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PDL 1194

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1194



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LO PRESTI, SALTAMARTINI, MIGLIORI, FRASSINETTI, BECCALOSSI, BERNINI BOVICELLI, BOCCHINO, CORSARO, CRISTALDI, GERMANÀ, HOLZMANN, LAFFRANCO, LANDOLFI, LISI, MISURACA, MOFFA, NOLA, PROIETTI COSIMI, RAISI, SBAI

Disposizioni concernenti lo statuto per la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa

Presentata il 28 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che oggi sottoponiamo al vaglio del Parlamento è il frutto di un paziente lavoro di sintesi originato da un intenso, articolato e approfondito dibattito che si è svolto nella XIV legislatura (testo unificato della proposta di legge atti Camera nn. 1003-1943-2023-2778-3642-3926-4039-4083).
      La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese potrebbe rappresentare un utile strumento per realizzare al più presto un nuovo modello di sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale, che sia in grado di affrontare le sfide sempre più gravose lanciate dalla globalizzazione.
      Su questo tema intendiamo riaprire il confronto in Parlamento, anche alla luce delle importanti aperture che si sono registrate in questi giorni da parte di autorevoli esponenti delle parti sociali e del Governo.
      Gli articoli che seguono raccolgono e sintetizzano numerose iniziative avanzate in passato da tutti i gruppi politici in Parlamento e di fatto costituiscono il testo unificato di quelle proposte di legge sul quale le Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera dei deputati non fecero in tempo a esprimere il parere.
      La proposta di legge consta di appena quindici articoli e si ispira a un principio di volontarietà e di autonomia delle parti sociali nella definizione delle più appropriate forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
STATUTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge intende favorire lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, nonché degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996 e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa.

Art. 2.
(Modalità attuative).

      1. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, per effetto di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, per effetto di una proposta aziendale, comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e approvata, decorsi almeno trenta giorni, a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti a tempo indeterminato, possono adottare uno statuto partecipativo o istituire piani di partecipazione finanziaria che prevedano forme di intervento dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa, ovvero l'attribuzione ai medesimi di strumenti finanziari che consentano la partecipazione agli utili, nelle forme e con le garanzie previste dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
      2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere ceduti decorso un termine stabilito dai piani di cui al medesimo comma 1 e comunque non inferiore a tre anni. La cessione è possibile anche prima della scadenza del predetto termine, in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli strumenti finanziari assegnati.

Art. 3.
(Statuto partecipativo).

      1. Lo statuto partecipativo deve prevedere, anche alternativamente:

          a) l'istituzione di organismi congiunti, costituiti sia dai rappresentanti dell'impresa sia dai rappresentanti dei lavoratori appositamente eletti o nominati dalle rappresentanze sindacali, che siano dotati di effettivi poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione nelle materie inerenti l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, la formazione professionale, la sicurezza, la salute e la salubrità degli ambienti di lavoro, il salario integrativo di partecipazione legato ai risultati dell'impresa e la regolazione e risoluzione delle controversie collettive che possono insorgere su tali materie;

          b) procedure formali, vincolanti e garantite di informazione e di consultazione preventiva, leale e adeguata, nonché di controllo dei rappresentanti dei lavoratori in ordine alle decisioni più rilevanti dell'impresa, anche attraverso l'istituzione di organismi sindacali titolari di corrispondenti diritti. In ogni caso, nello statuto deve essere previsto che i rappresentanti dei lavoratori siano informati e consultati:

              1) sull'evoluzione recente e su quella prevedibile delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché della situazione economica;

              2) sulla situazione, sulla struttura e sull'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste e, in particolare, in caso di prevedibili conseguenze negative sull'occupazione;

              3) sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle in materia di licenziamenti collettivi e di trasferimento d'azienda;

          c) la distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota del profitto di impresa eccedente una soglia minima, senza influenza o pregiudizio alcuno sul salario o sullo stipendio corrisposto.

      2. Lo statuto partecipativo può prevedere, congiuntamente alle misure di cui al comma 1 del presente articolo, anche l'istituzione di piani di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 4, concordati con le modalità stabilite dall'articolo 2.

Art. 4.
(Piani di partecipazione finanziaria).

      1. I piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti prevedono e assicurano:

          a) la distribuzione di utili in favore dei lavoratori, sulla base di strumenti finanziari emessi dalle imprese nelle forme di cui al presente capo, che possono essere ceduti decorso un termine stabilito dai piani medesimi e comunque non inferiore a tre anni;

          b) l'adesione volontaria dei lavoratori ai medesimi piani;

          c) una congrua rappresentanza dei lavoratori negli organismi di amministrazione, di controllo, di sorveglianza o di gestione delle imprese in conformità alle norme contenute nella sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro quinto del codice civile;

          d) la costituzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, di libere associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l'esercizio delle rappresentanze collettive a livello societario.

Art. 5.
(Strumenti di partecipazione finanziaria. Fondo comune di impresa).

      1. Il fondo comune di impresa, costituito in forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV), emette azioni da assegnare agli aderenti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le caratteristiche dei fondi comuni di impresa.
      3. Il patrimonio dei fondi comuni di impresa non può essere oggetto di operazioni di investimento e disinvestimento. È fatta salva la facoltà di investire in strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese i dividendi e gli altri proventi percepiti dai fondi, ferma restando la possibilità della distribuzione degli stessi agli aderenti.
      4. Al fondo comune di impresa si applicano le disposizioni degli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile.

