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PDL 1197

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1197



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALOMBA

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 28 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata dall'Italia il 25 gennaio 1996, della quale è stata autorizzata la ratifica con legge 20 marzo 2003, n. 77, è stata fatta nel dichiarato intento (Preambolo, primo e secondo capoverso) di favorire una sempre maggiore uniformità fra le legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nell'atto di adempiere all'obbligo sancito dall'articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), a mente del quale «Gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione».
      I fondamentali princìpi contenuti nella Convenzione ONU del 1989, cui quella europea espressamente o implicitamente fa riferimento, sono la preminenza dell'interesse del fanciullo (in caso di conflitto con altri interessi, articolo 3, paragrafo 1) e il riconoscimento, entro certi limiti e a determinate condizioni, di un'autonoma capacità del minorenne di stare in giudizio, di esprimere un'opinione, personalmente o a mezzo di idonei rappresentanti, e di farvi valere i propri diritti. A quest'ultimo proposito, l'articolo 12 della citata Convenzione ONU dispone che:

      «1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
      2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

      Quest'ultimo principio - che può sintetizzarsi nel riconoscimento al fanciullo del diritto a un'autonoma presenza ed espressione attiva nel giudizio e, in prospettiva, ad assumere la qualità di parte in alcune procedure che lo concernono, comprese quelle di carattere familiare - costituisce l'obiettivo e la principale ragion d'essere della citata Convenzione europea del 1996, grazie alla quale gli Stati membri del Consiglio d'Europa si propongono di far partecipare attivamente i fanciulli alla formazione delle decisioni destinate a incidere più profondamente nella loro vita e, in particolare, sullo sviluppo dei loro rapporti affettivi.
      La ratifica di questa Convenzione impone, quindi, la predisposizione dei necessari strumenti per rendere effettivamente fruibile tale diritto e per promuovere e garantire un giusto equilibrio fra ruolo dei genitori, intervento delle autorità pubbliche e utilizzazione di tecniche di mediazione familiare atte ad evitare, per quanto è possibile, che ogni questione emergente si traduca in un conflitto insanabile che, come tale, debba poi formare oggetto di una decisione giudiziaria.
      Mentre altri provvedimenti normativi dovranno curare che siano resi effettivi quei diritti, anche adeguando le nostre leggi ai princìpi del giusto processo minorile, la presente proposta di legge si limita, nel quadro delle due Convenzioni richiamate e allo scopo di favorirne la pratica e completa attuazione, a istituire e a disciplinare una figura di grande interesse per la promozione, la tutela e la realizzazione dei diritti dei minori, già presente da tempo in altri ordinamenti ma non nel nostro, quale l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito, denominata «Autorità garante».
      Sembra necessario premettere che la scelta della denominazione di «Autorità garante», in luogo di altre possibili, come difensore, tutore o rappresentante, non è casuale, ma riflette l'intenzione di evitare indebite confusioni concettuali e sovrapposizioni di ruolo con figure istituzionali (avvocati e rappresentanti del minore, come il tutore, il curatore speciale, il genitore) aventi compiti ben precisi che non devono essere soppiantati o surrogati dall'Autorità garante, figura di carattere pubblicistico il cui vasto campo di attività si colloca essenzialmente sul versante della promozione dei diritti del fanciullo in generale, senza interferenze dirette nello specifico ambito familiare o nel singolo processo, in linea con le precise indicazioni, rispettivamente, degli articoli 12 e 18 delle citate Convenzioni europea e ONU.
      L'articolo 12 della Convenzione europea, in particolare, non invita alla costituzione di nuovi apparati, con funzioni inevitabilmente incisive nel quadro dei rapporti familiari, né contempla organismi deputati alla rappresentanza e all'assistenza del fanciullo in giudizio - compiti che devono continuare ad essere svolti da apposite figure professionali - com'è reso evidente dall'elenco delle funzioni contenuto nel paragrafo 2: «a) formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli; b) formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli; c) fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano delle questioni relative ai fanciulli; d) ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro ogni informazione appropriata».

