|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1546 |
1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 3.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 300 a 4.000 euro.
Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulta essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
Chiunque procura a sé o ad altri o comunque si avvale di prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. In caso di reiterazione del fatto di cui al periodo precedente, il responsabile è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa da 1.500 a 6.000 euro».
2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), chi, esercitando la prostituzione, si è attivato, senza alcun fine di profitto o di
lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività».
1. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Chiunque compie atti che in qualche modo contribuiscono al mantenimento di una persona in stato di schiavitù, o in condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
1. Al secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «o di altra utilità economica» sono sostituite dalle seguenti: «o di altra utilità anche non economica»;
b) le parole: «euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è ridotta di un terzo se l'autore del fatto è persona minore degli anni diciotto».
2. Il quarto comma dell'articolo 600-bis del codice penale è abrogato.
1. Le pene stabilite dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione prevista dal medesimo articolo 416 e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che
l'associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600-bis del codice penale e all'articolo 4 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
2. A decorrere dall'anno 2008, lo stanziamento previsto per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che sono stati indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza il ritorno in patria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministero dell'interno promuove, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini sulle norme, introdotte dalla medesima legge, in materia di lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù e sulle conseguenze che derivano dai relativi reati.
7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e con le associazioni senza scopo di lucro impegnate nel recupero dei soggetti che, trovandosi in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, sono costretti a prostituirsi, al fine di promuovere il reinserimento sociale dei soggetti medesimi.
|