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PDL 286

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 286



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SERENI, AMICI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCIA, BOCCUZZI, BOFFA, BORDO, BOSSA, BRAGA, BRANDOLINI, CARDINALE, ENZO CARRA, CASTAGNETTI, CODURELLI, COLANINNO, CORSINI, DE BIASI, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FONTANELLI, GHIZZONI, GINEFRA, GRASSI, IANNUZZI, MARGIOTTA, MARIANI, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MOTTA, MURER, OLIVERIO, MARIO PEPE (PD), RAMPI, ROSATO, RUBINATO, SANGA, SBROLLINI, SCHIRRU, SERVODIO, STRIZZOLO, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VICO, VILLECCO CALIPARI, ZAMPA, ZAMPARUTTI, ZUCCHI

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha origine dalla necessità di garantire il pieno inserimento dei disabili nella vita sociale e il ripristino, a loro favore, di quelle uguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione. In particolare, si tratta di disposizioni volte a promuovere la piena partecipazione delle persone sorde alla collettività.
      Tali princìpi hanno trovato man mano attuazione - seppure ancora non completa - in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di handicap, come la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che in particolare, alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno handicappato; infine, si ricorda la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
      Il quadro in cui l'intervento normativo si inserisce è quello della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 13 dicembre 2006 e firmata dall'Italia il 30 marzo 2007.
      Con particolare riguardo alle persone sorde, va osservato che in Italia esse sono oltre 70.000: in questa cifra sono inclusi sia coloro che sono nati sordi o che sono diventati sordi nei primi anni di vita (e quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato.
      In particolare, si precisa che il riconoscimento della Lingua italiana dei segni (LIS) costituisce, peraltro, anche attuazione delle indicazioni europee in materia, come le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C379 del 7 dicembre 1998.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che la Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, promuove l'integrazione delle persone sorde, attraverso la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
      L'articolo 2 riconosce e promuove l'uso della LIS e prevede che a tale riconoscimento siano collegate tutele conseguenti. Si prevede, inoltre, in accoglimento di una richiesta della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che sia riconosciuto e promosso l'uso della lingua dei segni corrispondente al gruppo linguistico tedesco nella provincia di Bolzano.
      L'articolo 3 promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego di tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione.
      L'articolo 4 stabilisce che, con regolamento del Governo, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della legge limitatamente ai profili della disciplina riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. In particolare, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, sono determinati:

          a) disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci;

          b) disposizioni volte a disciplinare i percorsi formativi delle figure professionali coinvolte;

          c) disposizioni volte a favorire la diffusione di strumenti e di modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione;

          d) disposizioni volte a promuovere l'effettivo utilizzo della LIS e ogni altra soluzione tecnica e informatica nei giudizi penali e civili e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni statali;

          e) meccanismi di monitoraggio dell'attuazione della legge.

      In particolare, in accoglimento di due richieste della Conferenza unificata, è stato previsto che il regolamento attuativo sia emanato d'intesa con la stessa Conferenza unificata, in luogo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e si è precisato che la Conferenza unificata assicura allo scopo il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati.
      Il comma 3 dell'articolo 4 prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, volte a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 13 dicembre 2006, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Art. 2.
(Riconoscimento e promozione dell'uso della Lingua italiana dei segni).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C379 del 7 dicembre 1998, la Repubblica riconosce e promuove l'uso della Lingua italiana dei segni (LIS), con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento.
      2. Nella provincia autonoma di Bolzano la Repubblica riconosce l'uso della lingua dei segni corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

Art. 3.
(Promozione dell'uso della lingua orale e scritta).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Repubblica promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione.

Art. 4.
(Disposizioni attuative).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, delle comunicazioni, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunità, il Governo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che assicura allo scopo il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati, e sentite le associazioni di tutela e di promozione dei diritti delle persone sorde maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce le disposizioni per l'attuazione della presente legge, limitatamente ai profili della disciplina riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
      2. Ai fini ed entro i limiti stabiliti dal comma 1, il regolamento è destinato in particolare a:

          a) prevedere disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti;

          b) prevedere disposizioni volte a disciplinare, anche attraverso corsi di studio universitari, nell'ambito dell'autonomia finanziaria dei singoli atenei, percorsi formativi delle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei princìpi di cui alla presente legge;

          c) prevedere disposizioni volte a favorire la diffusione di strumenti e di modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

          d) prevedere disposizioni volte a promuovere l'effettivo utilizzo della LIS e di ogni altra soluzione tecnica e informatica atta a favorire la comunicazione delle persone sorde nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni statali;

          e) prevedere meccanismi di monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

      3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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