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PDL 1031

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1031



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOTTA, BENAMATI, DE MICHELI, TOMMASO FOTI, GALLETTI, LENZI, LIBÈ, LUNARDI, MARCHI, MURA, POLLEDRI, RAINIERI, RAISI

Istituzione in Parma di una sezione distaccata della corte d'appello di Bologna e della corte di assise d'appello di Bologna

Presentata il 14 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Una maggiore rapidità ed efficienza nell'amministrazione della giustizia è oggetto di sempre più forte aspettativa da parte dell'opinione pubblica; costituisce un obiettivo dichiarato da parte del Governo ed è una necessaria risposta alle istanze comunitarie a proposito della ragionevole durata dei processi. La mole di lavoro di tribunali e di corti d'appello è sempre più elevata e la stessa dovrà essere fronteggiata con un potenziamento e una razionalizzazione delle strutture, qualora non s'intendano disattendere le legittime attese dei cittadini.
      La corte d'appello di Bologna raccoglie attualmente le istanze di secondo grado dell'intera regione Emilia-Romagna, che conta una popolazione di oltre 4 milioni di abitanti. Tale dato la pone ai primissimi posti per bacino di utenza, ed è da ritenere che il già ingente carico di lavoro che grava sulla corte aumenterà ancora considerevolmente.
      Inoltre, con i suoi 22.123 chilometri quadrati, l'Emilia-Romagna è una delle regioni più grandi d'Italia: la giurisdizione su un territorio così ampio rende spesso necessari lunghi spostamenti agli utenti e ai relativi avvocati, facendo impropriamente lievitare per i cittadini i costi della giustizia e i disagi. Questi dati evidenziano come la richiesta di istituire una sezione distaccata della corte d'appello in Emilia-Romagna rappresenti una esigenza cogente.
      La scelta di Parma quale sede della sezione distaccata da istituire risponde anch'essa a dati e a considerazioni di carattere oggettivo, quando non anche di natura storica, poiché la città fu sede di corte d'appello sino al 1923, anno in cui la corte fu soppressa per motivi legati al contesto politico dell'epoca.
      Parma infatti si trova in una posizione centrale rispetto all'Emilia occidentale, alle province cioè di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, su cui si propone la sezione distaccata abbia giurisdizione. In complesso, si tratta di un'area di oltre 8.300 chilometri quadrati e con circa 1.200.000 abitanti, dimensioni territoriali e demografiche superiori a quelle di competenza di numerose corti d'appello e sezioni distaccate delle stesse già esistenti. Cifre attendibili stimano in circa 2.000 il carico di ricorsi annui per l'istituenda sezione distaccata.
      La vicinanza con gli altri due capoluoghi interessati, 55 chilometri da Piacenza e 28 da Reggio Emilia, offre un opportuno e congruo contenimento delle distanze di percorrenza per gli utenti. Tali considerazioni, tra l'altro, furono già fatte e ritenute decisive nella scelta di Parma per l'ubicazione della sede distaccata del tribunale amministrativo regionale e della sezione distaccata della commissione tributaria regionale. Identico criterio può risultare certamente idoneo anche per le corti d'appello.
      A tali considerazioni non si può non aggiungere quella che la città è sede di una antica e prestigiosa facoltà di giurisprudenza e ha una radicata tradizione forense.
      Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Parma una sezione distaccata della corte d'appello di Bologna con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.
      2. È istituita in Parma una sezione della corte d'appello di Bologna in funzione di corte di assise d'appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere la pianta organica degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.
      2. Nello stesso termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1.

Art. 3.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della corte d'appello di Bologna con sede in Parma e della sezione della corte d'appello di Bologna in funzione di corte di assise d'appello con sede in Parma, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili in cui sono già state precisate le conclusione ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, fissata ai sensi dell'articolo 2, comma 2.


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