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PDL 1522

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1522



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PALOMBA, BARBATO, BORGHESI, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia, della pedopornografia e degli abusi sui minori. Istituzione di una Commissione parlamentare per gli interventi in materia di pedofilia, pedopornografia e reati contro i minori

Presentata il 23 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - All'inizio del 2008, durante le giornate per l'apertura dell'anno giudiziario, in tutte le procure d'Italia sono stati divulgati i dati riguardanti i crimini commessi durante l'anno precedente. Dall'analisi di questi dati emerge che in Italia si sono registrati casi di abusi sessuali sui bambini per ben il 30 per cento in più, rispetto agli anni precedenti.
      Si è inoltre mantenuta drammaticamente bassa l'età media delle vittime di abuso, che va così da zero a cinque anni. Sempre dai suddetti dati si legge che le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto, il Lazio e la Campania.
      Nel 2006 erano state aperte circa 3.000 inchieste legate a minori scomparsi, il 20 per cento dei quali non viene più ritrovato, con il grave sospetto che molti di loro possano essere finiti nei giri delle reti pedopornografiche.
      Solo nel primo semestre del 2006 i siti, collettivi o individuali, pro-pedofilia avevano avuto un incremento del 300 per cento.
      Secondo quanto emerge da uno studio fatto sui pedofili, su un campione di ben 443 pedofili accertati, risulta che il 67 per cento, pari quindi a 299 abusanti, sia rimasto in stato di libertà, con l'aggravante di continuare a rimanere nella maggior parte dei casi a contatto diretto con i bambini.
      Sono in drammatico aumento anche i crimini legati alla pedofilia in internet, dove, secondo quanto riferito da associazioni che si battono contro la diffusione della pedofilia e da responsabili delle Forze di polizia, un sito pedopornografico, se ritenuto «di buona qualità», produce un introito giornaliero di almeno 90.000 euro, mentre il costo medio di una foto pedopornografica spazia invece tra i 30 e i 100 euro.
      È necessario, con riguardo alla necessità di contrastare la diffusione della pedofilia, riflettere attentamente su internet e sulla diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione.
      A questo proposito, non si può non ricordare che nella trasformazione epocale che il mondo a livello planetario ha vissuto alla fine degli anni '80 dello scorso secolo, certamente un ruolo importante, più di quello che comunemente si tende a riconoscere, hanno giocato proprio le comunicazioni e, in particolare, l'affermazione di una loro nuova caratteristica: che la gestione e la creazione di comunicazione fossero destinate a essere gestite dal singolo cittadino. La rete internet porta con sè questa particolare caratteristica: la grande possibilità che con internet la comunicazione sia gestibile, fruibile e addirittura generabile dal singolo cittadino.
      Tale nuova realtà necessita, però, di un'attenta riflessione, senza nasconderci la necessità che tale trasformazione possa e vada in alcuni casi controllata.
      È un confine labile quello su cui ci muoviamo, un confine tra l'affermazione e la difesa del principio di libertà di comunicazione e la necessità di controllarla. Comprendiamo tutti quanto sia difficile muoversi su questo confine. Eppure il legislatore ha il dovere di farlo allorquando l'individuo ha bisogno di aiuto.
      Non possiamo permettere che le nuove conquiste tecnologiche e culturali possano diventare lo strumento per la diffusione e l'espansione di crimini efferati come la pedofilia. Internet non può diventare il rifugio, lo strumento per crimini aberranti, dei pedofili. È necessario intervenire con decisione, responsabilità e misura.
      La pedofilia non è, d'altra parte, solo questione penale, legata esclusivamente alla dimensione del crimine. È prima ancora questione culturale. Deve diventare un crimine esecrabile nella coscienza collettiva, nell'humus di un popolo, una questione svilente, umiliante, vergognosa, dalla quale fuggire, come una peste sociale.
