|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 946 |
1. I soggetti proprietari di unità rurali situate nelle aree di cui all'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e nel cui ambito ricadono zone forestali la cui tutela assume una funzione protettiva ed ecologica di evidente interesse pubblico, possono dedurre dal reddito imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il 25 per cento delle spese effettivamente sostenute al fine di provvedere al mantenimento o al rimboschimento delle stesse unità rurali, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 3 della presente legge.
1. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti dei proprietari che, avendo provocato incendi dolosi, sono stati condannati per tale reato con sentenza penale passata in giudicato.
2. Nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di imputato o di coimputato in un procedimento penale per il reato di incendio doloso e che risultano in attesa di giudizio, l'erogazione del beneficio fiscale di cui all'articolo 1 è sospesa fino alla pronuncia della sentenza penale che definisce il procedimento.
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 non si applica, altresì, quando le spese connesse con le misure di manutenzione o di ripristino delle zone forestali interessate superano il valore del prodotto della relativa azienda.
1. I proprietari aventi diritto, ai sensi degli articoli 1 e 2, ad essere ammessi al beneficio di cui al citato articolo 1 devono presentare apposita istanza al comando provinciale del Corpo forestale dello Stato competente per territorio. Quest'ultimo, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa, valutato l'effettivo possesso dei requisiti previsti, comunica al richiedente per iscritto l'avvenuta ammissione al beneficio o il diniego motivato.
2. In caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine previsto dal comma 1, l'avente diritto può accedere alla deduzione di cui all'articolo 1.
3. Avverso il provvedimento di diniego da parte dell'amministrazione di cui al comma 1, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro un mese dalla data di comunicazione del diniego.
1. Il godimento del beneficio di cui all'articolo 1 ha una durata massima di dieci anni per ciascun soggetto, decorrenti dalla data di concessione del beneficio stesso.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7,5 milioni di euro per l'anno 2008 e in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|