      Deve perciò trattarsi di un organo diretto da una eminente figura professionale e strettamente raccordato con analoghi organismi locali (regionali, provinciali eccetera), capace di ispirare autorevolmente il Governo, il Parlamento, gli organi politico-amministrativi locali e l'opinione pubblica, per orientarli verso un maggiore rispetto degli interessi dei minori.
      Per corrispondere alle necessità poste in evidenza è quindi presentata questa proposta di legge, composta da undici articoli, il cui contenuto è brevemente illustrato di seguito. La proposta di legge recepisce quasi integralmente il lavoro svolto da una commissione di studio costituita dall'UNICEF insieme all'Accademia dei Lincei, di cui ha fatto parte anche il proponente, ed è messa a disposizione della Camera dei deputati per un confronto con le altre proposte di legge, in vista della ormai indifferibile approvazione di una legge che faccia cessare l'inaccettabile inadempienza dell'Italia a un preciso obbligo internazionale, oltre che ad una scelta di grande civiltà.
      Articolo 1. L'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è espressamente raccordata (commi 1 e 2) agli strumenti internazionali citati nella premessa, al fine di consentire una migliore definizione concettuale delle competenze e per ragioni di uniformità ordinamentale sul piano internazionale, in vista dei rapporti da istituire con le analoghe autorità europee ed extraeuropee.
      Le necessarie autonomia e indipendenza dell'organo (comma 3), poste a garanzia di assoluta dedizione all'interesse dei minorenni, non escludono i controlli di compatibilità politica generale e di regolarità della gestione contabile (comma 4), né devono incidere negativamente sugli esistenti assetti di competenze (comma 5).
      È sembrato opportuno precisare che, in relazione a uno specifico atto, particolarmente significativo all'estero, riguardante l'azione svolta dal Governo a favore dell'infanzia e dell'adolescenza (il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia), la competenza dell'Autorità garante si riduce all'espressione del parere, di carattere obbligatorio (deve essere previamente e necessariamente richiesto dal Governo) ma, ovviamente, non vincolante in senso stretto. Si ritiene che questa formulazione garantisca sufficientemente l'equilibrio delle rispettive competenze istituzionali e possa suggerire l'opportunità di previe (o frequenti) consultazioni.
      Per i medesimi fini di cui ai commi 1 e 2 è prevista, al comma 7, l'istituzione da parte delle regioni dei rispettivi garanti regionali.
      Articolo 2. Con questa norma si stabiliscono i requisiti essenziali di moralità e di competenza (comma 2) per la nomina ad Autorità garante che, allo scopo di salvaguardarne l'effettiva indipendenza mantenendone tuttavia il raccordo con il Parlamento, è fatta dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (comma 1). Nella stessa ottica di indipendenza effettiva, è stabilita l'incompatibilità con altre cariche, impieghi e professioni (commi 3 e 4). Si è ritenuta conveniente una durata di quattro anni del mandato, rinnovabile una sola volta per un periodo uguale (comma 5), in analogia con altri simili incarichi anche per quanto riguarda l'indennità (comma 6).
      Articolo 3. L'Autorità garante, in quanto persona fisica cui si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2, si distingue dall'Ufficio, avente analoga denominazione, strutturato in modo adeguato all'assolvimento dei compiti, costituito da dipendenti fuori ruolo dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in base a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante.
      Articolo 4. Le funzioni dell'Autorità garante sono essenzialmente quelle previste dall'articolo 12 della citata Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori e dall'articolo 18 della citata Convenzione ONU 1989 sui diritti dell'infanzia [lettera a) del comma 1].
      Un elenco più dettagliato, ma non tassativo, di esse è comunque esposto nelle lettere da b) a t) del comma 1, così da disegnare in concreto un modello di attività e di competenze avente come tratti caratteristici:

          1) la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia in generale [lettere b), l) e o)] e in casi particolari [lettera d)], di iniziativa o su segnalazioni provenienti da chiunque [lettera c)];

          2) adeguati poteri di indagine e di ispezione [lettere e) e f)];

          3) l'impulso e la proposta per l'attuazione di misure e di interventi, da disporre o da attuare compiutamente, corrispondenti agli interessi dei minori [lettere g) e i)];

          4) il coordinamento di attività in favore dell'infanzia, promosse da altri enti e organismi [lettere h), m), p), r) e s)];

