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PDL 1235

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1235



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FERRANTI, TENAGLIA, CAPANO, MANTINI, POLLASTRINI, SAMPERI, TIDEI

Modifiche al codice penale, in materia di prescrizione del reato

Presentata il 4 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si interviene sull'istituto della prescrizione del reato (come modificato per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251). Com'è noto, tale istituto esprime un limite temporale che lo Stato si dà preventivamente e legislativamente, in ordine all'esercizio della sua pretesa punitiva contro l'incolpato di un reato, sulla base di un duplice ordine di motivazioni: da un lato, l'«impallidire» del ricordo del delitto nella memoria sociale (aspetto più prettamente general-preventivo), dall'altro la sofferenza dell'incolpato a fronte di un processo potenzialmente interminabile, con il rischio concreto che sia condannata una persona «diversa» rispetto a quella che ha commesso il fatto.
      L'istituto è stato profondamente riformato dalla citata legge n. 251 del 2005, a seguito della quale la Corte costituzionale è stata investita di numerose questioni di legittimità, la prima delle quali, decisa il 23 ottobre 2006 (sentenza n. 393 del 2006), ha già condotto a stabilire l'illegittimità dell'articolo 10, comma 3, della legge, per la parte in cui la norma prevedeva che i nuovi termini di prescrizione non si applicassero ai processi già pendenti in primo grado ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento.
      Peraltro l'istituto, già prima dell'entrata in vigore della legge cosiddetta «ex Cirielli», necessitava di una profonda rimeditazione, che operasse un corretto bilanciamento tra l'affermazione della pretesa punitiva dello Stato e il diritto dell'imputato a un processo definito in tempi ragionevoli.
      Il principio della durata ragionevole, consacrato dall'articolo 111 della Costituzione, deve dunque fungere da linea guida per il legislatore in due direzioni.
      La prima è quella di provvedere a razionalizzare la «sequenza procedurale», eliminando attività o garanzie superflue ovvero meramente formali, senza intaccare il nucleo di garanzie costitutive del modello di giusto processo.
      La seconda è quella di predisporre soluzioni normative volte a disincentivare comportamenti delle parti strumentali al prolungamento del processo al di là della sua ragionevole durata e, in particolare, diretti ad ottenere la prescrizione. Si intende qui far riferimento alle impugnazioni dichiaratamente pretestuose, come, ad esempio, quelle relative a gran parte delle sentenze emesse in esito all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. E in tale senso sono state approntate norme che, da un lato, sono volte a disincentivare condotte dilatorie, e dall'altro lato modificano gli istituti vigenti i quali, allo stato, costituiscono veicolo di inutili appesantimenti procedurali (innumerevoli reiterazioni delle notifiche di atti, rinvii eccetera).
      Sotto il profilo «sostanziale», ai fini della presente proposta di legge, si ritiene che gli obiettivi di accelerazione del processo possano essere raggiunti anche attraverso una completa ridefinizione dell'istituto della prescrizione del reato, da mantenere quale causa estintiva dello stesso.
      Muovendo in tale direzione, si è previsto quindi che la ridefinizione dell'istituto della prescrizione debba passare attraverso alcuni snodi fondamentali:

      1) commisurare il tempo della prescrizione esclusivamente alla pena massima edittale (in continuità, sotto questo aspetto, con la modifica normativa del 2005, a sua volta mutuata dai progetti di riforma del codice penale Pagliaro e Nordio); non si è ritenuto di seguire la strada tracciata dall'originaria formulazione dell'articolo 157, che conteneva un'elencazione analitica dei tempi di prescrizione, modulata sulla base dello «scaglionamento» dei reati per fasce edittali: essa, oltre a peccare di un eccesso di tassatività, creava ingiustificate disparità nel caso concreto tra reati puniti edittalmente in modo differente. Si è quindi preferito un rinvio alla pena edittale prevista per ciascun reato, aumentata della metà (aumento non contemplato dalla legge n. 251 del 2005). Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, come nell'attuale disciplina, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva;

