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PDL 749

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 749



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PANIZ

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Presentata il 6 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La disciplina del divorzio nel nostro Paese appare molto rigida rispetto alle effettive dinamiche sociali e culturali che il legislatore deve saggiamente accompagnare, senza la pretesa di imporre comportamenti né di intralciare l'autonomia dei soggetti.
      La realtà odierna ci dice che il termine di tre anni, dall'inizio della separazione, per lo scioglimento del matrimonio, non serve in alcun modo come deterrente per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate ed invece funziona come intralcio per la formalizzazione delle ulteriori scelte di vita che nel frattempo sono maturate.
      Anche una parte delle istanze che si riferiscono al riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono legate a queste situazioni necessitate, in cui la convivenza, di fatto, non è una scelta, ma un comportamento obbligato rispetto alle rigidità della legge.
      Per questo, pur mantenendo un periodo di tempo tra la separazione e lo scioglimento e il tentativo di conciliazione affidato al giudice, appare opportuno diminuire ad un anno il periodo di durata della separazione ai fini dello scioglimento del matrimonio. Per converso può rimanere immutato il regime quando vi sono figli minori (modifica all'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, contenuta nell'articolo 1 della presente proposta di legge).
      La modifica all'articolo 191 del codice civile, contenuta nell'articolo 2 della presente proposta di legge, intende sanare il fatto che attualmente la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. Ciò comporta l'anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano a ricadere in comunione, pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.
      La situazione reale non corrisponde, quindi, alla situazione legale e tale discrasia comporta l'insorgenza di problemi che hanno interessato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera b) del numero 2, del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenne, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale».

Art. 2.

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».



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