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PDL 1549

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1549



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SAGLIA, CAZZOLA

Delega al Governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese

Presentata il 25 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge n. 30 del 2003 ha rappresentato nel nostro Paese un importante tassello nel processo di modernizzazione del mercato del lavoro. Essa ha indubbiamente avuto il merito non solo di determinare le condizioni per un drastico ridimensionamento delle percentuali di disoccupazione, ma anche di introdurre una nuova visione dell'articolazione dei rapporti di lavoro in linea con la legislazione di altri Paesi europei.
      La presente proposta di legge si inserisce nella nuova visione del diritto del lavoro introdotta dalla legge n. 30 del 2003, promuovendo un modello evoluto di relazioni industriali: un modello in cui si possano conciliare collaborazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori al fianco degli imprenditori, nel comune obiettivo di porre al centro la persona, in una logica di fidelizzazione e di promozione dell'occupabilità.
      La proposta di legge si muove in una logica di coerenza con la legislazione di tipo promozionale della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese. L'approvazione della proposta di legge consentirebbe quindi di portare a definitivo perfezionamento il progetto riformatore tracciato nel «Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia» (2001) e quindi nella legge n. 30 del 2003.
      Partendo dalle esperienze dei Paesi nei quali tale modello di partecipazione si è sviluppato (Francia, Stati Uniti, e in parte Svezia e Germania) si comprendono il gap legislativo italiano e la necessità di colmare un vuoto. Attualmente, infatti, stante la mancanza di strumenti giuridici ad hoc per la gestione collettiva delle azioni, le esperienze di azionariato dei dipendenti si risolvono attraverso strumenti ordinari del diritto societario che però risultano particolarmente inadeguati.
      In linea generale l'azionariato dei dipendenti è inquadrato nella categoria degli strumenti di partecipazione dei lavoratori alla proprietà e al controllo dell'impresa; questa forma di coinvolgimento può far leva sia su titoli finanziari sia su strumenti di contrattazione salariale. Si parla di partecipazione di lavoratori, infatti, quando a costoro sono attribuiti diritti di proprietà o di controllo: nel primo caso la partecipazione comporta il diritto a percepire una quota prefissata del reddito residuale dell'impresa, nel secondo caso il diritto a partecipare a scelte di gestione dell'impresa.
      La presente proposta di legge intende promuovere entrambe le forme di partecipazione di lavoratori richiamate. Al fine di ottenere finalmente una relazione armonica tra capitale e lavoro, la presente proposta di legge - all'articolo 1 - delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla disciplina e alla promozione suddetta nell'osservanza di princìpi e criteri direttivi, tra i quali figurano la previsione di piani di partecipazione azionaria dei dipendenti sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale. Per i «lavoratori azionisti» - nell'ottica della proposta di legge - dovrà essere prevista l'impossibilità di alienare per almeno tre anni dalla data di acquisto gli strumenti finanziari oggetto dei piani. Questi ultimi sono conferiti a un fondo comune d'impresa appositamente costituito in forma di società d'investimento a capitale variabile (SICAV), che emette in contropartita quote da assegnare agli aderenti ai piani in proporzione alla loro partecipazione al fondo medesimo. Le caratteristiche del fondo comune d'impresa sono regolamentate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). L'adesione alla partecipazione azionaria dovrà ovviamente intervenire su base volontaria e sarà consentita anche ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato (unica eccezione quella dei lavoratori in prova).
      Per l'assoluta tutela dei lavoratori, poi, dovrà essere garantita la possibilità di alienare le azioni, anche prima dei tre anni previsti, in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio nella quale rientrino gli strumenti finanziari oggetto dei piani o qualora si verifichino altri eventi di natura straordinaria, riguardanti la società, indicati nei piani; sempre nell'ottica della tutela del lavoratore e in rappresentanza di esso, inoltre, i decreti legislativi dovranno prevedere la presenza di un professionista, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di professionalità, che siederà a pieno titolo nel collegio dei revisori dei conti e negli altri organi di controllo e di vigilanza dell'azienda.
      Tra i criteri direttivi è previsto il divieto di esecuzione di operazioni di investimento e disinvestimento del patrimonio da parte del fondo comune d'impresa, fatte comunque salve la facoltà di investire gli utili e gli altri proventi e la possibilità di distribuzione degli stessi utili e proventi agli aderenti al piano che, di conseguenza, ne trarranno immediato beneficio economico. Per i fondi comuni d'impresa devono essere previsti un trattamento fiscale teso ad agevolare la partecipazione azionaria dei lavoratori e in ogni caso compiti di controllo e di vigilanza su di essi da parte della CONSOB, la quale presenterà al Governo e al Parlamento un rapporto annuale.
      La presente proposta di legge, proprio in quanto mira a promuovere un'ampia partecipazione dei lavoratori al capitale sociale delle imprese, prevede la possibilità per gli aderenti ai fondi comuni d'impresa di avvalersi di quote del trattamento di fine rapporto maturato prima del 31 dicembre 2006.
      Tra i princìpi e criteri direttivi, in un'ottica di promozione della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, figurano la previsione di forme di informazione dei lavoratori circa l'andamento dell'attività dell'impresa e la previsione di uno statuto partecipativo dei lavoratori nelle imprese interessate, il quale preveda congrui poteri di impulso e di vigilanza in materia di pari opportunità, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di formazione professionale.
      La proposta di legge stabilisce direttamente - all'articolo 2 - che ciascun lavoratore aderente ai fondi comuni d'impresa indichi, all'atto dell'adesione ai piani di partecipazione azionaria, i beneficiari, in caso di morte, degli strumenti finanziari oggetto dei piani. In assenza di indicazione sono considerati beneficiari gli eredi legittimi e, in ultima istanza, il fondo comune a cui il lavoratore aderisce.
      L'articolo 3 reca la disciplina della procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, prevedendo altresì un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare e a promuovere la partecipazione dei lavoratori alle imprese nell'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di piani di partecipazione azionaria dei dipendenti sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale o di aziende appartenenti a un medesimo gruppo, con vincolo di inalienabilità degli strumenti finanziari oggetto dei piani per una durata non inferiore a tre anni dalla data di acquisto;

