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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 996 |
1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso».
2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato»;
b) il quinto periodo è soppresso.
1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione e i rapporti con l'organo collegiale di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;
f) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
g) il coordinamento dell'attività economica del Governo».
2. Le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono trasferite, con uno o più decreti legislativi emanati ai sensi del comma 3 del presente articolo, ai Ministeri che esercitano competenze affini. Con i medesimi decreti legislativi si provvede anche al trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al presente articolo, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano da altri settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine di cinque anni. Il trattamento economico può essere integrato con una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli»;
d) il comma 6 è abrogato;
e) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «di cui al comma 3, al comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 e al comma 5-bis»;
2) le parole: «e al comma 6,» sono soppresse.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, conferiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti fino alla scadenza prevista per ciascuno di essi.
1. L'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al titolo II, capo IV, ogni anno, in via preventiva, in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, fornisce un parere obbligatorio in ordine alla conformità e congruità della spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e sui rimborsi elettorali, avendo come parametro di riferimento la media della analoga spesa sostenuta dagli Stati membri dell'Unione europea, rapportata al prodotto interno lordo (PIL) italiano. Il parere dell'Autorità è allegato al disegno di legge di bilancio.
2. Nell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario in corso alla medesima data.
1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei membri del Parlamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, come modificato dal comma 5 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.
4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati della relativa documentazione
attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.
5. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da: «possono altresì» fino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata».
6. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.
1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto il rimborso per le spese di trasporto e di viaggio previsto per i deputati e per i senatori.
1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo, arrotondato aritmeticamente» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 45 consiglieri».
1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. - (Composizione dei consigli). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;
e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a un milione di abitanti;
c) da 32 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
d) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
e) da 26 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
f) da 22 membri nelle province con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti;
g) da 20 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
1. Le disposizioni degli articoli 47 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dagli articoli 7 e 8 della presente legge, si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale o provinciale successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.
1. Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, sono ridotti nella misura del 15 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione mensile spettanti ai presidenti dei consigli circoscrizionali, ai sindaci di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e ai presidenti delle province;
b) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alla lettera a) in ragione della carica rivestita.
2. Sono ridotte nella misura del 10 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità di funzione mensile spettanti ai sindaci di comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.
1. L'istituzione di una nuova provincia è finanziata con l'imposizione di una tassa di scopo posta a carico dei cittadini che risiedono nel territorio della stessa provincia, nella forma di un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il cui ammontare deve coprire il 70 per cento delle spese relative all'istituzione e alla gestione del medesimo ente.
2. La tassa di scopo prevista dal comma 1 è istituita con la legge istitutiva della nuova provincia.
3. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso relativi alla tassa di scopo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia relative all'IRPEF.
1. All'articolo 97 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, primo periodo, le parole da: «, salvo quando» fino alla fine del periodo sono soppresse;
2) la lettera e) è abrogata.
2. All'articolo 107, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni del segretario, di cui all'articolo 97».
3. L'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
1. L'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.
2. Gli incarichi conferiti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere mantenuti fino alla scadenza prevista per ciascuno di essi.
1. All'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), possono conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere solo dopo aver verificato l'effettiva indisponibilità di corrispondenti professionalità all'interno dell'ente locale azionista»;
b) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 5, lettera c), gli enti locali devono preventivamente assicurare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trasferimento ai soggetti di cui al medesimo comma 5, lettera c), del personale dipendente dell'ente locale impiegato nell'erogazione del servizio.
5-quinquies. In attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le deliberazioni degli enti locali con le quali si stabilisce di avvalersi dei soggetti di cui al comma 5, lettera c), devono comprovare l'effettiva convenienza economica della scelta, esplicitare le relative motivazioni di pubblico interesse e, comunque, dimostrare che la scelta è dettata dall'effettiva assenza nel mercato e nel privato sociale di soggetti in grado di soddisfare il suddetto interesse, fatta salva la gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.
5-sexies. Le selezioni per l'assunzione del personale da parte dei soggetti di cui al comma 5, lettera c), sono effettuate nel rispetto dei princìpi generali di massima trasparenza, efficienza ed economicità stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti per le pubbliche amministrazioni».
