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PDL 1507

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1507



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SORO, SERENI, BRESSA, VASSALLO, FRANCESCHINI, AMICI, GOZI, ZACCARIA

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 18 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende intervenire sulle due anomalie più gravi che caratterizzano la normativa per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni).
      La prima anomalia è legata alla formula elettorale. Se in tutti i Paesi membri si è affermata per il Parlamento europeo la logica di una formula proporzionale, tuttavia essa è stata mitigata dall'inserimento di sbarramenti in grado di evitare la polverizzazione della rappresentanza.
      Quest'ultima, se lasciata senza freni come nel nostro Paese, comporta un effetto diretto sull'efficacia della presenza dei parlamentari del Paese di origine nell'assemblea di Strasburgo, frammentandoli in tutti i microgruppi e tra i non iscritti, e un effetto indiretto nel nostro Paese, confermando ulteriormente la spinta a incentivare divisioni e conflittualità artificiose.
      Nella grande maggioranza dei Paesi membri non vi è stata la necessità di introdurre uno sbarramento esplicito, giacché lo scarso numero di rappresentanti assegnato ad essi in base alla loro popolazione, ha creato di per sé stesso un filtro, accentuato dal fatto che quasi tutti i Paesi in cui i seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un'unica circoscrizione adottano il metodo d'Hondt del quoziente che favorisce, seppure marginalmente, i partiti maggiori.
      Nei Paesi caratterizzati da un numero di parlamentari più elevato, il sistema elettorale è stato segmentato in varie circoscrizioni, non comunicanti fra loro, senza recupero nazionale dei resti ottenendo un effetto analogo. Ad esempio, in Gran Bretagna i seggi sono assegnati con metodo d'Hondt, distintamente, nell'ambito di 11 circoscrizioni in ciascuna delle quali si assegnano, in media, 7 seggi.
      Le altre due grandi democrazie continentali a noi comparabili, Germania e Francia, pur avendo tradizioni costituzionali ed elettorali molto diverse, per il Parlamento europeo adottano entrambe uno sbarramento del 5 per cento. Lo sbarramento è pari al 5 per cento dei voti validi anche in Lituania, Repubblica ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia. È del 4 per cento in Austria e Svezia, del 3 per cento in Grecia.
      Nel nostro caso, partendo da una situazione pregressa caratterizzata da un mero sbarramento naturale dello 0,7-0,8 per cento, può essere ragionevole introdurre uno sbarramento più contenuto, quello del 3 per cento, più basso rispetto a quello del 4 per cento già sperimentato alla Camera dei deputati con la legge elettorale del 1993 (legge 4 agosto 1993, n. 277), per la parte proporzionale, e poi confermato nella stessa dimensione per le forze non coalizzate dalla vigente legge (legge 21 dicembre 2005, n. 270).
      La seconda grave anomalia riguarda la scelta dei candidati all'interno di ciascuna lista. Il metodo fin qui utilizzato ha penalizzato oltre modo la rappresentanza femminile, nonostante l'esplicito richiamo introdotto nell'articolo 51 della Costituzione dalla modifica costituzionale del 2003.
      Attualmente l'Italia è al ventiduesimo posto in Europa per numero di donne elette al Parlamento europeo, con una percentuale pari al 19,2 per cento, evidenziando una situazione di forte sottorappresentazione politica femminile. Notevole è quindi il divario rispetto agli altri Paesi (media dell'Unione europea: 30,3 per cento): solo Cipro e Malta (entrambe senza rappresentanza femminile) e la Polonia registrano un numero inferiore di elette, rispetto a quello che caratterizza la nostra delegazione parlamentare.
      A tale proposito, già la legge 8 aprile 2004, n. 90, recante modifiche per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, stabilisce all'articolo 3, trasfuso nell'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che nelle due elezioni successive all'entrata in vigore della legge «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi», fissando di fatto una «riserva di lista» di un terzo delle candidature. Essa prevede, inoltre, l'inammissibilità delle liste solo nel caso in cui non siano presenti candidati di entrambi i sessi, mitigando notevolmente la portata della previsione di quote di genere pari a un terzo delle candidature. Prevede anche sanzioni di tipo economico ai movimenti e partiti politici che non rispettino la proporzione, consistenti in una riduzione proporzionale dei rimborsi per le spese elettorali fino a un massimo della metà, nonché incentivi ai partiti che eleggono una quota superiore a un terzo.
      La presente proposta di legge stabilisce, invece, che nessun sesso possa essere rappresentato nelle liste in misura superiore al 60 per cento, introducendo un vincolo analogo a quello già introdotto dalla legge organica spagnola sull'uguaglianza tra donne e uomini approvata nel marzo 2007, ed esclude dal computo le candidature plurime.
      Qualora tale limite non sia rispettato, si prevede l'inammissibilità della lista, potenziando in questo modo l'efficacia della quota di genere. L'attuale penalizzazione del rimborso per le spese elettorali in caso di mancato rispetto della previsione di genere è infatti sostituita da quella più stringente dell'inammissibilità delle liste, poiché la prima si è mostrata sostanzialmente inefficace.
      Per favorire l'equilibrio di genere della rappresentanza, si prevede inoltre che, nel caso siano espresse due preferenze, l'elettore debba esprimerle a favore di candidati di genere diverso, a pena di nullità di entrambe le preferenze. Resta comunque all'elettore la possibilità di esprimere una preferenza unica. La proposta non si allinea dunque alla tendenza prevalente in Europa per quanto attiene all'espressione del voto di preferenza. Quest'ultimo, come è noto, è escluso in Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia, Spagna, sia per l'elezione dei parlamentari europei sia per quelli nazionali.
      L'articolo 2 dispone, conseguentemente, l'abrogazione dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
      La presente proposta di legge intende, inoltre, promuovere una più chiara qualificazione delle candidature ai fini di un efficace esercizio della funzione rappresentativa nell'ambito del Parlamento europeo, ristabilendo un nesso il più possibile stretto tra il mandato elettorale e l'esercizio della funzione parlamentare. A questo fine, si prevede una riduzione delle dimensioni delle circoscrizioni elettorali e che ciascun candidato possa essere presente in una sola lista circoscrizionale (sarebbero dunque impedite le candidature multiple). Si propone inoltre di stabilire il principio della non candidabilità a parlamentare europeo per quei soggetti la cui funzione è oggi soltanto incompatibile e la cui eventuale decisione di optare per la carica di parlamentare europeo, in caso di elezione, comporterebbe l'interruzione del mandato di importanti organi istituzionali. La norma tende anche a inibire la presentazione di candidature fittizie, finalizzate cioè esclusivamente a sollecitare la partecipazione e il voto per la lista, ma non sorrette dalla reale disponibilità dei candidati a svolgere il mandato parlamentare europeo.
      Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - 1. Non sono candidabili alla carica di membro del Parlamento europeo:

              a) i componenti del Governo di uno Stato membro;

              b) i presidenti di giunta regionale;

              c) i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti;

              d) i presidenti di provincia»;

          b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5-bis e le lettere a), b-ter) e b-quater) del primo comma dell'articolo 6 sono abrogate;

          c) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - 1. A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al 60 per cento del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima»;

          d) all'articolo 12, secondo comma, le parole: «non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori»;

          e) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è inserito il seguente:

      «Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale»;

          f) all'ottavo comma dell'articolo 12, le parole: «non minore di tre» sono sostituite dalle seguenti: «non minore di un terzo»;

          g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, fino a un massimo di due preferenze, a condizione che la seconda sia riferita a un candidato di genere diverso dal primo; nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, oppure esprima preferenze rivolte a due candidati del medesimo genere, oppure per due candidati non presenti nella medesima lista votata, le preferenze espresse sono considerate nulle»;

          h) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:

      «1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi»;

          i) il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

      «3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi»;

          l) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.

      1. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è abrogato.

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Allegato 1
[articolo 1, comma 1, lettera l)]

«Tabella A

Circoscrizione
Regioni
Denominazione
Capoluogo
1
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Nord ovest Torino
2
Lombardia Lombardia Milano
3
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia Nord est Venezia
4
Emilia-Romagna, Marche Emilia-Romagna e Marche Bologna
5
Toscana, Umbria Toscana e Umbria Firenze
6
Lazio, Abruzzo, Molise Centro Roma
7
Campania Campania Napoli
8
Puglia, Basilicata, Calabria Sud Bari
9
Sicilia Sicilia Palermo
10
Sardegna Sardegna Cagliari
».


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