          5) l'attività di consulenza [lettera n)], di ricerca [lettera q)] e, in caso di inesistenza o di inerzia dei garanti locali, quella di supplenza temporanea [lettera t)], allo scopo di assicurare uniforme tutela ai minorenni sull'intero territorio nazionale.
      Articolo 5. Si è ritenuto, con questo articolo, di disciplinare in modo più dettagliato le modalità di esercizio e i limiti dei poteri di indagine dell'Autorità garante, stante la relativa facilità di determinare, nello svolgimento di questa delicata attività, sovrapposizione di interventi, indebite intrusioni (ad esempio, nell'ambito familiare) o, al limite, conflitto di poteri.
      In virtù di queste norme, il potere di indagine, esercitabile direttamente o indirettamente (commi 1 e 2), è precluso in ambito familiare (comma 2). Se i risultati dell'indagine rivelano l'esistenza di elementi che giustificano l'intervento del magistrato, a questo deve essere data comunicazione (commi 3 e 4); l'Autorità garante conserva, tuttavia, il potere di svolgere gli interventi consequenziali di sua competenza (comma 5).
      Articolo 6. I poteri di consulenza dell'Autorità garante si esprimono, innanzitutto, nei confronti del Parlamento, in materia di legislazione minorile, nelle consuete forme del parere scritto e dell'audizione diretta. Il parere deve essere espresso con sollecitudine (comma 2).
      Articolo 7. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità garante dispone di uffici e di servizi pubblici, come, ad esempio, Forze di polizia, servizi sociali, Avvocatura dello Stato (comma 1) e può chiedere e ottenere collaborazione da parte di uffici e di servizi degli enti territoriali.
      Articolo 8. La ricerca tecnico-scientifica, necessaria per mantenere l'aggiornamento sui temi e sui problemi dell'età giovanile, è assicurata mediante la stipula di apposite convenzioni - che questa norma autorizza nei limiti delle disponibilità di bilancio - con gli istituti specializzati.
      Articolo 9. L'Autorità garante non sovrappone la propria attività a quella delle analoghe autorità locali, ma coordina tali autorità mediante la convocazione della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, che è istituita dal medesimo articolo.
      La presidenza della Conferenza nazionale spetta all'Autorità garante [articolo 4, comma 1, lettera r)].
      Articolo 10. L'articolo contiene l'elenco (non tassativo) dei compiti della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, tendenti essenzialmente a diffondere sull'intero territorio nazionale il rispetto e la promozione dei diritti dei minori, con i necessari adattamenti richiesti dalle particolari situazioni locali.
      Fra tali compiti meritano speciale menzione quelli inerenti alla formazione del personale [lettera e) del comma 1], e alla tenuta degli albi di persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori [lettera f) del comma 1], di cui devono essere curati la formazione e l'aggiornamento, al fine di rendere tali figure effettivamente (non solo formalmente) utili e seriamente impegnate a rappresentare e a tutelare gli interessi dei minori allorché questi compiti non possano essere svolti dai genitori.
      Articolo 11. Contiene le disposizioni di ordine finanziario.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Istituzione dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e da altri strumenti sopranazionali in materia di minori, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».
      2. L'Autorità garante vigila sul rispetto dei diritti dei minori, come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione ONU» e ne promuove l'esercizio anche in conformità e ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, di seguito denominata «Convenzione europea».
      3. L'Autorità garante esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
      4. L'Autorità garante riferisce alle Camere con una relazione annuale ed è soggetta agli ordinari controlli contabili previsti dalla legislazione vigente in materia.
      5. Restano ferme le attribuzioni del Governo, delle regioni e degli altri enti locali in materia di tutela dei diritti dei minori.
      6. Il Governo, nella predisposizione del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione ONU acquisisce il parere vincolante dell'Autorità garante.
      7. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, le regioni istituiscono, con proprie leggi, i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori. I garanti regionali fanno parte di diritto della Conferenza nazionale di cui all'articolo 9.

Art. 2.
(Requisiti per la nomina dell'Autorità garante).

      1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
      3. L'incarico di Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni tipo di attività politica.
      4. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
      5. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
      6. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.

