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PDL 1195

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1195



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALOMBA

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale

Presentato il 28 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tende a rafforzare l'aderenza del nostro ordinamento al dettato costituzionale in materia di giusto processo e a renderlo coerente con le disposizioni di cui alla normativa internazionale in materia minorile, adottandone termini e concetti, come ad esempio quello di «responsabilità genitoriale», introdotto dal regolamento (CE) 2001/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003.
      Si è posta particolare attenzione, quindi, a sottolineare la centralità del minore e della tutela dei suoi diritti, riconoscendogli piena veste di parte e prevedendo espressamente per il curatore speciale, che lo rappresenta processualmente, il diritto ad avvalersi del difensore, secondo la normativa sul patrocinio a spese dello Stato. Anche le norme che riguardano l'ascolto del minore sono state riformulate al fine di creare, con una disciplina aderente alle esigenze delle persone in età evolutiva, le migliori condizioni affinché la loro opinione possa essere sentita opportunamente al fine della sua debita considerazione.
      Analogamente si è operato per riportare il giudice alla sua posizione terza ed imparziale, eliminando residuati di processo inquisitorio ancora presenti nella disciplina vigente: ad esempio nella possibilità della ricezione verbale del ricorso da parte del presidente, che lo renderebbe in buona sostanza autore dell'atto introduttivo del procedimento, e in una articolazione puntuale e precisa dei provvedimenti urgenti ante causam.
      Sul piano della legittimazione attiva per i provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale, se ne è prevista la titolarità anche ad «organismi di protezione dell'infanzia», sia in aderenza realistica con quanto effettivamente avviene (la segnalazione dei servizi territoriali che li rende «attori occulti» è una modalità ricorrente di attivazione dell'autorità giudiziaria nei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale), sia in ragione della concreta attuazione degli uffici del Garante dell'infanzia sul territorio; si è prevista la legittimazione attiva del minore sedicenne in coerenza con le altre disposizioni civilistiche sulla sua «capacità anticipata».
      I diritti della difesa, talvolta compromessi da prassi distorsive, sono stati più accuratamente previsti e regolamentati, nella fase introduttiva e in quella istruttoria; sono stati limitati i provvedimenti di urgenza a ipotesi di grave pregiudizio per la salute psico-fisica del minore, prevendendone la caducazione ove non confermati in termini brevi. I termini sono stati semplificati. È stato previsto che gli atti siano sempre accessibili, limitando la secretazione degli stessi alla sola ipotesi di necessità di rendere non conoscibile il luogo nel quale si trova il minore.
      Viene proposta una disciplina dell'istruttoria nella quale il principio del contraddittorio e il diritto della difesa sono salvaguardati e ribaditi. Si è posta particolare attenzione ad armonizzare il rito ispirato ai princìpi del giusto processo con la rilevanza pubblicistica dell'interesse del minore e della sua tutela.
      La presente proposta riprende il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura (atto Camera n. 4294, divenuto atto Senato n. 3048), integrato da significativi contributi elaborati da un gruppo di lavoro costituito da magistrati, avvocati ed operatori minorili.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei procedimenti di adottabilità dei minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato. Nell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre all'invito a nominare un difensore di fiducia e all'avviso che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio. Con lo stesso atto è nominato un curatore del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse.

      2. Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
      3. La scelta del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
      4. Ciascun Consiglio dell'Ordine degli avvocati predispone e aggiorna, almeno ogni biennio, l'elenco alfabetico degli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 in possesso di specifiche competenze in materia di diritto minorile e di famiglia, idonei e disponibili ad assumere la difesa d'ufficio, e lo comunica al presidente del tribunale ordinario e al presidente del tribunale per i minorenni, i quali, senza indugio, ne curano la trasmissione alle autorità giudiziarie del distretto. Si considerano in possesso di specifica preparazione gli avvocati che abbiano svolto, non saltuariamente, la professione forense dinanzi alle autorità giudiziarie, ordinarie e minorili, in procedimenti di famiglia e di minori o che abbiano frequentato, con profilo attestato, corsi di specializzazione, di aggiornamento o di perfezionamento per avvocati e praticanti avvocati sulle materie afferenti il diritto di famiglia, il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva. Analoghi corsi di formazione possono essere organizzati, d'intesa con i consigli forensi interessati, da associazioni di avvocati esperti nel diritto dei minori e della famiglia, presenti a livello territoriale, purché associate ad organizzazioni forensi di rilevanza nazionale. In tale ultimo caso, la partecipazione ai corsi organizzati dalle associazioni forensi di diritto minorile e della famiglia non può avere costi superiori a quelli previsti per le spese che, preventivamente, devono essere predisposte e presentate ai rispettivi Consigli dell'Ordine per l'approvazione.
      5. La nomina del difensore d'ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse.
      6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili.

Art. 2.

      1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 336. - (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso deve contenere:

          1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;

          2) il nome e cognome e la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;

          3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;

          4) l'indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l'indicazione del nome e cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.