Art. 6.
(Associazione di partecipazione finanziaria di impresa).

      1. L'associazione di partecipazione finanziaria di impresa deve:

          a) rispettare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

          b) iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB.

Art. 7.
(Raccolta delle deleghe di voto).

      1. Le associazioni di cui all'articolo 6 della presente legge possono sollecitare deleghe di voto tra i dipendenti assegnatari degli strumenti finanziari, anche in deroga agli articoli 2372 e 2539 del codice civile e agli articoli 138, 139 e 140 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; a tali sollecitazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 141, commi 3 e 4, 142 e 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché quelle emanate dalla CONSOB in materia di raccolta di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 144 del medesimo testo unico.
      2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità alle disposizioni del presente articolo.
      3. Ai fini della raccolta delle deleghe sono riconosciuti idonei gli strumenti elettronici, inclusa la firma digitale.
      4. Ai fini della dimostrazione del possesso azionario si applicano le norme vigenti in materia di autocertificazione.

Art. 8.
(Società fiduciarie).

      1. In alternativa al conferimento delle deleghe di cui all'articolo 7, gli aderenti alle associazioni di cui all'articolo 4 possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ovvero costituite appositamente, anche con atto unilaterale, dalle medesime associazioni e iscritte in un elenco speciale tenuto dall'organo competente per la vigilanza sulle società fiduciarie.
      2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea il diritto di voto in conformità alle istruzioni che sono loro preventivamente impartite dalle associazioni di cui all'articolo 6, ferma restando la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.
      3. All'attività svolta dalle società fiduciarie ai sensi del presente articolo non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
      4. Per le attività previste dalla presente legge, ai fondi di cui all'articolo 5, alle associazioni di cui all'articolo 6 e alle società fiduciarie di cui al presente articolo sono riconosciuti il diritto di affissione di cui all'articolo 25 e la disponibilità di locali di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 9.
(Retribuzioni).

      1. Le misure e gli strumenti di partecipazione finanziaria alle imprese non possono in alcun modo incidere sulla misura del salario e dello stipendio dei lavoratori che vi aderiscono.

Art. 10.
(Trattamento di fine rapporto).

      1. All'articolo 2120 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il nono comma sono inseriti i seguenti:

      «Il prestatore di lavoro, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente di strumenti finanziari, finalizzati alla partecipazione, può inoltre ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per acquistare i suddetti strumenti finanziari.
      Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore al 10 per cento del trattamento maturato nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto»;

          b) il decimo comma è sostituito dal seguente:

      «Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 le anticipazioni di cui al presente articolo sono detratte dall'indennità prevista dalla norma medesima».

      2. Agli strumenti finanziari acquistati ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 11.
(Assegnazione di azioni e di strumenti finanziari).

      1. La presente legge si applica in ogni caso alle assegnazioni di azioni e di altri strumenti finanziari effettuate a favore dei prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile.

Capo II
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 12.
(Agevolazioni per i dipendenti e per le società).

      1. Fatto salvo quanto previsto dai capi III e IV, nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute, in attuazione di uno statuto partecipativo o di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 4, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori della società emittente il titolo o delle società controllanti, controllate o a essa collegate, per importi annui non superiori a 5.000 euro.
      2. La società che ha adottato lo statuto partecipativo o che ha istituito il piano di cui all'articolo 4 può dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite previsto dal comma 1, per ciascun lavoratore:

          a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai dipendenti per la sottoscrizione o per l'acquisto degli strumenti finanziari;

          b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale è offerta la sottoscrizione o la vendita ai dipendenti;

          c) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

      3. Qualora il periodo di incedibilità degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 2, non sia osservato, i benefìci previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono revocati con effetto retroattivo a decorrere dalla data di acquisto degli strumenti stessi.

Capo III

VERIFICA DEGLI STATUTI PARTECIPATIVI

Art. 13.
(Commissione centrale per la partecipazione).

      1. È istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la Commissione centrale per la partecipazione, composta da almeno un rappresentante dello stesso Ministero, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, un rappresentante della CONSOB e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
      2. La Commissione centrale per la partecipazione verifica e accerta la compatibilità e la conformità degli statuti partecipativi delle imprese ai princìpi e ai criteri stabiliti dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14.

Capo IV
DELEGA AL GOVERNO

Art. 14.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro due mesi dalla trasmissione degli schemi di decreto, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

          a) regolamentare le modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori negli organismi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 1, lettera c);

          b) determinare la misura e le modalità di erogazione dei benefìci discendenti dall'adozione dello statuto partecipativo di cui all'articolo 3. Tali benefìci, comunque connessi a un periodo minimo e massimo di vigenza dello statuto partecipativo o di inalienabilità delle azioni, consistono, anche cumulativamente tra loro, per le imprese il cui statuto comprende forme plurime di partecipazione, in agevolazioni fiscali sul reddito di impresa, sul capitale, sugli oneri previdenziali e sugli investimenti e, per quanto riguarda i lavoratori, in agevolazioni fiscali sulla quota variabile della retribuzione costituita dal salario di partecipazione, sul rendimento o sull'acquisto delle azioni che può avvenire utilizzando le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 10;

          c) prevedere forme specifiche di partecipazione agli utili delle imprese artigiane e agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro e che siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Capo V
NORME FINALI

Art. 15.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Governo, successivamente all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, riferisce ogni anno al Parlamento sull'attuazione della presente legge e sull'evoluzione ed estensione dei sistemi partecipativi adottati dalle imprese.


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