          b) conferimento degli strumenti finanziari oggetto dei piani di partecipazione azionaria a un fondo comune d'impresa appositamente costituito in forma di società d'investimento a capitale variabile (SICAV), che emette in contropartita quote da assegnare agli aderenti ai piani in proporzione alla loro partecipazione al fondo medesimo. Le caratteristiche del fondo comune d'impresa sono determinate con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

          c) adesione volontaria ai piani di partecipazione azionaria da parte dei singoli dipendenti, anche se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, ad eccezione dei lavoratori in prova;

          d) possibilità di alienazione delle azioni, anche prima del termine stabilito ai sensi della lettera a) o del maggiore termine previsto dai piani, in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio nella quale rientrino gli strumenti finanziari oggetto dei piani o qualora si verifichino altri eventi di natura straordinaria, riguardanti la società, indicati nei piani;

          e) presenza nei collegi dei revisori dei conti e negli altri organi di controllo e di vigilanza delle aziende che istituiscono piani di azionariato dei dipendenti di un professionista, in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge, in rappresentanza dei lavoratori;

          f) divieto di esecuzione di operazioni di investimento e disinvestimento del patrimonio da parte del fondo comune d'impresa, fatta salva la facoltà di investire gli utili e gli altri proventi percepiti dal fondo in strumenti finanziari emessi da imprese che prevedono i piani di partecipazione azionaria, ferma restando la possibilità di distribuzione degli stessi utili e proventi agli aderenti al piano;

          g) previsione di un trattamento fiscale agevolato per i fondi comuni d'impresa di cui alla lettera b);

          h) affidamento dei compiti di controllo e di vigilanza sui fondi comuni d'impresa alla CONSOB, la quale è tenuta a presentare al Governo e al Parlamento un rapporto annuale sull'andamento dei medesimi fondi comuni;

          i) possibilità per i lavoratori aderenti ai fondi comuni d'impresa, costituiti secondo quanto disposto dalla presente legge, di avvalersi di quote del trattamento di fine rapporto maturato prima del 31 dicembre 2006, allo scopo di finanziare la partecipazione ai piani di azionariato dei dipendenti istituiti nell'impresa di appartenenza. Il regolamento del fondo comune indica la misura della quota di cui al periodo precedente nonché le relative modalità di conferimento;

          l) previsione di forme di informazione dei lavoratori circa l'andamento dell'attività dell'impresa;

          m) previsione di uno statuto partecipativo dei lavoratori nelle imprese interessate ai piani di partecipazione azionaria, il quale preveda congrui poteri di impulso e di vigilanza in materia di pari opportunità, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di formazione professionale.

Art. 2.

      1. Ciascun lavoratore aderente ai fondi comuni d'impresa, costituiti secondo quanto disposto dalla presente legge, indica, all'atto dell'adesione ai piani di partecipazione azionaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i beneficiari, in caso di morte, degli strumenti finanziari oggetto dei piani. In assenza di indicazione sono considerati beneficiari gli eredi legittimi e, in ultima istanza, il fondo comune d'impresa a cui il lavoratore aderisce.

Art. 3.

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.


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