Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 994

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 994


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GHIZZONI, BARBIERI, FRASSINETTI

Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento

Presentata il 13 maggio 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell'ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l'abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi. La Repubblica italiana vuole garantire ad ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e alla riuscita scolastica, con l'intento di dare attuazione al dettato dell'articolo 3 della Costituzione. Uno dei maggiori ostacoli - spesso misconosciuto - è dato dai disturbi specifici di apprendimento.
      La presente proposta di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali «disturbi specifici di apprendimento» (DSA) e prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da prevenirne l'insuccesso scolastico. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell'imparare a leggere, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia una percentuale che oscilla fra il 3 e il 5 per cento per cento dei bambini e delle bambine. In caso di dislessia, la lettura avviene con lentezza ed errori, determinando ricadute negative su molte attività scolastiche che richiedono l'uso della lettura come strumento automatico acquisito. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambi e inversioni di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio: la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura e nella copia. La discalculia è un disturbo nelle attività che utilizzano i numeri, con scambi e inversione di cifre, debolezza nell'acquisizione delle procedure del calcolo e nell'automatizzazione. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme o/e essere associate a disprassia, e ad altri problemi che si comprendono nella categoria generale dei disturbi specifici di apprendimento (DSA). Essendo il possesso automatico del codice linguistico il veicolo per tutti gli apprendimenti basati sullo studio di materiale verbale scritto, è a rischio l'apprendimento in tutte le discipline che si basano sui libri. La maggior parte dei ragazzi dislessici impara comunque a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo. Data la necessità aumentata di autocontrollo e di risorse attentive, i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento spesso sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza. Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compenso più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l'affaticamento, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute alle frustrazioni accumulate nella loro carriera scolastica. Gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta possono essere molto gravi: se non si applicano strategie didattiche adeguate, il calo dell'autostima, l'ansia da fallimento e i blocchi di apprendimento talora irreversibili condizionano lo sviluppo della persona e possono avere ricadute negative nell'arco di vita a livello relazionale e professionale. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e talvolta di aggressività contro gli altri o contro se stessi.

      La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di handicap in genere ma non i DSA, che non possono essere assimilati all'handicap. È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia, e per questo devono essere messe in atto nelle scuole idonei interventi finalizzati all'identificazione precoce. È necessario attuare attività di recupero didattico e di allenamento delle abilità fonologiche che possono migliorare la situazione, ma nei casi in cui le difficoltà sono persistenti è necessario che la scuola segnali il problema alla famiglia per affrontarlo anche dal punto di vista sanitario. I bambini con sospetto DSA hanno diritto a una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli. Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori, insegnanti e genitori, che seguono l'alunno nel quotidiano, mentre la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce.

      Le misure di supporto e i provvedimenti compensativi e dispensativi devono essere applicati, per chi ha una diagnosi di DSA, a livello educativo e didattico, considerando le differenze specifiche di ogni alunno dislessico. Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, in situazione di benessere psicologico, cercando di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale. Il sostegno alla stima di sé si raggiunge strutturando l'insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma concentrare il lavoro sull'essenziale, concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, considerare i diversi stili di apprendimento, gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati. Sono da escludere con cura minacce e richiami ossessivi all'impegno sia perché rendono insopportabile l'ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, sia perché un maggiore impegno non può eliminare una realtà costituzionale come la dislessia. La dislessia è una realtà che non scompare con l'età, ma le conseguenze che comporta nell'apprendimento possono essere compensate se si attuano misure educative e didattiche idonee, che comprendono anche la dispensa da alcune prestazioni. Le misure dispensative consistono nell'evitare alcuni compiti imbarazzanti o frustranti (per esempio alla lavagna davanti alla classe, leggere ad alta voce in pubblico eccetera). Per molti dislessici è impossibile rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa. Sono misure compensative l'uso di sussidi come computer, calcolatrici, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, materiale audiovisivo, sintetizzatore vocale che permette di sostituire la lettura dei testi con l'ascolto. Nei compiti scritti è necessario assicurare il diritto a tempi di esecuzione più lunghi. L'adeguata gestione didattica della dislessia richiede l'impegno di tutti gli insegnanti della classe e di solito non richiede un insegnante di sostegno. Le misure adottate devono essere sottoposte a monitoraggio per valutare se gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, date le caratteristiche individuali e l'impossibilità di avere regole valide per tutti. Affinché la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica che non mettano l'alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate forme di valutazione che permettano di considerare i risultati di contenuto piuttosto che gli errori ortografici o altre imperfezioni nell'esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il diritto a tali misure compensative, finalizzate al successo dell'apprendimento, deve essere assicurato in tutto il percorso scolastico, in particolare anche nelle scuole secondarie e durante la formazione universitaria, e nei momenti di valutazione finale, in particolare negli esami di Stato.

