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PDL 1264

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1264



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VENTUCCI, JANNONE

Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e disposizioni in materia di disattivazione delle installazioni nucleari

Presentata il 6 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi!

1. Premessa.

      In Italia, a seguito del referendum del novembre 1987, si è interrotta da molti anni la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, ma il Paese non è uscito del tutto dal nucleare, dal momento che continuano a essere mantenuti in sicurezza quattro centrali e diversi impianti di ricerca e di gestione del combustibile.
      Il Paese deve gestire gli esiti del nucleare italiano, attraverso lo smantellamento e la bonifica delle installazioni nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, allo scopo di liberare le aree da ogni vincolo di natura radiologica e di renderle fruibili per ulteriori finalità.
      Queste attività devono essere svolte secondo gli indirizzi strategici e operativi già indicati con il decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005, e secondo gli itinera autorizzativi di cui ai decreti legislativi n. 230 del 1995, n. 152 del 2006 e n. 4 del 2008, che definiscono il processo di rilascio delle autorizzazioni alle attività di smantellamento e bonifica delle installazioni nucleari.
      La demolizione delle installazioni nucleari in Italia, finora, è proceduta con grande lentezza. È stato realizzato solo il 6 per cento delle attività. L'obiettivo è quello di terminare il processo di smantellamento - delle quattro centrali e dei tre impianti del ciclo del combustibile - entro il 2024 (citato decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004).
      Tempi e costi dello smantellamento in Italia sono disallineati rispetto ai livelli internazionali e alle migliori tecniche disponibili. Questi ritardi sono di tipo normativo, autorizzativo e strutturale, prima ancora che operativo.
      Inoltre, il programma della disattivazione contemporanea di otto impianti nucleari, l'uno diverso dall'altro e in taluni casi di tipo sperimentale, è unico al mondo, in un Paese, come l'Italia, dove le competenze nucleari, dal referendum del 1987, hanno subìto un progressivo impoverimento.
      Qualora non si dovesse ripensare il sistema di autorizzazione, vi sarebbe una drammatica assenza di competenze, con una sostanziale dispersione delle nuove leve e con il mancato passaggio di esperienze tra gli attuali esperti e i nuovi tecnici.

2. Finalità.

      La presente proposta di legge intende risolvere le criticità del processo autorizzatorio italiano, attraverso una più razionale e funzionale revisione della normativa vigente.
      L'attuale processo di autorizzazione presenta due macro-criticità:

          1) di tipo normativo-procedurale:

              a) assenza di concertazione istituzionale: l'esecuzione delle operazioni di smantellamento e bonifica connesse alla disattivazione (decommissioning) di un'installazione nucleare è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché la regione interessata e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), su istanza del titolare della licenza;

              b) ridondanza procedurale: vi è un doppio scambio di pareri e di osservazioni tra l'APAT e le amministrazioni, a seguito del quale l'APAT invia il parere al Ministero dello sviluppo economico con l'indicazione di eventuali prescrizioni, dopo aver sentito la Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver ricevuto le osservazioni dell'APAT emana il decreto autorizzativo sul piano globale di disattivazione;

              c) mancanza di tempi certi: i pareri previsti dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 230 del 1995, devono essere rilasciati entro termini di natura dilatoria e non perentoria. Ciò inserisce un'evidente incognita nella definizione dei tempi autorizzativi. L'APAT, infatti, nella fase di analisi dell'istanza di disattivazione e della relativa documentazione, nonché in quella di predisposizione e di trasmissione del parere alle altre amministrazioni e poi al Ministero dello sviluppo economico, non ha alcun termine temporale;

              d) separazione dei processi valutativi: istanza di disattivazione e procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dei decreti legislativi n. 152 del 2006 e n. 4 del 2008, secondo i quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana il decreto di compatibilità ambientale delle operazioni di disattivazione su presentazione dello studio di impatto ambientale (SIA) da parte dell'esercente, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti le regioni, le province e i comuni interessati. Il procedimento di VIA si conclude con un provvedimento «espresso e motivato» nei 150 giorni successivi alla presentazione del SIA. In caso di interruzioni o sospensioni intervenute nel corso della valutazione, il procedimento di VIA non può superare i 330 giorni. Al raggiungimento del limite temporale dei 330 giorni, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, interviene la Presidenza del Consiglio dei ministri;

