Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1546

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1546



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifiche al codice penale e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonché altre disposizioni in materia di prostituzione

Presentata il 25 luglio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della prostituzione ha assunto negli ultimi anni toni drammatici con riferimento, soprattutto, ad altri gravi e complessi problemi sociali cui è strettamente legato.
      Da numerosi studi e ricerche su questo fenomeno si evince che la prostituzione è esercitata in modo preponderante da persone legate a varie forme di schiavitù determinate, nel più tipico dei casi, da particolari situazioni di indigenza, e da minori di età.
      Le minorenni avviate alla prostituzione, infatti, sono sempre di più in mano alla criminalità organizzata, per la quale la prostituzione minorile è diventata una delle maggiori fonti di guadagno creando, così, una nuova e più crudele forma di schiavitù.
      A livello internazionale, varie nazioni hanno da tempo iniziato a dotarsi di strumenti legislativi specifici; nella quarta Conferenza mondiale sulle donne, promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e tenutasi a Pechino nel mese di settembre del 1995, è stata approvata una piattaforma di azione che invita a «rafforzare tutti gli strumenti di tutela dei diritti umani, al fine di combattere ed eliminare qualsiasi forma, organizzata o no, di traffico di donne e minori, comprese quelle determinate da fini sessuali, pornografia, prostituzione e turismo sessuale, prevedendo servizi legali e sociali per le vittime di questi traffici».
      La presente proposta di legge nasce, pertanto, dall'esigenza di trovare anche in Italia una risposta concreta ai problemi connessi all'esercizio della prostituzione attraverso il perfezionamento delle disposizioni normative attualmente in vigore; e infatti, considerato che le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, si perpetrano soprattutto in luoghi pubblici, si intendono apportare delle modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nota anche come «legge Merlin», introducendo il divieto di prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e prevedendo anche un regime sanzionatorio da applicare nei confronti dei «clienti», ossia di coloro che si avvalgono delle prestazioni sessuali di chi esercita la prostituzione; tale ultima previsione nasce dalla consapevolezza che per contrastare in maniera efficace la prostituzione è necessario colpire non soltanto l'offerta, ma anche la domanda di prestazioni sessuali.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce alcuni commi all'articolo 1 della «legge Merlin» con i quali si stabilisce il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con conseguente regime sanzionatorio; tuttavia, considerato il forte collegamento esistente tra la prostituzione su strada e il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione è stata prevista, al fine di impedire la criminalizzazione di persone che sono già vittime di gravi violenze, una specifica causa di non punibilità che esclude l'applicazione della sanzione nei confronti di chi dimostra di essere stato spinto a prostituirsi contro la sua volontà. Per rendere effettivo il divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico sono state introdotte delle sanzioni anche nei confronti di coloro che si avvalgono delle prestazioni sessuali di chi esercita la prostituzione nei luoghi in cui questa è vietata; e, inoltre, si è deciso di punire coloro che consapevolmente compiono atti sessuali con persone ridotte in schiavitù. Con il comma 2 dell'articolo 1 è stata introdotta la non punibilità per il reato di favoreggiamento delle attività di reciproca assistenza, senza fini di lucro, tra persone che esercitano la prostituzione, e ciò allo scopo di agevolare forme di solidarietà che possano aiutare chi esercita la prostituzione a non cadere vittima di situazioni di sfruttamento.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge apporta una modifica all'articolo 600 del codice penale, introducendo una sanzione anche nei confronti di chi contribuisce al mantenimento in schiavitù di una persona; l'articolo 3 modifica l'attuale disciplina prevista dall'articolo 600-bis del medesimo codice penale, introducendo delle sanzioni più severe per il reato di prostituzione minorile.
      L'articolo 4 introduce l'ipotesi criminosa dell'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, per la quale si prevede l'aumento fino a due terzi delle pene attualmente previste per l'ipotesi delittuosa associativa comune.
      L'articolo 5, che è composto da sette commi, introduce diverse forme di interventi di protezione sociale.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

      1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 3.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 300 a 4.000 euro.
      Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulta essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
      Chiunque procura a sé o ad altri o comunque si avvale di prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. In caso di reiterazione del fatto di cui al periodo precedente, il responsabile è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa da 1.500 a 6.000 euro».

      2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), chi, esercitando la prostituzione, si è attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 600 del codice penale, in materia di mantenimento in schiavitù).

      1. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque compie atti che in qualche modo contribuiscono al mantenimento di una persona in stato di schiavitù, o in condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 600-bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile).

      1. Al secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «o di altra utilità economica» sono sostituite dalle seguenti: «o di altra utilità anche non economica»;

          b) le parole: «euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è ridotta di un terzo se l'autore del fatto è persona minore degli anni diciotto».

      2. Il quarto comma dell'articolo 600-bis del codice penale è abrogato.

Art. 4.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

      1. Le pene stabilite dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione prevista dal medesimo articolo 416 e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che l'associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Art. 5.
(Interventi di protezione sociale).

      1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600-bis del codice penale e all'articolo 4 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
      2. A decorrere dall'anno 2008, lo stanziamento previsto per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che sono stati indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza il ritorno in patria.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Il Ministero dell'interno promuove, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini sulle norme, introdotte dalla medesima legge, in materia di lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù e sulle conseguenze che derivano dai relativi reati.
      7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e con le associazioni senza scopo di lucro impegnate nel recupero dei soggetti che, trovandosi in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, sono costretti a prostituirsi, al fine di promuovere il reinserimento sociale dei soggetti medesimi.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su