      Per questo i mezzi di comunicazione giocano un ruolo determinante. La coscienza di un popolo si forma anche grazie alla diffusione di determinati messaggi che non possono essere limitati, nel caso del contrasto alla pedofilia, così come per altri fenomeni, ma devono essere invece una costante, un punto di riferimento, un richiamo continuo nel modo di comunicazione dei media.
      I mezzi di comunicazione di ogni genere, in primo luogo, devono assolvere a un ruolo di formazione culturale e di prevenzione contro il crimine della pedofilia e possono farlo attraverso non solo l'affermazione di un'impostazione di generale e continuo ruolo pedagogico, ma anche grazie a campagne, mirate e differenziate nei metodi, di sensibilizzazione all'emarginazione e alla ghettizzazione del pedofilo.
      Questo tipo di intervento è fondamentale soprattutto per le nuove generazioni, per chi oggi bambino crescerà acquisendo come patrimonio certo e indiscutibile quello della mostruosità delle pratiche pedofile.
      Oggi siamo purtroppo distanti da tale realtà, sappiamo, infatti, che sette bambini su dieci navigano da soli senza alcun controllo da parte di adulti e che il 70 per cento degli «agganci» da parte di pedofili avviene nelle chat.
      Nel mondo, secondo un report dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ogni anno si stima che la cifra dei bambini violentati sia intorno ai 150 milioni. Il precedente Segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, aveva suggerito a ogni Paese di adottare «drastiche misure di contrasto a tale turpe fenomeno».
      L'Italia persiste nell'essere uno dei Paesi a esportazione di turisti sessuali. Anche su questo si ritiene sia necessario riflettere per focalizzare gli strumenti di intervento più adeguati.
      Nell'Europa orientale ancora oggi ci sono circa 1.500.000 bambini che vivono fuori dalla famiglia, circa 900.000 dei quali sono rinchiusi in istituti, spesso in condizioni ai limiti della sopravvivenza. Solamente nel 2006 in Romania erano stati abbandonati in strada circa 9.000 bambini.
      In grandi città italiane è ormai diffuso e incredibilmente tollerato che vi siano zone dedicate alla prostituzione di minori.
      La scuola deve essere un'altra protagonista della lotta alla pedofilia, il fulcro, il settore più importante per debellare il vergognoso fenomeno dalla nostra società. È nelle scuole che si gioca una partita importante, sotto l'aspetto formativo, culturale e preventivo.
      Nelle scuole deve affermarsi una logica di collaborazione affinché qualsiasi area grigia sia cancellata e non sopravvivano omissioni, paure e connivenze di qualsiasi genere.
      Gli operatori scolastici e gli insegnanti devono diventare le prime sentinelle contro le pratiche pedofile: possono essere loro a individuarne la presenza e devono essere loro a denunciarne l'esistenza.
      Tale opera di intervento preventivo, sia culturale che formativo, nonché tale azione di avvistamento, di qualsiasi eventuale pericolo, non possono essere demandate solo agli insegnanti e agli operatori scolastici. Qualsiasi operatore che abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di un possibile reato commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, deve essere messo di fronte all'obbligo di denuncia.
      Tale obbligo non può ammettere deroghe o riserve alcune. Tutti, nessuno escluso, devono sostenere la protezione dei minori, dei più piccoli, e la loro difesa; è necessario poter contare sulla collaborazione attiva di tutti i soggetti possibili, ancora di più di quelli che hanno la possibilità di vivere vicino ai bambini e, dunque, che hanno il dovere di proteggerli contro la brutalità, la vigliaccheria e l'infamia della pedofilia.
      Si deve intervenire con la massima energia a difesa dei più deboli. Per questo si propone che tutti abbiano il dovere di denunciare qualsiasi atto di violenza contro i minori di cui siano a conoscenza.
      Lo spirito di questa proposta di legge è certo quello di formare e di prevenire, nella consapevolezza che per sconfiggere l'orrore della pedofilia oltre che curare è necessario anche reprimere e punire. Per questo si propongono diverse norme di modifica al codice penale e al codice di procedura penale. Senza ipocrisie, si deve puntare a inasprire le pene per comportamenti legati alle pratiche pedofile, con la convinzione che anche questo sia utile a debellare uno dei peggiori orrori che segnano la nostra collettività.
