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PDL 1414

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1414



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE ANGELIS, CATANOSO, CATONE, GATTI, NOLA, PELINO, SALTAMARTINI, TRAVERSA

Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti

Presentata il 30 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività. Lo stesso articolo stabilisce altresì che nessuna persona può essere obbligata a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale comunque non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
      A livello internazionale la legislazione è andata oltre sin dalla metà dello scorso secolo. La Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, adottata e proclamata il 10 dicembre 1948, all'articolo 5 stabilisce che «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumane o degradanti». La Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, all'articolo 33 ha stabilito che i bambini devono essere protetti dall'uso illecito di sostanze psicotrope.
      Nonostante ciò, a causa di eccessive diagnosi psichiatriche di disturbi infantili relativi al comportamento e all'apprendimento come - ma non solo - il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), a milioni di bambini in tutto il mondo sono somministrati psicofarmaci (molti dei quali già classificati come sostanze stupefacenti) che danno assuefazione.
      Tale situazione impone al legislatore un intervento drastico su questo orientamento terapeutico che ha la sua origine nella società americana fin dagli anni ottanta e che, laddove perseguito, ha dimostrato in seguito una dubbia, e in alcuni casi deleteria, efficacia terapeutica. Sono prova di ciò i numerosi casi di morte o di invalidità che hanno portato all'approvazione di trentanove provvedimenti restrittivi in venticinque Stati americani e di due leggi federali restrittive in materia. Ventisei di questi provvedimenti sono stati deliberati nel 2003. Queste riforme sono state ottenute grazie all'instancabile opera di rilevazione dei casi, dei dati e di sensibilizzazione effettuata dalla Citizens Commission on Human Rights (CCHR).
      Negli Stati Uniti d'America, dove fino a poco tempo fa le aziende farmaceutiche registravano incassi stratosferici per la vendita di sostanze psicotrope, le nuove restrizioni imposte da leggi statali hanno determinato una restrizione del mercato (rispetto agli aumenti previsti) che ha spinto le stesse aziende farmaceutiche a conquistare il vecchio continente.
      Così, in breve tempo, in Inghilterra, in Germania, in Svizzera, in Francia e in numerosi altri Paesi europei si è riscontrato un aumento esponenziale di diagnosi di ADHD e di altre similari patologie psichiatriche in milioni di bambini in età scolare.
      Alcuni dati testimoniano questo percorso intrapreso dai «colossi» farmaceutici, il cui indotto in tutto il mondo è di circa 20 miliardi di dollari l'anno per le prescrizioni di psicofarmaci legate alle sole diagnosi di ADHD e di disturbi dell'apprendimento. In Gran Bretagna il numero di bambini cui era stato prescritto un farmaco stimolante era salito dai 2.000 del 1992 ai 186.200 del 2000. In Danimarca il consumo di uno stimolante era aumentato del 16,8 per cento tra il 1997 e il 1998 e circa il 48 per cento di questo mercato era costituito da minorenni, di cui l'88 per cento di età compresa tra i sette e i nove anni. In Francia tra il 1989 e il 1996 il numero di bambini considerati iperattivi era aumentato del 600 per cento. In Germania tra il 1995 e il 1999 il numero delle pillole a base di metilfenidato (principio attivo del Ritalin) era aumentato del 400 per cento passando da 7 a 31 milioni.
      Secondo stime del 2001, un bambino tedesco su tre di età compresa tra i cinque e i nove anni assumeva regolarmente psicofarmaci. In Svezia dal 1990 al 2000 il numero di bambini che facevano uso di uno stimolante era aumentato di circa cento volte.
      Esiste, quindi, un reale rischio che l'etichettamento psicopatologico e il conseguente abuso di sostanze psicotrope sui bambini e sugli adolescenti diventi un concreto pericolo anche nel nostro Paese, come peraltro lamentano varie associazioni e come illustrato, con solerzia di dettagli, nella pubblicazione «Perché non accada» dell'omonima campagna di informazione sociale, stampata in un milione di copie e distribuita anche a tutti i parlamentari italiani.
      Non a caso, in alcune regioni (Piemonte e Veneto) sono stati presentati provvedimenti legislativi in tale direzione.
      Il declassamento, stabilito dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di sostanze come il Ritalin da sostanza stupefacente a semplice farmaco rimborsabile (e quindi acquistabile in qualsiasi farmacia del nostro Paese) non può che indurre il legislatore ad assumere provvedimenti volti a tutelare la salute dell'infanzia.
      In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge che stabilisce tre precisi princìpi: l'obbligatorietà del consenso informato dell'avente potestà sul bambino (articolo 3); il divieto di somministrare test volti a fare diagnosi o ad identificare i soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado (articolo 4); il monitoraggio e il controllo della regolarità delle procedure terapeutiche prescritte da parte e presso centri sanitari riconosciuti dalla regione (articolo 5).
      L'articolo 3 sancisce il principio per cui il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti fino a diciotto anni di età può essere praticato solo quando i genitori o i tutori nominati esprimono un consenso scritto libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine il pediatra o il neuropsichiatra infantile ha l'obbligo di fornire, in forma scritta e illustrandola dettagliatamente, ogni informazione circa l'eventuale trattamento farmacologico prescritto al minore. In tale informativa devono essere descritti, oltre ai vantaggi presunti, anche le informazioni in ordine agli effetti collaterali del farmaco consigliato, i possibili trattamenti alternativi e le modalità di somministrazione. L'assenso del genitore o del tutore nominato per il minore interessato deve essere scritto e allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso. Questa norma fa leva su una recente sentenza della Corte di cassazione che ha formalizzato l'obbligo per il medico di mettere il paziente al corrente, per iscritto, degli effetti collaterali di un farmaco.
      All'articolo 4 è fatto esplicito divieto di somministrazione di test o di questionari relativi allo stato psichico e emozionale degli alunni, all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado. Gli interventi volti alla valutazione dello stato psichico del minore possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche, sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'esercente la patria potestà sul minore. Esperienze vissute in Paesi come l'Inghilterra o la Germania hanno evidenziato come la somministrazione dei test o dei questionari relativi allo stato psichico del bambino sia proporzionalmente legata all'espansione del mercato di forti psicofarmaci quali, ad esempio, il citato Ritalin.
      Vogliamo quindi evitare che tale fenomeno di espansione incontrollata si attui anche nella nostra nazione.
      Infine, in relazione a questo specifico aspetto, ricordiamo un episodio della nostra storia recente. Alcuni anni or sono, di fronte alla cosiddetta «emergenza AIDS», fu avanzata la proposta di effettuare obbligatoriamente il test HIV su tutti i cittadini italiani. Si trattava in quel caso di una malattia infettiva, potenzialmente mortale, e di un test organico oggettivo. Il Parlamento, il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale espressero allora un fermo no, ben consci del principio fondamentale della democrazia per il quale è lo Stato a servizio del cittadino e non viceversa. Eppure si trattava di una malattia organica, infettiva, potenzialmente mortale e di un test oggettivo.
      Qui siamo di fronte a psicopatologie discusse, certamente non infettive, a test non oggettivi e a nessun pericolo sanitario incombente. Inoltre tali test rivelerebbero dati sensibili e relativi a bambini.
      I test psicopatologici nelle scuole rappresenterebbero l'invasione dello Stato nella famiglia e nella vita dei cittadini: essi si fondano su una visione di Stato non democratica e rappresentano un grave rischio per la stessa democrazia.
      Con l'articolo 5 si dispone un'azione di monitoraggio, di sorveglianza e di valutazione su tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su minori. A tal fine è imposta la raccolta di dati analitici per avviare rigorosi studi clinici. I pazienti sono sottoposti a verifiche e a controlli sanitari periodici al fine di valutare l'adeguatezza e la correttezza terapeutica dei trattamenti psicofarmacologici. Sono previste procedure di valutazione e di revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici sui minori, attraverso una commissione a livello regionale tra i cui membri sono presenti rappresentanti delle associazioni di settore professionalmente qualificati.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue la finalità di tutelare i bambini e gli adolescenti dalla somministrazione di sostanze psicotrope fuori dai casi clinici in cui sono ritenute indispensabili, nonché di promuovere una corretta informazione indirizzata ai genitori e agli educatori sugli effetti a lungo termine dell'uso, anche temporaneo, di tali sostanze, sulla loro reale composizione e sulla disponibilità di terapie e di trattamenti alternativi che non prevedono l'uso di tali sostanze.

