, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici, Pietramontecorvino, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano e Vieste.

Art. 2.

      1. Ferme restando le competenze delle soprintendenze in materia di attività di scavo, restauro e sistemazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e architettonico, gli interventi necessari alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione di tale patrimonio presente nell'area del Parco sono realizzati in forma associata dagli enti locali ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      2. La gestione del Parco è affidata agli enti locali e deve essere effettuata con la partecipazione dell'università degli studi di Foggia, delle associazioni culturali e degli organismi della rappresentanza ecclesiastica presenti nel territorio ai fini dell'individuazione e della perimetrazione delle aree di interesse archeologico e culturale, nonché dell'organizzazione e della gestione di strutture e di servizi destinati alla fruizione didattico-scientifica e turistica.

Art. 3.

      1. Lo Stato concorre alla realizzazione del Parco con un contributo pari a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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