      Il garantismo, che sovrasta il nostro sistema, non deve costituire un ostacolo alla semplificazione delle procedure di intervento, anzi, quando la posta in gioco è la garanzia di bambini indifesi, velocità e determinazione devono necessariamente prevalere su ogni tecnicismo.
      La presente proposta di legge è divisa in tre capi. Il capo I prevede norme preventive e consta di sette articoli.
      Con l'articolo 1 si rimanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e non docente nelle scuole, nonché di azioni di formazione e assistenza per i genitori, finalizzati ad una puntuale informazione. La norma coinvolge il personale e i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Infatti si è convinti che la conoscenza del fenomeno, negli ambiti più vicini ai bambini, rappresenta la migliore forma di prevenzione e fornisce i mezzi per un tempestivo intervento di contrasto. La scuola, in particolare, essendo il luogo privilegiato di osservazione del minore, deve garantire un'efficace prevenzione mediante la responsabilizzazione degli insegnanti, troppo spesso impreparati nell'affrontare episodi di abuso sui minori.
      All'articolo 2 si rende più tempestiva l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare nei confronti del personale docente e non docente sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale a danno dei minori, in quanto il dirigente scolastico o il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale interviene immediatamente, per poi comunicarlo all'autorità giudiziaria.
      L'articolo 3 dispone il divieto di creare siti internet il cui contenuto sia finalizzato all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, pena l'oscuramento dei siti, e i responsabili della violazione sono sottoposti a pene detentive e a una multa onerosa. Il divieto è esteso per ogni canale di comunicazione che intende perseguire lo stesso fine.
      L'articolo 4 prevede l'inserimento di filtri anche sui servizi di internet messaging e di tipo chat, in quanto un alto numero di adescamenti di minorenni sulla rete avviene attraverso tali servizi. L'instant messaging è un'architettura client-server per inviare e conservare messaggi e contenuti. Il server gestisce e supporta tutta la comunicazione cliente-utente ed è mantenuto da un internet service provider (ISP), una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti casalinghi o ad altre imprese accesso a internet con i relativi servizi. Dopo l'autenticazione, i messaggi viaggiano in chiaro, non sono criptati e sono sempre inviati attraverso internet. L'internet protocol (IP) è un numero che identifica univocamente nell'ambito di una singola rete i dispositivi collegati con una rete informatica che utilizza lo standard IP: ciascun dispositivo ha, quindi, il suo indirizzo. Semplificando, un indirizzo IP può essere visto come l'equivalente di un indirizzo stradale o di un numero telefonico dei dispositivi collegati su internet.
      All'articolo 5 si istituisce presso la procura della Repubblica di ogni capoluogo di regione un apposito ufficio dove un pool di magistrati ha la competenza specifica a trattare le ipotesi di reati sessuali perpetrati a danno dei minori, anche stranieri. Concentrare le suddette ipotesi di reato in un unico ufficio consente inoltre un migliore e più efficace coordinamento delle indagini delle Forze di polizia.
      All'articolo 6 è prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo permanente, composto da esperti di ogni utile settore, con il compito di individuare azioni e strumenti per una corretta informazione e un'adeguata prevenzione del fenomeno della pedofilia.
      L'articolo 7 dispone l'estensione della misura preventiva della sorveglianza speciale ai soggetti che sono stati anche solo rinviati a giudizio per reati di pedofilia, quindi, in sostanza, privi di precedenti penali. Il motivo di tale previsione è nel fatto che, riguardo ai fenomeni di pedofilia, è difficile l'individuazione di tali soggetti e ancora più difficile è acquisire testimonianze, data la giovane età delle vittime. Così, anche se un eventuale procedimento penale dovesse risolversi in favore del presunto pedofilo, il sistema preventivo permetterebbe comunque di controllarlo con strumenti incisivi che, limitando notevolmente la libertà di movimento, potrebbero costituire un efficace ostacolo a un comportamento patologico che risulta sordo, per sua stessa natura, a qualsiasi tentativo di riabilitazione.