          2) di tipo strutturale:

              a) carenza di organico: rispetto al passato, il Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'APAT non può più contare, per lo svolgimento delle sue funzioni, sulle 250 risorse di cui disponeva l'ex ENEA-DISP, ma su circa 50 risorse, molte delle quali sono prossime alla pensione;

              b) bassa responsabilizzazione dell'esercente: sia nella fase precedente all'emanazione del decreto autorizzativo che in quella successiva durante lo svolgimento delle operazioni di disattivazione. L'APAT è responsabile della sicurezza delle installazioni nucleari. L'esercente può svolgere le singole fasi di disattivazione previa autorizzazione e sotto il controllo dell'APAT, che non dispone delle necessarie risorse per garantire tempi certi e snelli per lo svolgimento delle attività stesse.

      La presente proposta di legge, prendendo spunto dalle esperienze degli altri Paesi, tende a raggiungere le finalità indicate in premessa attraverso:

          1) l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare presso il Ministero dello sviluppo economico;

          2) una maggiore autonomia operativa dell'Agenzia, che emette parere vincolante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico sull'istanza di disattivazione delle installazioni nucleari presentata dall'esercente;

          3) il coinvolgimento di tutti i soggetti attraverso una concertazione istituzionale all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia stessa;

          4) una maggiore efficacia dell'azione dell'Agenzia ridefinendo l'assetto organizzativo e strutturale in modo che possa disporre di competenze adeguate, sotto il profilo quali-quantitativo, assorbendo anche le risorse del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'APAT e degli esperti di radioprotezione dell'Istituto superiore di sanità;

          5) una maggiore efficienza dell'Agenzia che assorbe tutti i compiti, il ruolo e i diritti del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'APAT e della Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 230 del 1995;

          6) una procedura autorizzatoria che assicuri tempi certi di rilascio dei pareri e dei provvedimenti;

          7) l'integrazione dei procedimenti di VIA e di smantellamento e delle specifiche autorizzazioni locali in un singolo processo autorizzatorio, che termini con un unico provvedimento: un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

          8) un approccio operativo e autorizzativo basato sui concetti di autorizzazione integrata, immediata e graduale, in modo da accelerare l'iter autorizzativo e lo svolgimento delle attività di disattivazione. Ciò rende più semplice l'analisi dei progetti presentati, rafforzando, contestualmente, la posizione dell'esercente e dell'Agenzia;

          9) una maggiore responsabilizzazione dell'esercente nelle fasi di presentazione, autorizzazione ed esecuzione delle operazioni di disattivazione;

          10) un'armonizzazione del ruolo di tutti i soggetti istituzionali parte del processo di autorizzazione;

          11) un allineamento dell'Italia ai livelli internazionali e alle migliori tecniche disponibili.