Art. 3.
(Ufficio dell'Autorità garante).

      1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità garante dispone dell'apposito Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», avente sede in Roma.
      2. All'Ufficio dell'Autorità garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
      3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
      4. Le spese di funzionamento dell'Autorità garante e dell'Ufficio dell'Autorità garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Funzioni dell'Autorità garante).

      1. L'Autorità garante, fatte salve le competenze delle altre Autorità garanti aventi analoghe finalità, svolge i seguenti compiti:

          a) esercita le funzioni previste dall'articolo 12 della Convenzione europea, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18 della Convenzione ONU;

          b) verifica e promuove l'attuazione della Convenzione ONU, delle convenzioni internazionali e degli altri strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dei minori nonché la piena attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di minori;

          c) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, ad essa pervenuti sotto qualsiasi forma o presentati direttamente da qualsiasi persona fisica, anche minorenne, o da enti;

          d) prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti dei minori, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione. L'Autorità garante può, a seconda della gravità e della reiterazione dei fatti, irrogare sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti;

          e) per lo svolgimento delle sue funzioni può visitare liberamente luoghi in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia, quali istituzioni assistenziali, case famiglia, comunità, stabilimenti di detenzione, ospedali e altri simili istituti pubblici e privati;

          f) richiede informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verifica gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto, con particolare riferimento ai minori oggetto di sfruttamento, anche sessuale, o di maltrattamenti fisici e psichici finalizzati ad ottenerne la produttività economica con attività illecite;

          g) favorisce lo sviluppo e l'attuazione della mediazione familiare e la formazione dei relativi operatori di settore;

          h) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori, ivi compresi i servizi sociali, centrali e territoriali, e gli organi di rappresentanza delle diverse figure professionali operanti anche in ambito infantile e adolescenziale;

          i) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori;

          l) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e con le associazioni e le organizzazioni non governative (ONG) operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

          m) collabora con organismi e con istituti di tutela dei minori operanti in altri Paesi;

          n) esprime obbligatoriamente parere motivato sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

          o) segnala al Comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia e all'UNICEF ogni violazione dei diritti dei minori;

          p) mantiene costanti rapporti di consultazione con l'UNICEF, con le associazioni e con le ONG operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

          q) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati;

          r) convoca e organizza la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di cui all'articolo 9, e la presiede;

          s) individua gli uffici cui è attribuita l'organizzazione della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, nell'ambito del potere regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1;

          t) provvede allo svolgimento dei compiti dei garanti regionali fino alla loro istituzione con apposite leggi regionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7.

Art. 5.
(Poteri di indagine dell'Autorità garante).

      1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ad organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
      2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve esserle data immediata informazione.
      3. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
      4. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
      5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denunce ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

Art. 6.
(Rapporti con il Parlamento e con il Governo in materia di legislazione minorile).

      1. L'Autorità garante esprime il proprio parere in ordine ai progetti di legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo, che concernono i settori di sua competenza.
      2. Il parere previsto dal comma 1 è espresso entro un mese dalla richiesta.
      3. Sui provvedimenti legislativi che riguardano i settori di sua competenza l'Autorità garante è altresì sentita in audizione, su iniziativa parlamentare o su sua richiesta.

Art. 7.
(Rapporti con uffici e con servizi pubblici).

      1. L'Autorità garante, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di tutti gli uffici e i servizi pubblici costituenti l'organizzazione centrale e periferica dello Stato.
      2. Gli uffici e i servizi degli enti territoriali prestano collaborazione all'Autorità garante nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 8.
(Rapporti con gli organismi di ricerca).

      1. Nei settori di propria competenza l'Autorità garante promuove idonee forme di collaborazione con le università e con altri istituti, pubblici e privati, di statistica e di ricerca, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, fermi restano i limiti di disponibilità di bilancio stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

Art. 9.
(Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori).

      1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
      2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera r), i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.

Art. 10.
(Compiti della Conferenza nazionale).

      1. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

          a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;

          b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;

          c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;

          d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

          e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;

          f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;

          g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;

          h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito nella misura di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Per gli anni successivi al 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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