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PDL 318

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 318



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

QUARTIANI, BRAGA, BRANDOLINI, BUCCHINO, CODURELLI, FADDA, GIANNI FARINA, LARATTA, LENZI, LOVELLI, MIGLIOLI, OLIVERIO, RAZZI, SCHIRRU, STRIZZOLO, TIDEI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del sistema elettorale proporzionale con circoscrizioni provinciali, nonché disposizioni relative allo svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La transizione istituzionale ha positivamente accompagnato una più vasta evoluzione sociale e politica rimuovendo vecchie anomalie. Se ne sono però formate di nuove, legate anche alla difficoltà sul piano nazionale di poter effettivamente realizzare i programmi promessi agli elettori a causa della frammentazione delle coalizioni e degli ulteriori poteri di veto quali si manifestano con il bicameralismo ripetitivo. Sul piano più ristretto delle formule elettorali e della legislazione di contorno, la tendenza è stata quella alla creazione di uno «strabismo» fortissimo tra la spinta a un bipolarismo sempre più inclusivo e quella simultanea all'abbassamento delle soglie di esclusione per i coalizzati. Come conciliare, allora, il mantenimento di una logica bipolare e il riconoscimento di una maggiore autonomia alle varie forze politiche, che conduca a un bipolarismo meno radicalizzato, in cui gli elettori possano valutare laicamente i programmi?
      Una prima risposta potrebbe essere quella di un sistema a doppio turno basato su collegi uninominali, in cui il primo turno certifichi le forze politiche e il secondo sia aperto alla convergenza delle forze politiche o anche solo degli elettori. Dal momento che su questo terreno sono auspicabili maggioranze ampie, ci si può chiedere se, scartando il doppio turno qualora esso non si riveli in grado di ottenere consensi sufficienti in Parlamento, esistano soluzioni, anche sulla base delle esperienze straniere, che possano conciliare autonomia dei partiti e bipolarismo. Il sistema tedesco è quello che lascia maggiormente spazio all'autonomia delle forze politiche e che ne può ridurre il numero, ma, limitandosi a fotografare le formazioni sopravvissute allo sbarramento, non costruisce maggioranze certe e non mette al riparo dalle «alchimie» post elettorali che espropriano il ruolo decisivo del cittadino.
      Se si deve andare in una direzione monoturnista appare allora preferibile una soluzione simile a quella adottata in Spagna: essa è meno rigida nelle soglie di esclusione, consentendo un «costo» dei seggi non elevato per le formazioni regionaliste già dotate di un proprio radicamento effettivo, non permette comunque la nascita di micro-formazioni pseudo-regionaliste, perché la soglia di circoscrizione implicita è altamente significativa, ha un «costo» dei seggi per le piccole e medie formazioni nazionali tale da non escluderle dalla rappresentanza e un premio «intrinseco» per le formazioni politiche a vocazione maggioritaria. La costruzione dei collegi non è difficile, in quanto è sufficiente applicare il criterio previsto in Spagna della coincidenza della circoscrizione con la provincia, adattato alle condizioni demografiche delle province italiane in modo che, ove una singola provincia non disponga di un numero di seggi eguale o superiore a quattro per la Camera dei deputati e a due per il Senato della Repubblica, se ne preveda l'aggregazione con altre province limitrofe della stessa regione. È, pertanto, un criterio che consente di rispondere a una delle critiche decisive rispetto alla normativa vigente, ovvero quella della spersonalizzazione del rapporto tra eletti ed elettori.
      Questo sistema è peraltro perfettamente proponibile sia come soluzione di completamento stabile della transizione per la Camera dei deputati, sia come soluzione definitiva, o almeno transitoria, per il Senato della Repubblica, stante la sua caratteristica di rappresentanza fedele delle unità territoriali intermedie, sia pure mediate attraverso le province.
      Il sistema è perfettamente compatibile anche con l'introduzione di un meccanismo di elezioni primarie che l'ordinamento può opportunamente incentivare sia sotto il profilo del rimborso delle spese, sia rendendo trasparente agli elettori che la lista è stata composta sulla base di tale metodo democratico.
      Una serie di mirate riforme costituzionali relative alla forma di governo consentirebbe poi di rafforzare il Governo e il suo Premier con dosi di flessibilità compatibili con il primato delle decisioni del corpo elettorale, la cui interpretazione potrebbe essere rimessa al ruolo equilibratore del Capo dello Stato, e con gli opportuni contrappesi e garanzie.
      Con la presente proposta di legge si è colta altresì l'occasione per attuare finalmente l'articolo 51 della Costituzione, prevedendo che nella successione interna alla lista non possano esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere.
      Questo modello è coerente anche con gli intenti del quesito referendario in itinere che, spingendo a superare, o almeno a temperare, la competizione interna alle coalizioni, va nella direzione degli incentivi alla formazione di partiti politici a vocazione maggioritaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali provinciali. Nel caso in cui una provincia non abbia diritto ad almeno quattro seggi, essa forma una circoscrizione comune con la provincia confinante o con le province territorialmente contermini, a cominciare da quelle aventi il minore numero di abitanti, sino a determinare un numero di seggi assegnati almeno pari al minimo previsto. Salvo che per i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e al collegio unico della Valle d'Aosta, la ripartizione dei restanti 617 seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77 e 84».

