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PDL 929

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 929



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIANETTA

Introduzione dell'insegnamento della disciplina dell'educazione ai diritti umani nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione

Presentata il 9 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira ad inserire una nuova materia di studio nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione.

      Tale iniziativa è perfettamente in linea con il Piano d'azione per l'educazione ai diritti umani e alla democrazia adottato nel marzo 1993 dal Congresso internazionale sull'educazione ai diritti umani e alla democrazia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), e con le iniziative promosse nel corso del Decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani (1995-2004), adottate anche dal Governo italiano nell'ambito di un Piano d'azione nazionale.

      L'esigenza di inserire tale nuova disciplina di studio nasce dalla volontà di costruire una nuova consapevolezza attraverso una maggiore comprensione della problematica inerente ai diritti umani, ovvero quei diritti che sono comuni a tutti gli essere umani.

      Solo attraverso questa consapevolezza il singolo può essere protagonista del cambiamento all'interno della società.
      Tale proposta si pone l'obiettivo, attraverso e con l'ausilio delle strutture scolastiche, di educare i cittadini al rispetto degli altri e alla convivenza basata sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri dell'uomo nel rispetto dell'autonomia personale di ogni individuo; un'istruzione, dunque, finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

      La nuova disciplina dell'educazione ai diritti umani tratterà argomenti quali l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all'autodeterminazione, il mantenimento della pace, le cause delle guerre e i loro effetti, il disarmo, l'inammissibilità dell'impiego della scienza e della tecnica a fini di guerra e il loro utilizzo al servizio della pace e del progresso, e infine l'importanza del diritto umanitario per il mantenimento della pace.

      Altresì, l'educazione ai diritti umani verterà su tematiche quali la lotta contro la discriminazione razziale, le modalità d'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, la lotta contro l'analfabetismo, la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute più elevato possibile, la salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità e, infine, il ruolo e le modalità dell'azione esercitata nel sistema delle Nazione Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilità di rafforzare e favorire tale azione.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La disciplina denominata «educazione ai diritti umani» è introdotta come materia di studio obbligatoria in tutti gli indirizzi delle scuole del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione.

      2. Per l'insegnamento della disciplina di cui al comma 1 è istituita una nuova classe di concorso denominata «educazione ai diritti umani».

      3. Possono insegnare la disciplina di cui al comma 1 i laureati in discipline umanistiche e giuridiche assunti a seguito di concorso pubblico secondo le norme vigenti.

      4. La cattedra della disciplina di cui al comma 1 prevede due ore di insegnamento in ogni classe per complessive diciotto ore settimanali.

Art. 2.

      1. I programmi della disciplina di cui all'articolo 1 sono elaborati da una commissione ministeriale appositamente costituita e vertono sui seguenti argomenti:

          a) l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all'autodeterminazione;

          b) il mantenimento della pace; le guerre, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l'inammissibilità dell'impiego della scienza e della tecnica a fini di guerra e l'utilizzazione di esse al servizio della pace e del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra Paesi e l'importanza del diritto internazionale umanitario per il mantenimento della pace;

          c) l'azione mirante ad assicurare l'esercizio e il rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;

          d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale; le modalità d'aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l'analfabetismo, la lotta contro la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;

          e) l'utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;

          f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità;

          g) il ruolo e le modalità dell'azione esercitata nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali problemi e la possibilità di rafforzare e favorire tale azione.

      2. I docenti della disciplina di cui all'articolo 1 incentivano la definizione di percorsi interdisciplinari e volti a favorire collegamenti con le varie organizzazioni locali, nazionali e internazionali che operano nell'ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.


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