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PDL 15

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 15



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, NICCO

Modifiche agli articoli 33, 34 e 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi ai genitori lavoratori

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I dati della fecondità in Italia rivelano che, a livello internazionale, il nostro Paese è uno dei Paesi meno prolifici. Le cifre relative all'anno 2005, ultimo anno di raffronto all'interno dell'Unione europea con quindici membri, denunciano che nessuna nazione presentava un valore più basso del tasso di fecondità italiano, pari in quell'anno a 1,33 figli per donna. Nell'Unione europea con ventisette membri solo alcune nazioni dell'est europeo (Repubblica ceca, Polonia e Ungheria) presentano un valore medio inferiore a quello italiano.
      Nel 2006 la stima del numero dei figli per donna è pari a 1,35. Si tratta del livello più alto registrato in Italia negli ultimi anni ed è il risultato di un trend positivo iniziato nel 1995, anno in cui l'Italia toccò il suo minimo con un valore del tasso di fecondità totale di 1,19 figli per donna.
      Il progressivo calo della fecondità nelle regioni meridionali contrasta con il continuo aumento registratosi nelle regioni centro-settentrionali e, per la prima volta, nel 2006 il nord, con 1,38 figli per donna, è la ripartizione con la fecondità più alta. Il centro si attesta a 1,32 e il Mezzogiorno a 1,33, rivelando così di non essere più l'area più prolifica del Paese.
      Il bilancio demografico dell'Istituto nazionale di statistica relativo al periodo gennaio-agosto 2007 conforta questa tendenza positiva registrata nel 2006, infatti nei primi otto mesi del 2007 si sono avute 369.411 iscrizioni all'anagrafe per nascita con un incremento di 4.698 unità rispetto allo stesso periodo del 2006. L'aumento di nascite si concentra nelle ripartizioni del centro (+  3,1 per cento), del nord-est (+  2,6 per cento) e del nord-ovest (+  1,2 per cento), mentre nelle regioni della ripartizione del meridione si registra una diminuzione delle nascite (pari a -  0,4 per cento) e nelle isole il fenomeno resta invariato.
      Siamo ben lontani dal tasso di fecondità francese che si è attestato nel 2007 a quota 2 bambini per donna, guadagnando la palma di Paese più fecondo d'Europa, seguito solo dai Paesi del nord Europa che registrano valori superiori a 1,8, come la Danimarca, la Norvegia e l'Irlanda.
      Resta un record assoluto quello della Francia, frutto di una politica di grande sostegno alla maternità e alla famiglia in genere grazie ad un articolato sistema di prestazioni familiari che si distinguono in varie categorie: quelle generali di mantenimento, quelle di accoglienza legate alla prima infanzia e quelle ad assegnazione speciale. Trenta sussidi differenti, per un totale di circa 80 miliardi di euro annui pari al 55 per cento del prodotto interno lordo, che la Francia destina agli aiuti alle famiglie per la crescita dei figli e che rappresentano una certezza per chi vuole aumentare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare. Questi interventi sono poi accompagnati da una politica fiscale basata sul quoziente familiare, una nuova metodologia di determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali. È l'unica strada, quella indicata dalla Francia, per mantenere vivo un Paese, ovvero per investire nel rinnovo demografico.
      L'Italia purtroppo è ben lontana da un livello così elevato di prestazioni a beneficio della famiglia e sarebbe ormai necessario intervenire sulla normativa in vigore per dare uno slancio al timido trend positivo delle nascite registratosi nell'ultimo biennio, con interventi che inducano le famiglie a intraprendere consapevolmente la strada dell'aumento del numero dei figli, certe di essere accompagnate dallo Stato con una molteplicità di iniziative non solo alla nascita del figlio ma anche per quanto riguarda il lungo e complesso iter di crescita dei figli che è denso, per i genitori, di impegni di ogni genere a cominciare da quelli economici.
      Nella presente proposta di legge si è voluto affrontare il tema dei congedi ai genitori lavoratori.
      L'istituto del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, ma per un periodo complessivo non superiore a undici mesi.
      In caso di adozione o di affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo o affidato.
      Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi per allattamento della madre.
      La legge, a partire dal 1o gennaio 2007, ha previsto anche per le lavoratrici e per i lavoratori parasubordinati, che non sono titolari di pensione e che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di un congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.
      L'indennità, pari al 30 per cento dello stipendio o della retribuzione «convenzionale», spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o di affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).
      In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi di due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2008 questo tetto è pari a 14.401,40 euro).
      L'indennità prevista per l'astensione facoltativa riteniamo che sia troppo bassa, risulta infatti difficile che una coppia, con un mutuo a carico o con un oneroso affitto, con le spese che crescono in ogni settore e con un figlio appena nato, considerando tutti i costi che una nascita comporta sul bilancio di una famiglia, riesca ad arrivare alla fine del mese con il 30 per cento dello stipendio. Questi sono mesi così importanti per il bimbo e per la famiglia che necessitano della presenza a casa della mamma o del papà.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce un sostegno ai genitori con figli prematuri o gravemente immaturi garantendo la possibilità di prolungare fino ad un anno il congedo parentale, sempre che il bambino non sia ricoverato presso strutture specializzate.
      Con l'articolo 2 si aumenta l'indennità prevista dall'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, dal 30 per cento al 50 per cento, mantenendo sempre la durata massima di sei mesi, di cui i genitori possono usufruire non solo nei primi tre anni di età del bambino, come prevede la norma in vigore, ma fino al raggiungimento dell'età minima per accedere alla scuola dell'infanzia.
      Nel caso in cui il nucleo familiare sia monoreddito con tre componenti e le risorse economiche risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, (per il 2008 il tetto previsto è di 31.223,51 euro), l'indennità è pari al 70 per cento della retribuzione.
      Nei casi di prolungamento del congedo per handicap grave del bambino previsti dall'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, le indennità di cui sopra sono corrisposte per tutto il periodo.
      Anche per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai sei mesi di cui al comma 1 del citato articolo 34 e ai casi di handicap grave, si applica un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e non più del 30 per cento, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito poste dal comma 1-bis e il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, pari nel 2008 a 14.401,40 euro.
      Riteniamo, infine, che i periodi di congedo parentale debbano essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, senza più intervenire a decurtare ferie, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
      Con l'articolo 3 si intende aumentare da cinque a dieci giorni il congedo previsto per la malattia dei figli.
      Ritenendo che non sia più procrastinabile l'intervento del legislatore in favore della famiglia, auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sostegno ai genitori con figli prematuri o gravemente immaturi).

      1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio nato prematuro o gravemente immaturo hanno diritto al prolungamento fino a un anno del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati»;

          b) al comma 4, le parole: «Il prolungamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Il prolungamento di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 2.
(Congedo parentale).

      1. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 , le parole: «fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al raggiungimento dell'età minima per accedere alla scuola dell'infanzia, un'indennità pari al 50 per cento»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, risultanti assumendo il valore di 131.220.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste»;

          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'indennità di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo previsto dall'articolo 33»;

          d) al comma 3, le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 1-bis e»;

          e) al comma 5, le parole: «, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia» sono sostituite dalle seguenti: «a tutti gli effetti».

Art. 3.
(Congedo per la malattia del figlio).

      1. Al comma 2 dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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