Art. 2.
(Applicazione di disposizioni).

      1. La presente legge, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, si attiene alle disposizioni elaborate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, nonché alle disposizioni della Costituzione in materia di diritti umani e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 3.
(Consenso informato).

      1. Il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e su adolescenti fino a diciotto anni di età può essere praticato solo previo consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori o, se nominati, dei tutori.
      2. Al fine di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali (ASL) predispongono un modulo per il consenso informato attraverso il quale il pediatra o il neuropsichiatra infantile interessato fornisce informazioni scritte e dettagliate relative ai vantaggi presunti e agli effetti collaterali della sostanza psicotropa consigliata, nonché ai possibili trattamenti alternativi e alle modalità di somministrazione.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuati gli strumenti e le modalità per favorire l'accesso a terapie alternative alla somministrazione di sostanze psicotrope.
      4. Il consenso di cui al comma 1 è espresso in forma scritta ed è allegato a ciascuna prescrizione della sostanza psicotropa.

Art. 4.
(Divieto di somministrazione di test e questionari).

      1. Fatta salva l'autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche è vietato, all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado, somministrare test o questionari relativi allo stato psichico e emozionale degli alunni.
      2. I test e i questionari di cui al comma 1, volti alla valutazione dello stato psichico del minore, possono essere somministrati esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche, sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'avente potestà sul minore, ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.
(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione).

      1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su minori devono essere corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti sono sottoposti a verifiche e a controlli sanitari generali periodici al fine di valutare l'adeguatezza e la correttezza delle terapie. A tal fine il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali mette in atto procedure di valutazione e di revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori a livello regionale attraverso una commissione appositamente istituita tra i cui membri, nominati dallo stesso Ministro, sono inclusi rappresentanti professionalmente qualificati delle associazioni di settore.


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