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PDL 941

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 941



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni

Presentata il 9 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ripropone il testo unificato elaborato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica nella XIV legislatura, nel corso dell'approfondito esame di una pluralità di progetti di legge - tra questi quello, recepito, a firma della proponente (atto Senato n. 927) - di analogo contenuto e di identiche finalità, ma diversamente articolati e attenti ad aspetti settoriali, tutti, però, utili a costruire una traccia sufficientemente esaustiva per assicurare adeguata soluzione al problema. L'analogo testo era stato poi ripresentato sempre a firma della proponente, nella XV legislatura (atto Camera n. 1862).
      La presente proposta di legge mira a realizzare il pieno inserimento delle persone sorde nell'ambito della vita familiare e sociale, nel tentativo di abbattere e di superare quelle barriere che aggravano una condizione già molto difficile.
      Fino ad oggi nel nostro Paese gli interventi socio-assistenziali sono stati eterogenei, tesi a ratificare invece che a superare l'esclusione sociale, per di più senza curare un adeguato raccordo tra le attività sociali e quelle sanitarie.
      In quest'ottica è opportuno attuare in Italia politiche sociali che perseguano obiettivi di equità e di solidarietà, dando maggiore risalto e attenzione alle situazioni di svantaggio e di marginalità e assicurando un'assistenza attiva - in applicazione della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - che garantisca pari opportunità.
      Per questo occorre predisporre un sistema di interventi integrati a livello locale che raccordi l'aspetto sociale con quello sanitario, formativo e lavorativo, assegnando precise responsabilità alle istituzioni presenti sul territorio e dunque più vicine ai cittadini e alla loro realtà.
      Secondo le statistiche europee, l'1 per mille dei nuovi nati presenta una lesione auditiva (in forma lieve, grave o profonda) congenita o acquisita in età preverbale.
      In particolare, in Italia del sud si registra il maggior numero di casi di bambini sordi.
      La sordità preverbale crea danni non solo allo sviluppo del linguaggio del bambino, ma anche alle sue capacità e alle sue prestazioni cognitive e di apprendimento.
      Ecco perché si tende a un'azione mirata ad assicurare la prevenzione, la precocità della diagnosi, un'adeguata protesizzazione e l'intervento logopedico abilitativo, dai primissimi mesi di vita, in attuazione dell'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      Infatti, i residui uditivi, se non sono precocemente e adeguatamente stimolati, tendono a ridursi.
      Attualmente in Italia i sordi sono circa 70.000. Sono inclusi in questo numero coloro che sono nati sordi (e quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come bambini udenti), quelli che lo sono diventati nei primi anni di vita e, infine, coloro che hanno perso l'udito dopo aver appreso il linguaggio parlato.
      Le maggiori difficoltà nascono chiaramente per i primi, i quali solo dopo un lungo periodo di riabilitazione riescono ad apprendere le modalità di comunicazione verbale.
      Proprio in quest'ottica, e in ossequio all'articolo 6 della Costituzione, che recita «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche», nasce l'esigenza di disporre di una lingua italiana dei segni (LIS) con una propria specificità morfologica, sintattica e lessicale.
      Occorre garantire una serie di interventi abilitativi, riabilitativi e di integrazione scolastica. Ciò per consentire ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della comunità che includa sia persone sorde sia udenti e promuoverne l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale, in un percorso non assistenzialistico, ma che offra ai sordi prelinguali pari opportunità di vita. Tale sviluppo è alla base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale.
      La lingua dei segni è la lingua naturale delle persone sorde e la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi così come avviene per la lingua parlata.
      Negli anni ottanta si è svolta la prima ricerca sulla LIS e successivamente sono stati fatti molti studi e pubblicazioni. Attualmente in Italia e in Europa esistono dizionari delle lingue dei segni e molte pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e socio-linguistiche della LIS.
      Proprio su quest'ultimo aspetto, estremamente importante e delicato, occorre soffermarsi e intervenire con una normativa che preveda il riconoscimento ufficiale della LIS quale lingua propria della comunità dei sordi prelinguali e come lingua di una minoranza linguistica degna di tutela da parte delle istituzioni.
      I sordi prelinguali soffrono perché non capiscono e non riescono a farsi capire se non dopo un'adeguata istruzione, che può ridurre di molto il loro disagio e la loro grave limitazione.
      Per questo il riconoscimento della LIS è stato promosso dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), quale mezzo indispensabile per l'apprendimento delle persone sorde, nonché strumento per la loro integrazione sociale.
      Compito dello Stato è favorire la diffusione dell'apprendimento e dell'uso della LIS al fine di promuovere l'abbattimento della barriera della comunicazione quale forma di emarginazione degli individui colpiti da sordità.
      In tale modo si creerebbe, altresì, l'opportunità per il bambino sordo prelinguale di imparare a «parlare», seguendo il normale ciclo dei coetanei normoudenti, raggiungendo in tempi relativamente brevi una autonomia nella comunicazione.
      Occorre riconoscere alla minoranza sorda il diritto di esercitare la propria lingua correttamente e lo Stato deve fornire a questa minoranza i mezzi per potersi integrare nella società, fino ad attivare un bilinguismo, attraverso l'obbligatorietà dell'insegnamento della LIS, esteso a tutti i bambini sordi prelinguali e normoudenti, nella scuola dell'obbligo.
      L'integrazione scolastica è da considerare come la vittoria sulla disabilità e il punto di arrivo, dopo un lungo trattamento, il più precoce possibile ed il più qualificato.
      La realtà scolastica dei sordi prelinguali presenta ancora tutte le sue resistenze e inadempienze che i provvedimenti in vigore non hanno estirpato. Quello che non si vuole è tenere gli alunni sordi ghettizzati e separati dai loro coetanei; al contrario, l'integrazione - la più completa - costituisce un traguardo da raggiungere, il più presto possibile.
      L'attenzione alla realtà dei sordi per una loro piena integrazione nella società naturalmente non può non prevedere una serie di disposizioni necessarie a garantire tali individui nel complessivo esercizio dei propri diritti, anche processuali, nei rapporti sociali con gli enti e con la pubblica amministrazione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della lingua).

      1. La lingua italiana dei segni (LIS) è riconosciuta dallo Stato come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C  187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C  379 del 7 dicembre 1998.
      2. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.
(Inserimento scolastico).

      1. Lo Stato istituisce l'insegnamento obbligatorio della LIS nell'ambito della scuola dell'obbligo, al fine di consentire al bambino sordo prelinguale di imparare a parlare seguendo il normale ciclo dei coetanei normoudenti.
      2. Nell'ambito universitario è prevista l'istituzione, all'interno dei corsi di laurea, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS.

Art. 3.
(Diagnosi precoce).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nelle forme previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, garantiscono interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi.
      2. Le aziende sanitarie locali predispongono i test audiologici a cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. In tutti casi di rischio di sordità, è previsto l'inizio del trattamento di recupero con conseguente coinvolgimento della famiglia nell'intervento di abilitazione e di educazione linguistica.
      3. Previo accertamento della patologia, alla famiglia è affiancato personale specializzato, messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche congiuntamente con gli operatori dell'azienda sanitaria locale.

Art. 4.
(Regolamento).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge. Il regolamento deve in ogni caso:

          a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

          c) fissare le modalità dell'insegnamento della LIS nella scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi, ai sensi dell'articolo 323 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

          d) fissare le modalità dell'istruzione all'interno dei corsi di laurea universitari della disciplina facoltativa dell'insegnamento della LIS;

          e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire, attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai sordi, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, non coperti dalle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.


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