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PDL 569

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 569



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE CORATO, ASCIERTO, BARBA, BARBIERI, BERNARDO, BERNINI BOVICELLI, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CEMENTERO, CICCIOLI, CONSOLO, CORSARO, DI CAGNO ABBRESCIA, DIMA, DIVELLA, GREGORIO FONTANA, GAVA, GHIGLIA, GIBIINO, GOISIS, GRANATA, HOLZMANN, LA LOGGIA, LABOCCETTA, LAMORTE, LO PRESTI, MANCUSO, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, MURGIA, PAGANO, PALMIERI, PELINO, POLIDORI, PORCU, RAMPELLI, SAGLIA, SILIQUINI, SPECIALE, VALENTINI, VENTUCCI, VERSACE, ZACCHERA

Introduzione dell'articolo 474-bis del codice penale in materia di acquisto di prodotti contraffatti

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della contraffazione è cresciuto, negli ultimi anni, in maniera esponenziale, raggiungendo, tra produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, un volume di vendite di diversi miliardi di euro.
      Secondo un'indagine condotta dalla società Kroll Associates di New York, si tratta di circa il 6 per cento dell'intero commercio mondiale. Questa quota varia, tuttavia, da settore a settore, a seconda che si tratti di abbigliamento, pelletteria, cosmetici, farmaci, prodotti software, e così via.
      Si è calcolato che, negli ultimi anni, a causa del fenomeno della contraffazione, si siano persi oltre 300.000 posti di lavoro, di cui circa 100.000 nella sola Unione europea, mentre all'Italia spetta il primato di leader europeo della contraffazione e di terzo Paese nel mondo, dopo Taiwan e Corea del Sud, con un giro di affari di circa 700 milioni di euro e circa 40.000 posti di lavoro in meno.
      Sfugge, spesso, la consapevolezza che lo scambio di merci contraffatte, oltre a danneggiare i titolari del diritto d'autore, le industrie e il commercio, lede in modo significativo delicati e importanti interessi diffusi e collettivi: basti pensare ai gravissimi rischi derivanti ai consumatori dall'acquisto dei cosiddetti «farmaci-pirata», di prodotti alimentari contraffatti o dei ricambi di autoveicoli.
      L'Unione europea vieta la commercializzazione di merci contraffatte o che in generale sono scambiate in maniera illecita.
      L'Unione europea ha compiuto passi importanti per rafforzare la normativa comunitaria anticontraffazione, come previsto nel piano d'azione contro la contraffazione e la pirateria, di cui alla comunicazione [COM(2000) 789 definitivo] della Commissione europea del 30 novembre 2000.
      La Commissione europea ha sottolineato che le attività di pirati e di contraffattori sono facilitate dalle rilevanti differenze tra le legislazioni dei Paesi membri dell'Unione europea sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, ha, quindi, lo scopo di armonizzare le norme nazionali sugli strumenti atti a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale che sono stati già oggetto di armonizzazione comunitaria (diritti d'autore, marchi e design) e di creare una struttura per lo scambio di informazioni fra le autorità competenti a livello nazionale.
      Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, che recepisce gli elementi della direttiva citata stabilisce, tra l'altro, pene pecunarie non solo per i rivenditori abusivi, ma anche per gli acquirenti.
      Il fenomeno della contraffazione incide certamente sulla costante perdita degli addetti al commercio e, per tale motivo, si ravvisa la necessità di porre un freno adeguato a tali attività criminose.
      Occorre un recupero della legalità e del controllo del territorio anche su questo più modesto versante.
      L'articolo 474 del codice penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 2.065 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473 del medesimo codice (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
      La norma è pertanto diretta a tutelare la fede pubblica contro la falsificazione di mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento.
      Analogamente a quanto previsto dall'ordinamento francese, che sotto questo profilo costituisce un'eccezione tra i Paesi europei, la presente proposta di legge è volta a introdurre apposite sanzioni anche a carico del consumatore acquirente.
      L'utente consapevole della provenienza illecita di certi prodotti deve capire che corre dei rischi giudiziari perché può essere incriminato per ricettazione o incauto acquisto, e che, sia pure indirettamente, apporta un contributo economico ad organizzazioni criminali.
      Secondo il consueto rapporto tra domanda e offerta che regola il mercato, solo un indebolimento della domanda può determinare un rallentamento del fenomeno che, allo stato attuale, è in costante ascesa ed è soggetto a una normativa che punisce e sanziona solo i venditori di merci contraffatte.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 474 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 474-bis. - (Acquisto di prodotti contraffatti). - Chiunque acquista qualsiasi genere di prodotto recante marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, falsi, con la consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, è punito con la multa da euro 200 a euro 1.000».


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