      È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso.
      Il presidente, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato è scelto tra i giudici togati e può procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato o grado del procedimento e per tutte le procedure connesse.
      Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni. Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere comunicato d'ufficio al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, notificato al pubblico ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.
      Il decreto deve contenere:

          1) l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che, in mancanza, il difensore sarà nominato d'ufficio;

          2) una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge;

          3) l'avviso che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

      Tra la data di notifica e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 336-bis. - (Provvedimenti di urgenza ante causam). - In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il presidente o un giudice da lui delegato, con decreto motivato, assume a sua protezione provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi. Con lo stesso decreto il presidente o il giudice da lui delegato nomina un curatore speciale del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse, nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al collegio entro i successivi trenta giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'articolo 336, quinto comma.
      Il decreto, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla pronuncia, al pubblico ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.
      Tra la data di notifica e quella dell'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
      Nei casi di assoluta urgenza di cui al primo comma, il presidente o un giudice da lui delegato, allorquando si renda necessario acquisire elementi sulla capacità parentale di uno o di entrambi i genitori, possono sospendere per non più di trenta giorni il procedimento, mettendo alla prova i genitori e disponendo sull'affidamento temporaneo del minore.

      Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati a estrarre copia degli atti, da rilasciare senza indugio. Il pubblico ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro i cinque giorni precedenti l'udienza.
      Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per la prosecuzione. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia».

Art. 4.

      1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 337. - (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado, al tutore, agli organismi di protezione dell'infanzia degli enti locali nonché al curatore, la cui nomina può essere chiesta al giudice competente ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile anche dai predetti organismi di protezione dell'infanzia. La legittimazione attiva è inoltre attribuita al minore che abbia compiuto i sedici anni e, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 609-decies del codice penale, agli uffici del servizio sociale per i minorenni.
      La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore, al tutore e alle persone conviventi con il minore nei cui confronti siano richiesti ordini di protezione.
      Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero e con l'assistenza di un avvocato.
      Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
      Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il provvedimento di cui al terzo comma dell'articolo 336, nomina un difensore d'ufficio.
      Con successivo decreto, il presidente nomina ai controinteressati un difensore d'ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.
      Contestualmente alla nomina del difensore d'ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, esse hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.
      La nomina del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.
      La nomina del difensore d'ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.
      La nomina del difensore d'ufficio è valida per ogni fase, stato e grado del giudizio e per tutte le procedure connesse.
      Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilire dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

      «Art. 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura se si è già provveduto alla nomina del difensore, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

      Art. 337-ter. - (Procedimento). - All'udienza di prima comparizione il giudice, verificata l'avvenuta notifica ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ne dispone il rinnovo in caso di esito negativo. In caso di urgenza, il giudice, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, con provvedimento motivato, assume a sua protezione provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili nel corso del procedimento dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 337-quinquies.
      Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio. Il collegio, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, sentite le parti, decide con decreto nei quindici giorni successivi, a pena di inefficacia dei medesimi; il decreto deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dalla decisione e, nel testo integrale, è notificato d'ufficio alle parti private e comunicato al pubblico ministero.
      Il giudice procede anche d'ufficio nella ricerca delle prove e decide, nell'esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente dalle richieste formulate dalle parti. Il giudice deve provvedere ai sensi e nei termini di cui all'articolo 186 del codice di procedura civile sulle istanze istruttorie del pubblico ministero e delle parti private.
      Il giudice, quando dispone l'assunzione delle prove, anche d'ufficio, avverte le parti personalmente e i difensori, a pena di nullità. Le parti possono assistere personalmente alle prove, salvo che il giudice disponga diversamente relativamente all'audizione delle parti adulte, a motivo dell'oggetto della prova o della personalità del soggetto da escutere.
      L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia.
      Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, con l'avviso della possibilità di nominare propri consulenti.

      Art. 337-quater. - (Ascolto del minore). - Il minore che abbia compiuto gli anni dodici, ed eventualmente il minore di età inferiore che abbia sufficiente capacità di discernimento, deve essere ascoltato nel procedimento che lo riguarda. Il giudice deve tenere nel debito conto la sua opinione.
      L'ascolto del minore deve sempre avvenire in forma protetta in locali a ciò idonei anche al di fuori degli uffici giudiziari. L'ascolto, oltre che verbalizzato, deve essere registrato con mezzi audiovisivi nel pieno rispetto dei diritti della difesa.
      Nell'ascolto, il giudice delegato può avvalersi di un giudice onorario esperto in psicologia dell'età evolutiva e può richiedere la presenza di un familiare del minore.

      Art. 337-quinquies. - (Decisione e impugnazione). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice delegato lo dichiara all'udienza nella quale rimette la causa al collegio per la decisione, fissando la data della camera di consiglio e disponendo lo scambio di memorie conclusive e di repliche nei termini di cui all'articolo 190, primo comma, del codice di procedura civile, ridotti della metà. Le parti, fino a cinque giorni prima della data della camera di consiglio, possono chiedere la discussione davanti al collegio. La sentenza è depositata entro quindici giorni dalla decisione in camera di consiglio.
      Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.
      Se vi sono ragioni di urgenza, le sentenze pronunciate in primo e in secondo grado possono essere dichiarate immediatamente esecutive d'ufficio o su richiesta di parte.
      Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.
      Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
      La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.

      Art. 337-sexies. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate, delegato dal collegio stesso.

      Art. 337-septies. - (Esecuzione). - L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.
      L'esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate, delegato dal collegio stesso.
      Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un giudice onorario, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione della decisione, rimettendo in tale caso gli atti al collegio.

      Art. 337-octies. - (Poteri dei difensori). - In tutti i procedimenti di cui agli articoli precedenti, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse. In particolare i difensori, in ogni stato e grado del giudizio, possono presentare memorie o formulare istanze e richieste, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa».

      2. Dall'attuazione delle disposizioni del codice civile introdotte o modificate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

      1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
      2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Art. 7.

      1. Per quanto non previsto dall'articolo 1 e dalle disposizioni del codice civile introdotte o modificate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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