      Il capo II (articoli 8-14) apporta, tra l'altro, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e consta di sette articoli.
      All'articolo 8 si dispone l'introduzione di una nuova fattispecie di reato nel codice penale, al fine di combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia, soprattutto per la loro natura di azione di plagio. La fattispecie dell'apologia della pedofilia non è prevista espressamente dalla legislazione vigente. Lo scopo principale che si vuole perseguire creando la nuova fattispecie di apologia di reato riferita alla pedofilia e alla pedopornografia culturale consiste nel voler anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema penale, sanzionando, per ciò stesso, indipendentemente dalla commissione del reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e universalmente ritenuti tali. La nuova figura di reato è ravvisabile nella condotta di tutti coloro che, servendosi di qualsiasi mezzo e forma di espressione, compreso il mezzo telematico, legittimano pubblicamente, diffondono giudizi atti a legittimare, istigano alla commissione o effettuano apologia delle condotte contemplate negli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (corruzione di minorenne) del codice penale.
      All'articolo 9, in ragione del fatto che si giudicano queste condotte particolarmente riprovevoli, si esclude la possibilità di chiedere il patteggiamento per gli imputati del reato di cui all'articolo 414-bis del codice penale, inserito dall'articolo 8 della presente proposta di legge.
      L'articolo 10 introduce, a carico di chiunque abbia il compito di vigilare su un minore, l'obbligo di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno del minore. È fondamentale che tutte le istituzioni educative e sociali si adoperino affinché il minore sia adeguatamente tutelato. Proprio in tali casi la scuola, al pari delle altre istituzioni, ha il compito di intervenire, comunicando all'autorità giudiziaria ogni situazione che potrebbe vedere coinvolto il minore come probabile vittima di un reato.
      All'articolo 11 si modificano le sanzioni già previste dal codice penale, inoltre si introduce il divieto per il condannato di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa, nonché si prevede, nel caso in cui il denunciato sia un genitore, che gli incontri siano opportunamente protetti; questo perché di fronte a un caso di denuncia di abusi sessuali, altre garanzie necessariamente devono soccombere. Sono previste pene accessorie che vietano al condannato di tornare a vivere nei luoghi ove risiede la vittima. Infine, si dispone un necessario coordinamento tra il tribunale per i minorenni e la procura della Repubblica che si occupano della stessa notizia di reato. Inoltre, la punibilità del reo per i reati ex articolo 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne) non è subordinata alla presentazione della querela della persona offesa dal reato. È inoltre dichiarata l'imprescrittibilità dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale.
      Con l'articolo 12 si introducono vincoli all'applicazione dell'articolo 609-nonies e di altri articoli del codice penale che prevedono la liberazione anticipata e altri benefìci. Inoltre si introduce, in caso di condanna, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      All'articolo 13 si introduce la pena della reclusione da tre a sei anni in caso di falsa denuncia o di simulazione di tracce dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale.
      L'articolo 14 dispone, con modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale, che l'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai delitti previsti nel caso di adescamento di minorenni per via telematica.
      Il capo III è composto da un unico articolo.
      L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale, i cui compiti sono elencati al comma 1 e la cui relazione annuale al Parlamento costituisce la base autorevole per ogni iniziativa da parte del Governo per contrastare efficacemente il fenomeno della pedofilia, a livello nazionale e nelle competenti sedi comunitarie e internazionali.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME PREVENTIVE DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA

Art. 1.
(Formazione del personale docente e non docente).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro della gioventù, con decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere obbligatorio del tavolo permanente di cui all'articolo 6, dispone la realizzazione di azioni di formazione del personale docente e del personale non docente delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie per la prevenzione dei reati di pedofilia, nonché azioni di formazione e di assistenza ai genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole primarie.

Art. 2.
(Sospensione immediata del personale docente e non docente sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale su minori).

      1. Il comma 4 dell'articolo 506 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «4. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, soprattutto nei casi in cui il personale docente e non docente sia sottoposto a procedimento penale per reati connessi a violenza sessuale a danno di minori, la sospensione cautelare è disposta dal dirigente scolastico o dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato all'autorità giudiziaria per la convalida o la revoca entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. La sospensione di cui al presente comma non produce effetti sul trattamento economico del dipendente».

Art. 3.
(Internet e mezzi di comunicazione).

      1. È vietato creare siti nella rete internet il cui contenuto è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla divulgazione o alla pubblicazione di materiale pornografico o di avvisi, annunci o messaggi anche pubblicitari diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di soggetti minori di anni diciotto.
      2. I divieti di cui al comma 1 si estendono a qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la telefonia mobile.
      3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 a euro 50.000.
      4. Gli organi competenti delle Forze di polizia dispongono l'oscuramento dei siti della rete internet o di qualsiasi mezzo di comunicazione di cui ai commi 1 e 2, i cui contenuti sono ritenuti palesemente illeciti ai sensi del comma 1, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. Il ricorso avverso l'oscuramento non può essere sottoposto ad alcuna condizione sospensiva.

Art. 4.
(Strumenti di filtraggio in internet).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, al fine di prevedere l'estensione degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete internet devono utilizzare, allo scopo di impedire, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, anche ai servizi di internet messaging e di tipo chat, prevedendo altresì l'intercettazione dei contenuti di natura pedopornografica delle comunicazioni in chiaro tra gli utenti e la segnalazione del relativo indirizzo internet protocol (IP) alle Forze dell'ordine.
      2. Gli strumenti di filtraggio di cui al comma 1 si basano su parole chiave correlate a reati di pedofilia e i contenuti intercettati sono conservati all'interno di log file per un periodo di tempo adeguato ai fini dello svolgimento delle indagini.

Art. 5.
(Ufficio antipedofilia).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la procura della Repubblica di ogni capoluogo di regione, è istituito un ufficio di magistrati con competenza specifica ed esclusiva a trattare i reati di cui all'articolo 609-quater del codice penale, anche al fine di un migliore coordinamento degli uffici delle Forze di polizia che si occupano delle indagini sui medesimi reati.
      2. Nel caso di reati sessuali perpetrati a danno di minori stranieri, l'ufficio di cui al comma 1 dispone, ove necessario, la sospensione della partenza dall'Italia del minore straniero sino al completo accertamento del reato, adottando ogni provvedimento necessario alla tutela dello stesso anche in ottemperanza alle norme internazionali e, in particolare, alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 6.
(Tavolo permanente).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un tavolo permanente per la lotta contro i reati di pedopornografia realizzati anche attraverso internet, di seguito denominato «tavolo permanente». Il tavolo permanente è composto da esperti nominati dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da rappresentanti delle associazioni attive nella lotta e nel contrasto dei reati e degli abusi contro i minori e da esperti di psicologia infantile e di sessuologia, da rappresentanti delle società che operano nei settori degli internet provider, dei servizi postali e della telefonia fissa e mobile, nonché da rappresentanti dei produttori della pubblicità televisiva e delle associazioni televisive. La partecipazione al tavolo permanente è gratuita.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i compiti del tavolo permanente miranti anche a individuare azioni e strumenti per una corretta informazione e per un'adeguata prevenzione del fenomeno della pedofilia, nonché studi e analisi volti a facilitare l'armonizzazione delle norme di contrasto contro i reati di pedopornografia a livello internazionale.
      3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono devoluti a un fondo speciale istituito presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno una relazione al Parlamento sulle attività svolte dal tavolo permanente.

Art. 7.
(Sorveglianza speciale).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) coloro che, già rinviati a giudizio per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, per i loro comportamenti debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o che mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minori».

Capo II
SANZIONI PENALI

Art. 8.
(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale).

      1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Chiunque, con qualsiasi mezzo o forma di espressione, promuova o legittimi pubblicamente o ancora diffonda giudizi di favore o legittimanti, istighi a commettere o effettui apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dieci anni».