1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo,
sono conferite alle province, ovvero, qualora costituite, alle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», è posta in liquidazione a decorrere dal 31 dicembre 2008. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il commissario liquidatore, che deve chiudere le procedure di liquidazione entro sei mesi dal conferimento dell'incarico.
2. Il personale dipendente in servizio presso la soppressa Agenzia è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, conservando, presso le strutture di nuova assegnazione, lo stato giuridico ed economico in godimento.
3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
cessano dalla carica l'amministratore delegato e i membri degli organi della soppressa Agenzia comunque eletti o nominati. Dalla stessa data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
4. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del presente articolo sono trasferite in un fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli interventi tesi allo sviluppo dell'innovazione e della competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali, nonché alla promozione della competitività e delle potenzialità attrattive dei territori, nel rispetto dei princìpi vigenti in materia di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate fissati con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera i-bis), le parole: «per importo non superiore a 4 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 50.000 euro»;
b) al comma 1-bis, le parole: «importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «un importo non superiore a 50.000 euro».
2. All'articolo 78, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazione d'imposta per oneri, le parole: «lettera i-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera i-bis) o lettera i-ter)».
1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
1. Nel rispetto dell'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico adotta un proprio statuto con atto pubblico. Lo statuto e ogni sua eventuale modificazione, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, entro un mese dalla data d'iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche previsto
dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione dell'eventuale modificazione. Lo statuto è depositato presso il Segretario dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al capo IV, cui deve essere comunicata anche ogni eventuale modificazione.
2. L'adozione dello statuto, nel rispetto dei criteri disposti dal presente articolo, e la pubblicazione dello stesso e di ogni sua eventuale modificazione nella Gazzetta Ufficiale sono condizioni necessarie per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie e alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dalla presente legge, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
3. Ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:
a) gli organi dirigenti e le loro competenze;
b) le modalità di elezione degli organi dirigenti e di convocazione dei congressi;
c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
e) le procedure per la pubblicazione del bilancio di esercizio e della relazione di gestione;
f) le norme che regolano compiti, funzionamento e composizione del comitato di garanzia che, comunque, deve essere composto da persone non dipendenti dal partito e da almeno un professionista di indiscusse moralità e indipendenza, dotato
di specifica e comprovata esperienza in materie giuridiche o economiche e iscritto da almeno venti anni ai relativi albi professionali o da un membro a riposo della magistratura ordinaria amministrativa o contabile;
g) le modalità per assicurare negli organi collegiali che nessun genere sia rappresentato in misura inferiore al 30 per cento;
h) il limite massimo di mandati elettorali ovvero di incarichi interni al partito che ciascun iscritto può ricoprire, incluse le eventuali deroghe;
i) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali;
l) i criteri e le modalità per richiedere l'iscrizione al partito, la cui quota di associazione deve essere versata individualmente;
m) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste;
n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito;
o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni.
1. La selezione delle candidature, per una percentuale non superiore al 50 per cento e comunque non inferiore al 25 per cento delle candidature riferite al numero massimo consentito per le liste di candidati a membro del Parlamento europeo spettante all'Italia e al Parlamento nazionale, avviene attraverso elezioni primarie, da effettuare almeno novanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le suddette cariche. La selezione attraverso elezioni primarie è disposta anche per la definizione delle candidature per la carica di
presidente della regione, di presidente della provincia e di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La designazione dei candidati di cui al presente comma può avvenire sia all'interno di coalizioni, sia autonomamente all'interno di ogni singolo partito politico.
2. Le modalità di svolgimento delle elezioni primarie di cui al comma 1 devono essere previste in appositi regolamenti adottati dai competenti organi statutari, depositati annualmente dai partiti politici, in forma singola o associata, presso il Segretariato dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al capo IV. Il Presidente dell'Autorità, accertata la conformità dei regolamenti alle disposizioni del presente articolo, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. L'organizzazione della consultazione elettorale è effettuata a cura e a spese dei partiti politici interessati, anche attraverso le risorse provenienti dall'apposita sottoscrizione alle elezioni primarie, ed è gestita dagli organi nazionali del partito. La regolarità di svolgimento della consultazione è attestata da un rappresentante nominato dall'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al capo IV.