3. Contenuti.

      La presente proposta di legge ha lo scopo di razionalizzare le disposizioni legislative vigenti in materia di disattivazione delle installazioni nucleari, di determinare tempi certi e di semplificare i procedimenti autorizzativi per lo svolgimento dei processi di disattivazione (articolo 1 - finalità).
      Nell'articolo 2 (definizioni) è data la definizione dei principali termini, necessari alla comprensione del testo: disattivazione, esercente, titolare dell'autorizzazione, autorizzazione integrata, autorizzazione graduale, autorizzazione immediata e migliori tecniche disponibili.
      Il capo II (istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare) disciplina l'istituzione (articolo 3 - istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare), presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e ne definisce le peculiarità giuridiche e statutarie.
      L'articolo 4 (funzioni dell'Agenzia) illustra le funzioni dell'Agenzia con particolare riferimento a: la sicurezza delle attività nucleari; la valutazione di impatto ambientale; la verifica e il controllo della conformità delle operazioni svolte all'interno delle installazioni nucleari; l'autorizzazione e il controllo del trasporto dei materiali nucleari su richiesta dell'esercente; l'informazione e la collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico sullo stato di avanzamento delle attività di disattivazione e sulla predisposizione del quadro normativo e regolamentare.
      L'articolo 5 (organi dell'Agenzia) è dedicato agli organi dell'Agenzia, di cui sono illustrati la composizione, le modalità e i criteri di nomina, la durata in carica e i compiti.
      L'articolo 6 (statuto dell'Agenzia) riguarda lo statuto dell'Agenzia, ovvero il documento ufficiale che fissa le regole relative alla sua organizzazione e al suo funzionamento e che è adottato previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.
      L'articolo 7 (organizzazione e personale dell'Agenzia) disciplina la composizione del personale di ruolo dell'Agenzia, il funzionamento dell'organizzazione, l'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale, che sono approvati dal consiglio di amministrazione della stessa Agenzia, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di approvazione dello statuto.
      L'articolo 8 (finanziamento dell'Agenzia) disciplina il finanziamento dell'Agenzia e fa riferimento ai soggetti terzi cui questo è subordinato.
      Il capo III (procedure autorizzative per la disattivazione delle installazioni nucleari) è costituito da quattro articoli.
      L'articolo 9 (procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla disattivazione delle installazioni nucleari) disciplina la procedura di rilascio, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Agenzia e su istanza dell'esercente, delle autorizzazioni integrata e immediata per l'inizio delle attività di disattivazione delle installazioni nucleari.
      L'articolo 10 (autorizzazione graduale) prevede il concetto di autorizzazione graduale, che è rilasciata dall'Agenzia entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto da parte dell'esercente.
      L'articolo 11 (valore dell'autorizzazione integrata) stabilisce che l'autorizzazione integrata rilasciata è sostitutiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, delle autorizzazioni di VIA e di quelle locali per quanto riguarda il cambio di volumetria e di destinazione d'uso degli edifici dell'installazione nucleare.
      L'articolo 12 (rilascio del sito) riguarda la disciplina del rilascio del sito, subordinato alla presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, di un rapporto sulla caratterizzazione finale del sito e sugli eventuali residui rischi radiologici, nonché i termini temporali per l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di eventuali prescrizioni connesse con la successiva utilizzazione del sito.
      Il capo IV (delega al Governo per il riordino della legislazione in materia nucleare) prevede in dettaglio i princìpi e criteri direttivi di delega.
      L'articolo 13 (delega al Governo per il riordino e il coordinamento della legislazione in materia nucleare) prevede tempi e modalità per l'adozione di misure di riordino e di coordinamento delle disposizioni legislative in materia nucleare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di razionalizzazione della normativa vigente, nonché di delegificazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo, nell'ottica di una maggiore efficienza, tempestività, trasparenza e sicurezza dell'attività di disattivazione e di totale conformità della legislazione nazionale alle direttive comunitarie e internazionali, in particolare agli indirizzi delle convenzioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) ratificate dallo Stato italiano.
      L'articolo 14 (decreti legislativi integrativi e correttivi) disciplina la possibilità per il Governo di adottare decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 13.
      Il capo V (norme transitorie e finali ed entrata in vigore) trasferisce all'Agenzia tutti i compiti, i ruoli e lo status giuridico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'APAT e della citata Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 230 del 1995.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) riordinare e coordinare le disposizioni legislative vigenti in materia nucleare;

          b) determinare tempi certi per lo svolgimento delle attività di disattivazione delle installazioni nucleari;

          c) semplificare i procedimenti autorizzativi.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) «disattivazione»: fase finale della vita di un'installazione nucleare consistente nell'insieme delle operazioni volte al rilascio del sito mediante lo smantellamento e la rimozione di strutture, sistemi e componenti e l'allontanamento dei rifiuti radioattivi;

          b) «esercente»: soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico per l'esercizio di un'installazione nucleare;

          c) «titolare dell'autorizzazione»: soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di disattivazione delle installazioni nucleari;

          d) «autorizzazione integrata»: autorizzazione all'esecuzione delle attività programmate nelle installazioni nucleari, rilasciata tenendo conto dell'insieme degli aspetti di sicurezza nucleare e di protezione dell'ambiente relativamente alle emissioni nell'aria e nei corpi d'acqua, della produzione di rifiuti, dell'impiego di materie prime, dell'efficienza energetica, del rumore, della prevenzione degli incidenti e della gestione dei rischi;

          e) «autorizzazione graduale»: autorizzazione rilasciata sulla base dell'analisi di un singolo progetto da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui al capo II, commisurata a criteri, quali in particolare:

              1) la misura dei rischi connessi alle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione;

              2) la maturità del progetto rispetto alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche internazionali;

              3) la complessità delle operazioni;

          f) «autorizzazione immediata»: approvazione all'esecuzione dei progetti riconosciuti di non rilevanza radiologica, ai sensi della normativa vigente;

          g) «migliori tecniche disponibili»:

              1) «migliori»: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione ambientale nel suo complesso;

              2) «tecniche»: le tecniche impiegate e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'installazione nucleare;

              3) «disponibili»: le tecniche sviluppate su una scala che ne consente l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli.

Capo II
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LA SICUREZZA NUCLEARE

Art. 3.
(Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare).

      1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per la sicurezza nucleare, di seguito denominata «Agenzia».
      2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo ed è dotata di autonomia statutaria, tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

Art. 4.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia al controllo della sicurezza nucleare, della radioprotezione e della protezione dell'ambiente di tutte le attività nucleari, nonché il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia ha il compito di:

          a) controllare l'impiego pacifico dell'energia nucleare e la tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

          b) fornire al Ministro dello sviluppo economico il parere tecnico sui progetti aventi come oggetto la materia nucleare;

          c) collaborare con il Ministro dello sviluppo economico alla predisposizione del quadro normativo e regolamentare per lo svolgimento delle attività di disattivazione delle installazioni nucleari, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato e per il recepimento e l'attuazione della normativa comunitaria ed internazionale in materia di sicurezza e di protezione dalle radiazioni ionizzanti;

          d) autorizzare il trasporto dei materiali nucleari su richiesta dell'esercente e controllarne la corretta esecuzione;

          e) verificare che le attività di disattivazione delle installazioni nucleari siano svolte dall'esercente nel rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione alla disattivazione di cui all'articolo 9, comma 1;

          f) informare annualmente il Ministero dello sviluppo economico, con apposita relazione da trasmettere entro il 31 maggio, sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento del programma di disattivazione delle installazioni nucleari e di gestione dei rifiuti radioattivi, evidenziandone le eventuali criticità e motivando, gli eventuali scostamenti, interruzioni, o sospensioni anche sulla base della relazione annuale presentata dal titolare dell'autorizzazione di cui alla lettera a).

      2. L'Agenzia può altresì:

          a) effettuare ispezioni e accedere alla documentazione dell'esercente dell'installazione nucleare per verificare che le attività siano svolte nel rispetto delle condizioni di sicurezza dovute;

          b) chiedere informazioni all'esercente sull'esecuzione delle attività, anche attraverso l'accesso ai documenti;

          c) distaccare, in maniera provvisoria o continuativa, proprio personale presso l'esercente, nelle aree di specifico interesse;

          d) avvalersi di comitati tecnici per le analisi tecniche e per il monitoraggio degli adempimenti da parte dell'esercente a fronte dell'autorizzazione integrata rilasciata ai sensi dell'articolo 9.

Art. 5.
(Organi dell'Agenzia).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti;

          d) il direttore Generale.