      2) escludere le circostanze dal computo, ad eccezione di quelle cosiddette «ad effetto o ad efficacia speciale». Per determinare il tempo necessario a prescrivere si stabilisce, infatti, che si abbia riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale (aumenti o diminuzioni di pena superiori a un terzo) e quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo (cosiddette circostanze «ad efficacia speciale» o «indipendenti»), in quanto espressione di un disvalore superiore a quello che il legislatore ordinariamente configura nel prevedere il regime delle circostanze «ordinarie»;

      3) prevedere, in ogni caso, un tetto minimo e massimo della prescrizione dei reati; si prevede infatti che la prescrizione non possa:

          a) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

          b) essere superiore a venti anni per i delitti, ad eccezione che per i delitti di maggiore gravità, per i quali il termine massimo è previsto nella misura di trenta anni. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti;

      4) adattare la decorrenza del termine di prescrizione alla diversa natura delle sanzioni, prevedendo termini differenti non solo tra delitti e contravvenzioni, ma anche tra le sanzioni «originarie» del codice e sanzioni di specie diversa; si prevede pertanto che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni. Quest'ultima norma, rendendo tale termine omogeneo con il termine prescrizionale minimo dei delitti, supera i dubbi di costituzionalità sollevati, ad esempio, con riferimento alle sanzioni applicate dal giudice di pace ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (il caso è quello della irragionevole diversità di termini di prescrizione tra il «lavoro sostitutivo», per cui è attualmente previsto un termine triennale, e la pena pecuniaria, per cui il termine è ora fissato in sei anni), cui ora si dovrà applicare il nuovo termine;

      5) recependo una giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte (su cui, più diffusamente, ci si soffermerà in seguito, in tema di impugnazioni), si è ritenuto che in caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, il termine di prescrizione si debba ritenere sospeso al momento della pronuncia della sentenza di condanna di secondo grado (con esclusione, quindi, dei casi in cui ricorrente sia il pubblico ministero).

      Parimenti, si ritiene che il termine prescrizionale non debba decorrere nei casi di sentenza di condanna nell'ipotesi di cosiddetta «doppia conforme». In questo caso, infatti, la pronuncia che contiene un doppio accertamento di merito in ordine alla responsabilità è sicuramente connotata da una stabilità tale da superare l'opportunità di mantenere l'operatività dell'istituto della prescrizione, senza peraltro comprimere in alcun modo i diritti sanciti dall'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881.
      Tuttavia, nel caso in cui il ricorso per cassazione sia accolto, il tempo occorrente alla celebrazione del giudizio di cassazione sarà computato ai fini prescrizionali, così come quello necessario per la celebrazione dei successivi gradi di giudizio, ove presenti. In tal modo, l'imputato che faccia valere i propri diritti vittoriosamente non dovrà subire gli effetti negativi del decorso del tempo.
      Per gli stessi motivi, a tale ipotesi è parificata quella in cui la pronuncia di appello abbia riformato la sentenza di condanna di primo grado limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze, in quanto tale pronuncia non tocca l'affermazione di responsabilità.
      Sono state ripristinate alcune norme della disciplina «ante legge ex Cirielli», ad esempio in materia di reati connessi e di reato continuato: in coerenza con la scelta di prevedere termini di prescrizione non più articolati per «scaglioni», ma in ragione della pena edittale di ciascuno di essi, appare necessario, in caso di contestazione congiunta, stabilire un dies a quo unico, onde evitare complicati calcoli, così come prevedere che, in caso di reati connessi, l'interruzione per taluni di essi abbia effetto anche per gli altri.
      Si sono inoltre ridisegnate le cause di sospensione (articolo 159, secondo comma, del codice penale) e di interruzione della prescrizione (articolo 160 del codice penale).
      Tra le seconde, è stato attribuito rilievo, risolvendo datati contrasti giurisprudenziali, all'interrogatorio delegato dal pubblico ministero e all'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
      Tra le prime, invece, sono state incluse tutte le ipotesi di «stasi processuali» riconducibili ad attività dell'imputato, e segnatamente:

          a) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima (per la «remissione» del processo la sospensione del termine di prescrizione è già prevista dall'articolo 47, comma 4, del codice di procedura penale);

          b) concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso;

          b) rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice, per tutto il tempo necessario alla rinnovazione. La disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se è disposta la separazione dei processi, né al caso in cui la nuova assunzione riguardi fatti e circostanze nuovi.