4. I rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché le agevolazioni, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dalla presente legge, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia, sono decurtati del 50 per cento per i partiti politici che non hanno scelto i candidati alle cariche di cui al comma 1 mediante elezioni primarie, ai sensi del presente articolo, ovvero che non hanno effettivamente candidato tutti i soggetti risultati designati in seguito a elezioni primarie.
5. È fatto obbligo di depositare le liste degli elettori che hanno effettivamente esercitato il diritto di voto presso il Segretariato dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al capo IV.
6. Per ciascuna competizione elettorale, ogni elettore può esprimere la propria preferenza nel corso delle consultazioni primarie riferibili alle candidature di un solo partito politico e della coalizione di appartenenza dello stesso.
1. I lavoratori pubblici e privati, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro possono costituire libere associazioni sindacali per la tutela dei propri interessi.
2. In attuazione all'articolo 39 della Costituzione, le associazioni sindacali, nazionali e territoriali di cui al comma 1 devono richiedere, con apposita domanda, la registrazione al CNEL, che provvede secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 23 della presente legge.
3. L'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di cui al capo IV, cura le iscrizioni, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni sindacali, secondo le indicazioni fornite dal CNEL.
4. Le associazioni sindacali acquistano personalità giuridica dalla data della registrazione.
1. Ai fini della registrazione al CNEL, prevista dall'articolo 21, comma 2, le associazioni sindacali devono dotarsi di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica.
2. Lo statuto deve riconoscere eguaglianza di diritti a tutti gli iscritti e garantire la partecipazione dei medesimi alle
deliberazioni sociali, con libertà di discussione e con voto segreto.
3. Lo statuto deve altresì stabilire:
a) l'elettività delle cariche sociali da attuare mediante voto segreto;
b) le modalità per la convocazione dei congressi e per le riunioni degli organi direttivi e i relativi poteri;
c) le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli iscritti;
d) le modalità di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio e, ove ritenuto opportuno, del bilancio consolidato;
e) la periodicità delle riunioni ordinarie dell'assemblea degli iscritti e la possibilità di convocazioni straordinarie;
f) l'adozione, da parte dell'assemblea degli iscritti, di deliberazioni relative all'adesione dell'associazione a un'associazione complessa, alle modificazioni dello statuto e alla determinazione dei contributi associativi.
1. Il CNEL, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dell'associazione sindacale, presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, concede o rifiuta la registrazione.
2. La mancata decisione entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accoglimento della domanda.
3. Il CNEL può revocare la registrazione qualora accerti il venire meno delle condizioni per la registrazione medesima o la sussistenza di gravi violazioni delle norme statutarie tali da ledere l'ordinamento democratico dell'associazione.
4. In caso di diniego o di revoca della registrazione da parte del CNEL, l'associazione sindacale che intende reiterare l'istanza di registrazione o impugnare il diniego o la revoca può chiedere all'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze
di cui al capo IV parere non vincolante in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CNEL istituisce al proprio interno, con regolamento, un apposito comitato al quale è demandato l'esercizio delle funzioni previste dal presente capo.
1. L'attività di relazione istituzionale, definita ai sensi del comma 2, svolta nei confronti dei Parlamento e del Governo si informa ai princìpi di pubblicità e di trasparenza.
2. Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a rappresentare, promuovere o perseguire interessi privati leciti propri o di terzi nei confronti dei membri del Parlamento e del Governo.
3. Non costituiscono attività di relazione istituzionale ai sensi del comma 2:
a) le attività svolte per fini di interesse pubblico o di carattere umanitario;
b) le attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro;
c) le comunicazioni scritte e orali rivolte al pubblico ed effettuate anche a mezzo di stampa, radio e televisione;
d) le dichiarazioni rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici dinanzi a rappresentanti del Governo, alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.
4. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, i registri dell'attività di relazione istituzionale nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni.