      2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Dura in carica cinque anni e può essere confermato soltanto per un secondo quinquennio. Il presidente è scelto tra personalità di elevata qualificazione nel settore e ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia stessa.
      3. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, da sei membri aventi comprovata esperienza nel settore della sicurezza nucleare, della radioprotezione e della protezione dell'ambiente. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su indicazione:

          a) uno della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) uno del Ministero dell'interno;

          c) uno del Ministero dello sviluppo economico;

          d) uno del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

          e) uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          f) uno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      4. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per cinque anni e possono essere confermati soltanto per un secondo quinquennio. Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

          a) nominare, di concerto con il presidente, il direttore generale, che svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo della struttura tecnica dell'Agenzia;

          b) deliberare, entro i due mesi precedenti l'inizio di ciascun esercizio finanziario, il bilancio di previsione, le eventuali note di variazione e, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo, che deve essere corredato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

          c) adottare i regolamenti interni e lo statuto;

          d) deliberare in ordine all'applicazione dei contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e alle assunzioni;

          e) deliberare sui pareri predisposti dalla struttura tecnica dell'Agenzia in merito alle istanze di disattivazione delle installazioni nucleari.

      5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio durano in carica cinque anni e possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il collegio svolge i seguenti compiti:

          a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nucleare;

          b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

          c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni;

          d) effettua periodici accertamenti della consistenza di cassa.

      6. Per lo svolgimento dei suoi compiti il collegio dei revisori dei conti può richiedere al direttore generale dati e informazioni sulla gestione dell'Agenzia.

Art. 6.
(Statuto dell'Agenzia).

      1. Entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Agenzia il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ne approva lo statuto che fissa le regole relative alla sua organizzazione e al suo funzionamento.
      2. Lo statuto definisce il dettaglio delle competenze degli organi di cui all'articolo 5, nonché i princìpi di organizzazione e i criteri di funzionamento dell'Agenzia in relazione alle sue esigenze e ai suoi compiti istituzionali. In particolare, lo statuto stabilisce:

          a) l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia;

          b) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;

          c) le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca dei componenti degli organi;

          d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti ai ruoli professionali;

          e) i criteri per la predisposizione del regolamento del personale, anche dirigenziale, del regolamento amministrativo contabile e ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.

      3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono adottate le modifiche allo statuto.

Art. 7.
(Organizzazione e personale dell'Agenzia).

      1. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, di approvazione dello statuto e secondo i criteri in esso stabiliti, il consiglio di amministrazione approva l'organizzazione interna, il funzionamento e la pianta organica del personale di ruolo, che deve essere di almeno ottanta unità, l'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia. In particolare, si provvede alla definizione delle modalità del trasferimento del personale tecnico e amministrativo proveniente dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e degli esperti di radioprotezione dell'Istituto superiore di sanità all'Agenzia.
      2. Il personale in servizio presso l'Agenzia, assunto anche a tempo determinato, non può svolgere altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche di carattere occasionale, e non può avere interessi diretti o indiretti con i soggetti esercenti installazioni nucleari.

Art. 8.
(Finanziamento dell'Agenzia).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima attuazione, all'onere per il funzionamento dell'Agenzia, quantificato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri relativi alle spese di gestione e di investimento dell'Agenzia si provvede con apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Capo III
PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER LA DISATTIVAZIONE DELLE INSTALLAZIONI NUCLEARI

Art. 9.
(Procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla disattivazione delle installazioni nucleari).

      1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un'installazione nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, rilasciata mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Agenzia e su istanza dell'esercente.
      2. L'istanza di cui al comma 1, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia, deve essere inviata alle amministrazioni rappresentate nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 5, comma 3, allegando la seguente documentazione:

          a) copia dell'istanza di autorizzazione;

          b) piano globale di disattivazione e programma delle operazioni da eseguire;

          c) elenco e descrizione dei progetti specifici per l'applicazione dell'autorizzazione graduale;

          d) elenco e descrizione dei progetti specifici per l'applicazione dell'autorizzazione immediata;

          e) descrizione dello stato dell'installazione nucleare, comprendente anche l'inventario delle materie radioattive presenti;

          f) descrizione dello stato finale dell'installazione nucleare al termine delle attività di disattivazione;

          g) analisi di sicurezza nucleare concernenti le operazioni;

          h) studio di impatto ambientale;

          i) indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta;

          l) programma di radioprotezione anche in caso di emergenza;

          m) indicazione dei momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per l'osservanza delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'installazione nucleare.

