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PDL 1386-C

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1386-C



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 24 luglio 2008 (v. stampato Senato n. 949)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1° agosto 2008

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

e dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 1o agosto 2008

(Relatori: ZORZATO, per la V Commissione;
JANNONE, per la VI Commissione)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato), sul disegno di legge n. 1386-B.
Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 4 agosto 2008, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 1386-B.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1386/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

            ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 9 luglio 2008;

            rilevato che durante il procedimento di conversione presso la Camera dei Deputati il testo del provvedimento è stato notevolmente modificato e che le ulteriori modifiche sostanziali apportate dal Senato, aventi complessivamente una portata limitata, riguardano esclusivamente disposizioni introdotte in questa sede in prima lettura (in particolare, agli articoli 20, 21, 60, e 82);

            evidenziato tuttavia l'inserimento, nel disegno di legge di conversione, di una nuova norma di carattere «sostanziale», volta a prorogare i termini di esercizio di una delega legislativa (sui cui schemi attuativi sono peraltro già stati espressi i pareri delle competenti Commissioni parlamentari nonché dello stesso Comitato per la legislazione), circostanza che, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto - secondo quanto ribadito anche in occasione del parere reso lo scorso 9 luglio - come volto ad impedire che nel testo o nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

            segnalato che può considerarsi superata la condizione soppressiva formulata in relazione all'articolo 60, comma 6, del testo originario, motivata dalla coincidenza con una identica disposizione già introdotta dalla Camera nel decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, in quanto quest'ultima è espressamente abrogata dall'articolo 60 (come rilevato nel comunicato della Presidenza della Repubblica del 24 luglio 2008 che ha accompagnato la promulgazione del decreto legge n. 93: «il Presidente ha proceduto alla promulgazione dopo aver preso atto che il decreto legge n. 112 del 2008 in materia finanziaria, nel testo risultante dalla legge di conversione approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati e attualmente all'esame del Senato, prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 93 che affronta in modo inappropriato il delicato tema della flessibilità del bilancio»); peraltro, l'attuale formulazione dell'articolo 60, al comma 5, prevede strumenti di flessibilità del bilancio sottoposti ad un controllo parlamentare preventivo (gli schemi dei decreti ministeriali sono sottoposti al doppio parere delle Commissioni parlamentari, in alcuni casi addirittura vincolanti), nonché ad una sorta di ratifica successiva, dal momento che essi devono risultare dal disegno di legge di assestamento e perdono efficacia ex tunc in caso di mancata approvazione della variazione di bilancio corrispondente;

            valutate, infine, positivamente le modifiche apportate dal Senato all'Allegato A, richiamato dall'articolo 24, che hanno proceduto a correggere ulteriormente i contenuti della versione originaria dell'allegato, già modificata alla Camera, ad esempio eliminando la gran parte delle ripetizioni di atti normativi ed escludendo dall'abrogazione talune leggi ancora produttive di effetti;

        ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

        si sopprima la disposizione introdotta al Senato nell'articolo 1, al comma 3, del disegno di legge di conversione - destinata a prorogare di ulteriori tre mesi il termine contenuto nella legge comunitaria 2004 (segnatamente all'articolo 1, comma 5, della legge n. 62 del 2005), entro cui il Governo ha la facoltà di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al ricongiungimento familiare per gli stranieri immigrati in Italia (attuazione disposta dal decreto legislativo n. 286 del 1998 come novellato dal recente decreto legislativo n. 5 del 2007) e della direttiva 2004/38/CE, sulla libertà dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (attuazione contenuta nel decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, a sua volta già modificato con il decreto legislativo n. 32 del 2008) - in quanto non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dal disegno di legge di conversione l'inserimento in esso di una disposizione di carattere sostanziale, in particolare se destinata a prorogare il termine di esercizio di una delega, integrandosi in tal caso, come precisato in premessa, una violazione del limite di contenuto posto dal già citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge C.  1386-B Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», limitatamente alle parti modificate dal Senato;

          osservato che, con riferimento a tali modifiche, rilevano le materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordine pubblico e sicurezza», «ordinamento civile» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», che, rispettivamente, le lettere a), e), h), l) ed m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          considerato, in particolare, con riferimento alle conseguenze della violazione della normativa in materia di presupposti e modalità di stipulazione o proroga dei contratti di lavoro a termine, che l'articolo 21 del decreto-legge in esame introduce una distinzione tra la disciplina applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quella applicabile alle violazioni che non siano oggetto di detti giudizi;

          considerato in proposito che, in base alla formulazione della disposizione in questione, le violazioni per le quali siano stati instaurati giudizi non conclusi con sentenze passate in giudicato sarebbero sanzionate in modo diverso da violazioni analoghe commesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione per le quali non sia stato ancora instaurato un giudizio, ovvero successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;

          ritenuto, pertanto, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che detta formulazione potrebbe non integrare pienamente il rispetto dei canoni di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito, all'articolo 21, l'opportunità di prevedere una formulazione del comma 1-bis che garantisca pienamente il rispetto dei canoni di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la perequazione tributaria, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 1386-B);

            valutata positivamente la modifica apportata all'articolo 20, in virtù della quale, ai fini della fruizione dell'assegno sociale, si richiede unicamente il soggiorno legale nel territorio nazionale in via continuativa per dieci anni, e non anche per il medesimo periodo lo svolgimento di un'attività lavorativa legale, come previsto dal testo licenziato dalla Camera dei deputati;

            preso atto - all'articolo 21 - della riformulazione del comma 1-ter e della soppressione dei commi 1-quater e 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, con le quali si intende chiarire - in relazione alla gravità della situazione a cui si vuole porre rimedio - che, per i casi di violazione delle norme sui presupposti e sulle modalità relativi alla stipulazione del contratto a termine (articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001) o alla proroga del medesimo (articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001), l'obbligo per il datore di lavoro di indennizzare il prestatore di lavoro si applica solamente ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fatte salve le sentenze passate in giudicato;

            preso atto della modifica al comma 8 dell'articolo 41, volta a correggere un errore materiale contenuto nel testo iniziale del decreto-legge, che erroneamente rinviava al comma 3, anziché al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66 del 2003, al fine di prevedere una sanzione amministrativa per il datore di lavoro in caso di violazione dell'obbligo di concedere al lavoratore il riposo settimanale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere idonee misure di tutela dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE che versino in condizioni di disagio economico;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il riferimento ad un confronto con le parti sociali interessate allo scopo di individuare ogni possibile soluzione di carattere stragiudiziale del contenzioso in materia di assunzioni a termine e stagionali nelle aziende a prevalente capitale pubblico, anche sulla base delle più recenti innovazioni legislative.


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