5. Chiunque svolge professionalmente le attività di relazione istituzionale, continuativamente o in modo prevalente nell'ambito di un rapporto autonomo o subordinato, rappresentando o promuovendo presso i membri del Parlamento o del Governo interessi privati, deve richiedere l'iscrizione nei relativi registri istituiti ai sensi del comma 4.
6. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono i presupposti e le modalità di iscrizione nel relativo registro di cui al comma 4, il contenuto, la tenuta e la disciplina di ogni altro profilo attinente al medesimo registro.
7. Chiunque svolge professionalmente le attività di relazione istituzionale, di cui al comma 5, senza essere iscritto nei registri istituiti ai sensi del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
8. Nei casi previsti dal comma 7 è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 5.
9. Le sanzioni previste dai commi 7 e 8 sono irrogate dall'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze di cui al capo IV, alla quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati trasmettono gli atti quando hanno notizia di una violazione.
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di pubblicità e di trasparenza di cui al comma 1 per l'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.
1. È istituita l'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, di seguito denominata «Autorità», preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di rappresentanza politica e sindacale.
2. L'Autorità ha struttura di organo collegiale composto da cinque membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti o movimenti politici, di specchiata moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria, designati, rispettivamente, uno dal Presidente della Corte costituzionale, uno dal Presidente della Corte di cassazione, uno dal Presidente della Corte dei conti e due dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
3. I membri dell'Autorità non possono appartenere alla magistratura ordinaria, amministrativa o contabile.
4. L'Autorità è presieduta dal membro designato dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi del comma 2 e dura in carica sette anni. I membri dell'Autorità non sono riconfermabili e non possono essere eletti al Parlamento nazionale
o quali membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali fino alla scadenza del quinto anno successivo al termine del loro incarico.
5. I membri dell'Autorità giurano fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi dinanzi al Presidente della Repubblica. La posizione dei membri dell'Autorità è parificata a quella dei giudici costituzionali.
6. L'Autorità, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 26, si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato. Essi sono tenuti all'osservanza rigorosa del segreto d'ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni e dagli enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative nel corso della loro attività presso la medesima Autorità.
1. L'Autorità esercita le seguenti funzioni:
a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito o movimento politico è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza dei bilanci presentati ai sensi della lettera a) alle norme vigenti sul finanziamento pubblico dei partiti politici e procede alla loro certificazione. Nell'attività di verifica, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari. A tale fine l'Autorità ha i medesimi poteri di indagine spettanti all'autorità giudiziaria in sede penale, nonché i poteri previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) garantisce il rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici stabilite dalla presente legge, anche attraverso la previsione di disposizioni generali a garanzia del sistema, a cui tutti i partiti politici hanno l'obbligo di attenersi. In caso di violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, l'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie;
d) sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni primarie per la selezione delle candidature di cui all'articolo 20, nominando propri rappresentanti in grado di presenziare alle operazioni elettorali;
e) esamina preventivamente i titoli di ammissione e valuta le cause d'ineleggibilità previste dalla normativa vigente per l'elezione a membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o membro del Parlamento nazionale, alla carica di presidente della regione, di presidente della provincia e di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, segnalando ai partiti e movimenti politici eventuali cause ostative alle candidature;
f) rende, in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, il parere di conformità e congruità della spesa di cui all'articolo 4, comma 1;
g) cura le iscrizioni, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo delle associazioni sindacali, secondo le indicazioni fornite dal CNEL, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3;
h) ove richiesto dall'associazione sindacale, formula pareri non vincolanti in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione in caso di diniego o di revoca della registrazione da parte del CNEL, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, comma 4;
i) stabilisce i presupposti e le modalità d'iscrizione nei registri di cui all'articolo 24, comma 4, curandone la tenuta e l'aggiornamento, e determina le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo d'iscrizione e di ogni altra disposizione.
1. L'Autorità, con regolamento adottato con delibera collegiale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, adotta le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle relative al trattamento economico e giuridico del personale e all'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio di previsione, approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del numero complessivo delle autorità amministrative indipendenti e la razionalizzazione e l'accorpamento delle loro competenze.
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