      3. Le amministrazioni di cui al comma 2 si esprimono sull'istanza per il tramite del loro rispettivo rappresentante all'interno del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
      4. L'Agenzia, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere, con l'indicazione delle eventuali prescrizioni e con l'elencazione dei progetti specifici di cui al comma 2, lettere c) e d).
      5. L'Agenzia, contestualmente alla trasmissione del parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4, ne informa l'esercente.
      6. Il termine di cui al comma 4 può essere prorogato, una sola volta, per ulteriori trenta giorni nel caso in cui l'Agenzia ne faccia motivata richiesta al Ministero dello sviluppo economico.
      7. La Presidenza del Consiglio dei ministri rilascia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione integrata al piano di cui al comma 2, lettera b), su proposta del Ministero dello sviluppo economico, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere dell'Agenzia di cui al comma 4.
      8. Nel caso in cui sia emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, nei tempi previsti, l'esercente dell'installazione nucleare è autorizzato ad iniziare i progetti specifici, di cui al comma 2, lettera d), secondo lo schema generale presentato nell'istanza.
      9. L'esecuzione delle attività di disattivazione dell'installazione nucleare avviene sotto la vigilanza dell'Agenzia che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica il loro effettivo svolgimento nel rispetto delle prescrizioni e l'eventuale venire meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e delle prescrizioni emanate dalla stessa Agenzia.

      10. Durante le operazioni, entro il 30 aprile di ogni anno, il titolare dell'autorizzazione redige e trasmette all'Agenzia una relazione sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento del programma di disattivazione dell'istallazione nucleare, e di gestione dei rifiuti radioattivi, evidenziandone le eventuali criticità e motivando gli eventuali scostamenti, interruzioni o sospensioni.
      11. Al termine delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione redige e trasmette all'Agenzia un rapporto atto a documentare le operazioni eseguite.

Art. 10.
(Autorizzazione graduale).

      1. L'autorizzazione all'esecuzione dei progetti specifici di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), è rilasciata dall'Agenzia, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione particolareggiata del progetto stesso da parte dell'esercente dell'istallazione nucleare.

Art. 11.
(Valore dell'autorizzazione integrata).

      1. L'autorizzazione integrata rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 9 assorbe le autorizzazioni locali per quanto riguarda il cambio di volumetria e di destinazione d'uso degli edifici dell'istallazione nucleare.
      2. La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ferma restando la sua autonomia ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è esperita nell'ambito dell'Agenzia con le modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 12.
(Rilascio del sito).

      1. Al termine delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia un rapporto atto a documentare lo stato dell'istallazione nucleare e del sito. Tale rapporto deve, in particolare, documentare la caratterizzazione finale del sito e i residui rischi radiologici in funzione della possibile utilizzazione successiva del sito stesso.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia, stabilisce con proprio decreto le eventuali prescrizioni connesse con la successiva utilizzazione del sito, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1.

CAPO IV
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA NUCLEARE

Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino e il coordinamento della legislazione in materia nucleare).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente, anche mediante la redazione di un testo unico, in materia nucleare nonché di sicurezza e protezione dalle radiazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordino, coordinamento e razionalizzazione della legislazione vigente in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;

          b) conseguimento di maggiori efficienza, tempestività, trasparenza e sicurezza delle attività nucleari;

          c) totale conformità della legislazione nazionale alle direttive comunitarie vigenti in materia e alla normativa internazionale di riferimento, e, in particolare, alle convenzioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) ratificate dallo Stato italiano.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 14.
(Decreti legislativi integrativi e correttivi).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 13, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi decreti.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 15.
(Norme transitorie e finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'APAT e alla Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
      2. Le norme della presente legge non si applicano alle istanze autorizzative già avviate dall'esercente di un'installazione nucleare alla data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti si pronunciano in via definitiva sulle istanze autorizzative già avviate dall'esercente di un'installazione nucleare. Decorso inutilmente tale termine, le istanze si intendono definitivamente approvate.
      4. Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

Art. 16.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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