Art. 9.
(Esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti).

      1. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 10.
(Omessa denuncia di reato in danno di minore).

      1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a tre anni».

Art. 11.
(Ulteriori modificazioni al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 600-bis, secondo comma, le parole: «tra i quattordici e i diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dieci e i diciotto anni», le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni» e le parole: «con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa non inferiore a euro 10.000»;

          b) all'articolo 600-bis, terzo comma, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni e con la multa non inferiore a euro 10.000»;

          c) all'articolo 600-ter, terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni» e le parole: «con la multa da euro 2.582 a euro 51.645» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 5.000 a euro 55.000»;

          d) all'articolo 600-quater, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni» e le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a euro 5.000»;

          e) all'articolo 600-septies, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Nel caso di condanna per i delitti di cui al primo comma, deve essere prescritto al condannato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso sono prescritte le relative modalità e possono essere imposti controlli e limitazioni»;

          f) all'articolo 609-quater, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Nell'ipotesi in cui il denunciato sia il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore, il giudice dispone che gli incontri tra il minore e il presunto abusante avvengano in maniera protetta, con la prescrizione di controlli e di precise modalità»;

          g) all'articolo 609-septies:

          1) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;

          2) al quarto comma, il numero 5) è abrogato;

          h) all'articolo 609-nonies, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «3-bis) il divieto di dimora nell'ambito del luogo di residenza e di domicilio della vittima»;

          i) all'articolo 609-decies, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed entrambe le autorità giudiziarie, sulla medesima notizia di reato, con riferimento alle specifiche competenze, procedono stabilendo un coordinamento dell'attività investigativa»;

          l) nella sezione II del capo III del Titolo XII del libro secondo, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

          «Art. 609-decies.1. - (Prescrizione). - I reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, in deroga alla normativa vigente, sono imprescrittibili».

Art. 12.

(Vincolo ai benefìci della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare e previsione dell'interdizione dai pubblici uffici).

      1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la concessione dei benefìci della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato si è sottoposto a terapia psicologica.
      2. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui all'articolo 28 del medesimo codice.

Art. 13.
(Falsa denuncia).

      1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, afferma falsamente essere avvenuto uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, ovvero simula le tracce di tali reati, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarli, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      2. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonime o sotto falso nome, dirette all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella ha obbligo di riferire, incolpa di uno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale taluno sapendolo innocente, ovvero simula a carico dello stesso sospetto le tracce di tali reati, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata se dal fatto deriva una condanna per i reati di cui ai medesimi commi.

Art. 14.
(Ammissibilità delle intercettazioni).

      1. Dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente:

          «f-ter) delitti previsti nel caso di adescamento di minorenni attraverso le reti telematiche e i mezzi di comunicazione anche elettronica, compresa la telefonia mobile».

Capo III
COMMISSIONE PARLAMENTARE

Art. 15.
(Commissione parlamentare).

      1. È istituita una Commissione parlamentare, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) vigilare e indagare sul fenomeno della pedopornografia anche a mezzo internet;

          b) verificare le dimensioni reali del fenomeno di cui alla lettera a);

          c) individuare ogni forma di prevenzione possibile del fenomeno di cui alla lettera a);

          d) individuare misure più adeguate per contrastare il reato di pedofilia;

          e) rafforzare le forme di intervento e di controllo in materia di contrasto del fenomeno di cui alla lettera a) e del reato di pedofilia;

          f) esprimere parere sugli atti governativi i cui contenuti sono volti a disciplinare o a deregolamentare i settori dell'uso delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione anche elettronica, della scuola, della famiglia, della salute, della sicurezza e, più in generale, i settori di interesse per la lotta e per il contrasto dei reati contro i minori;

          g) riferire ogni anno al Parlamento sull'attività svolta.

      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. Sulla base dei risultati dell'attività della Commissione, il Governo promuove ogni ulteriore iniziativa, anche nelle sedi competenti dell'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, volta a un maggiore ed efficace contrasto del fenomeno della pedofilia e della pedopornografia.


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