      2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2,».
      3. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia corrispondente alla circoscrizione di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, ovvero della provincia avente il maggiore numero di abitanti, in caso di circoscrizione interprovinciale costituita ai sensi del secondo periodo del medesimo comma,».
      4. All'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di nullità, nella successione interna alla lista non possono essere elencati più di due candidati consecutivi del medesimo genere».
      5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può essere compreso in liste con lo stesso o con diverso contrassegno nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione».
      6. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13».
      7. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dai seguenti:

          «2) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello circoscrizionale;

          2-bis) per ciascuna delle liste di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei seggi da attribuire. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          2-ter) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

          2-quater) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni previste dai numeri 2), 2-bis) e 2-ter) del presente comma, ai fini di cui all'articolo 84».

      8. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      9. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              a) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni in cui la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-bis). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o per assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 2-bis);

              b) comunica l'esito delle operazioni di cui alla lettera a) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni»;

          b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

      10. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      11. All'articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
      12. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata.
      13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'interno, sono adottate le norme per la definizione delle circoscrizioni elettorali provinciali in conformità ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso decreto e con le medesime modalità previsti dal periodo precedente, i seggi assegnati sono ripartiti all'interno della regione tra circoscrizioni corrispondenti a ciascuna provincia. Nel caso in cui una provincia non abbia diritto ad almeno due seggi, essa forma una circoscrizione comune con la provincia confinante della stessa regione che abbia il minore numero di abitanti»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Salvo quanto previsto per i seggi del collegio unico della regione Valle d'Aosta, nonché per i collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige di cui al comma 4 del presente articolo, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale a norma degli articoli 16 e 17».

      2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni provinciali o interprovinciali della regione».
      3. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è situato il comune capoluogo della provincia corrispondente alla circoscrizione di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1, ovvero della provincia avente il maggiore numero di abitanti, in caso di circoscrizione interprovinciale costituita ai sensi del quarto periodo del medesimo comma, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale».

      4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di nullità, nella successione interna alla lista non possono essere elencati più di due candidati consecutivi del medesimo genere»;

          b) al comma 5, le parole: «per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna provincia alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale».

      5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1, 2, 4 e 5, le parole: «ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio elettorale circoscrizionale»;

          b) al comma 7, le parole: «uffici elettorali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «uffici elettorali circoscrizionali».

      6. All'articolo 11, comma 1, alinea, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «L'ufficio elettorale regionale» sono sostituite seguenti: «L'ufficio elettorale circoscrizionale».
      7. All'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 533 del 1933, dopo le parole: «gli uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e circoscrizionali».
      8. All'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizione elettorale».
      9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          b) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello circoscrizionale;

          c) per ciascuna delle liste di cui alla lettera b) divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei seggi da attribuire. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          d) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

          e) comunica all'ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni previste dalle lettere a), b), c) e d) del presente comma, ai fini di cui all'articolo 17».

      10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione:

          a) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della regione in cui la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o per assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi del citato articolo 16, comma 1, lettera c);

          b) comunica l'esito delle operazioni di cui alla lettera a) agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni».

      11. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
      12. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 01, le parole: «ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio elettorale circoscrizionale»;

          b) al comma 1, dopo le parole: «dell'ufficio elettorale regionale», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e dell'ufficio elettorale circoscrizionale».

      13. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a)».
      14. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'ufficio elettorale circoscrizionale».

Art. 3.
(Elezioni primarie).

      1. Per la designazione dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica i partiti politici possono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto da svolgere almeno quattro mesi prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In caso di scioglimento anticipato delle Camere il termine è ridotto a due mesi.
      2. I partiti politici che in sede di deposito del contrassegno forniscono una documentazione relativa all'avvenuta effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1 e alla corrispondenza tra i risultati delle medesime elezioni primarie e l'ordine di lista, nel rispetto delle disposizioni relative alla successione dei generi nella lista previste dall'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 4, della presente legge, e dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a), della presente legge, possono richiedere l'inserimento nella scheda elettorale, a fianco del relativo contrassegno, della seguente dizione: «Lista composta con metodo democratico sulla base di elezioni primarie».
      3. Per i partiti politici che non provvedono allo svolgimento di elezioni primarie ai sensi del presente articolo, il rim- borso delle spese elettorali calcolato rispetto ai voti validi ottenuti cui avrebbero diritto ai sensi della legislazione vigente in materia è dimezzato.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.


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