      Si ritiene tuttavia necessario (simmetricamente a quanto previsto in tema di recidiva) mantenere un regime prescrizionale più rigido per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. E infatti, la legge n. 251 del 2005, da un lato, ha previsto che il termine «ordinario» di prescrizione per tali reati fosse pari al doppio della pena edittale (articolo 157, sesto comma, del codice penale); dall'altro lato, ha escluso un termine di prescrizione «massima» (articolo 161, secondo comma, del codice penale), circostanza che in dottrina aveva sollevato molteplici dubbi di incostituzionalità.
      Nel testo proposto, in cui il termine di prescrizione «ordinario» è aumentato della metà, si ritiene sufficiente prevedere per tali reati un congruo aumento dei termini di prescrizione massima, quantificato nella misura di trenta anni.
      Per meglio comprendere, in parte qua, la portata e gli effetti della novella, sembra opportuno rappresentare, seppur in modo esemplificativo, in forma sinottica il percorso evolutivo dei termini prescrizionali, evidenziando i termini «ordinari» e «massimi» previsti dalla disciplina codicistica precedente alla legge n. 251 del 2005, quelli successivi alla stessa e quelli risultanti dalla presente proposta di legge.

Reato Prescrizione ante legge
n. 251 del 2005
Prescrizione post legge
n. 251 del 2005
Prescrizione secondo
la proposta di legge
  416, sesto comma ordinaria: 15 anni
massima: 22,5 anni
ordinaria: 30 anni
massima: senza limite
ordinaria: 22,5 anni
massima: 30 anni
  416-bis, primo comma ordinaria: 15 anni
massima: 22,5 anni
ordinaria: 20 anni
massima: senza limite
ordinaria: 15 anni
massima: 22,5 anni
  600 ordinaria: 15 anni
massima: 22,5 anni
ordinaria: 40 anni
massima: senza limite
ordinaria: 30 anni
massima: 30 anni
  630 ordinaria: 20 anni
massima: 30 anni
ordinaria: 60 anni
massima: senza limite
ordinaria: 30 anni
massima: 30 anni


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

      «Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.
      Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

          1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

          2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

      Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.
      Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
      Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.
      La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
      La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato»;

          b) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: «permanente» sono inserite le seguenti: «o continuato» e dopo la parola: «permanenza» sono inserite le seguenti: «o la continuazione»;

          c) all'articolo 159, primo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima;
      3-ter) concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso;
      3-quater) rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice, per tutto il tempo necessario alla rinnovazione; tale disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se è disposta la separazione dei processi, né al caso in cui al nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuovi;
      3-quinquies) richiesta di estradizione di un imputato dall'estero, per tutto il tempo decorrente dalla data della relativa richiesta fino a quella dell'effettiva estradizione;
      3-sexies) richiesta, nell'udienza preliminare o nel corso del dibattimento, di una rogatoria all'estero, per tutto il periodo compreso tra la data dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria e quella in cui perviene la risposta all'autorità giudiziaria precedente»;

          d) all'articolo 160:

              1) al secondo comma, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria da questi delegata», dopo le parole: «sulla richiesta di archiviazione,» sono inserite le seguenti: «l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,» e dopo le parole: «rinvio a giudizio» sono inserite le seguenti: «o di emissione del decreto penale di condanna»;

              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2)»;

              3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

      «La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.
      La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero che abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso»;

          e) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».


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