      La presente proposta di legge tiene conto, inoltre, delle ulteriori difficoltà scolastiche e di apprendimento che devono affrontare gli alunni bilingui con DSA, messi di fronte all'esigenza di seguire gli studi in una lingua diversa dalla lingua madre e quindi costretti a doversi confrontare con regole ortografiche e di lettura spesso molto diverse. Si tratta di un fenomeno evidentemente in espansione, alla luce dell'incremento dei flussi migratori e del numero crescente di alunni provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o extra-comunitari, che richiede non solo un continuo adattamento delle metodologie didattiche alle cosiddette «classi multietniche», ma anche il perfezionamento delle strategie educative che possano consentire di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, anche sotto questo profilo.

      La presente proposta di legge intende riprendere il lavoro di elaborazione e di approfondimento già svolto nella passata legislatura, in particolare dalla Commissione Cultura della Camera dei deputati, che aveva effettuato anche audizioni informali di esperti ed associazioni competenti nella materia, ed era pervenuta alla fase di discussione degli emendamenti, senza peraltro poter giungere all'approvazione definitiva di un testo unico a causa dello scioglimento anticipato della legislatura. La crescente attenzione da parte dello stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei confronti della situazione scolastica degli alunni con diagnosi di DSA è testimoniata non solo dalle circolari adottate dalla competente Direzione generale, che nei precedenti anni scolastici ha fornito indicazioni circa le iniziative da adottare relativamente a tale problema, precisando l'esigenza che i provvedimenti dispensativi e compensativi siano applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, ma anche da una recente iniziativa del Ministero in materia di formazione online dei docenti proprio sulle tematiche della dislessia e dei disturbi specifici di apprendimento. La possibilità di utilizzare la cosiddetta «piattaforma INDIRE», come strumento di formazione a distanza dei docenti, rende fattibile la diffusione più capillare della conoscenza dei problemi collegati alla dislessia, contribuendo alla modifica della didattica e dello stesso atteggiamento del corpo docente nei confronti degli alunni con DSA.

      Va infine sottolineato che oltre ai provvedimenti che devono essere applicati a livello scolastico, una corretta gestione della problematica dei DSA, per assicurare a queste persone eguali opportunità nella vita sociale e lavorativa, richiede la messa in atto di altri provvedimenti. La presente proposta di legge prevede pertanto che alle persone con DSA possa essere concesso l'utilizzo di strumenti compensativi o di tempi più lunghi durante esami e concorsi di qualsiasi tipo, come per esempio l'esame per la patente di guida.

      Infine, è da sottolineare che la formulazione del provvedimento non prevede costi aggiuntivi, rinviando a quanto già previsto dalla legislazione vigente per gli aspetti diagnostici e, sotto il profilo della formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari, ai programmi di formazione già in essere, in particolare con il ricorso agli strumenti di e-learning per la formazione online.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
      2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA, eccetto che nei casi di particolare gravità.
      3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con la difficoltà nell'apprendimento della lettura e, in particolare, nella decifrazione dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
      4. Ai fini della presente legge, la disgrafia o disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
      5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con la difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
      6. La dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia possono manifestarsi separatamente o in associazione tra loro.
      7. I DSA impediscono l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo in maniera automatica e strumentale e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

          b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

          c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

          d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti con DSA;

          h) garantire una corretta e tempestiva diagnosi dei DSA;

          i) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione).

      1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attuare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei a individuare i casi sospetti di DSA negli alunni.
      2. Qualora l'alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presenti persistenti difficoltà, la scuola trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia.

      3. La diagnosi di DSA in un bambino è effettuata nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale da neuropsichiatri infantili e psicologi, ovvero da specialisti della medesima disciplina, convenzionati e no. Nel caso di minori, la diagnosi deve essere comunicata al genitore o al soggetto che esercita la potestà genitoriale.

      4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.
(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

      1. Al personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione realizzati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di apprendimento elettronico per la formazione a distanza.
      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, una sensibilizzazione per la loro individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
      3. Devono essere altresì assicurati l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA, nell'ambito dei percorsi formativi e di aggiornamento già previsti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.
      2. Le istituzioni scolastiche garantiscono agli alunni con DSA, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando metodi e strategie educativi adeguati;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

          c) favorire il successo scolastico;

          d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già utilizzabili con l'impiego delle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché misure volte a dispensare l'alunno da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure a concedergli la possibilità di fruire di tempi di esecuzione più lunghi di quelli ordinari;

          e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora previsto dal programma di studi.

      3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
      4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato.
      5. Le misure di cui al presente articolo devono essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
      2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.
      3. La determinazione delle modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 è demandata ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati. Esse non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      4. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e delle selezioni effettuate da privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, adeguati alle necessità delle persone con DSA.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce, di cui all'articolo 3, comma 4.
      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su