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PDL 552

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 552



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Disposizioni concernenti gli edifici di culto delle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, per effetto di un processo di integrazione non sufficientemente guidato assistiamo alla proliferazione di edifici di culto, soprattutto moschee, che ricevono sostegno e contributi da fonti spesso di natura e provenienza indecifrabile, che, quindi, devono essere necessariamente controllati al fine di garantire la massima trasparenza e legalità in presenza di fatti delittuosi ed eversivi che coinvolgono sempre più frequentemente il territorio nazionale.
      È necessario pertanto, proprio per impedire che le risorse economiche siano utilizzate per fini diversi dalla costruzione e dalla gestione dei luoghi di culto, che gli enti locali, nel pieno rispetto della loro autonomia, possano prevedere la costituzione di un osservatorio, composto dai rappresentanti della comunità religiosa che deve realizzare l'edificio di culto e dai rappresentanti del comune dove il medesimo è ubicato, nonché da un componente designato dal prefetto, che vigili sulla trasparenza e sulla legalità nella gestione delle risorse.
      Questa proposta di legge, quindi, non ha un intento punitivo contro le comunità religiose minoritarie ma, in ossequio ai princìpi dell'articolo 8 della Costituzione, che garantisce la possibilità di manifestare liberamente il proprio credo religioso, ha lo scopo di assicurare la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche in questo delicato ambito.
      È necessario, pertanto, nel pieno rispetto dell'articolo 8 della Costituzione, assicurare che le risorse economiche destinate agli edifici di culto siano impiegate solo e unicamente a questo scopo, almeno limitatamente agli edifici relativi ai culti che non hanno stipulato intese con lo Stato.
      Secondo l'articolo 1 della presente proposta di legge spetta all'ente locale, nel cui territorio sarà situato l'edificio di culto, intervenire per assicurare la massima trasparenza e legalità limitatamente agli edifici relativi a culti che non hanno stipulato intese con lo Stato.
      L'articolo 2 prevede che gli stessi edifici di culto siano utilizzati esclusivamente per finalità religiose, con il divieto di costituire scuole prive dei requisiti essenziali stabiliti dall'ordinamento generale della pubblica istruzione.
      Parimenti, per quanto riguarda l'attività dei centri culturali, viene prescritto che essa si svolga in conformità a uno statuto che assicuri l'adesione ai princìpi fondamentali della Costituzione. È inaccettabile infatti che al riparo della dimensione religiosa degli edifici di culto si svolgano attività illecite non rispettose dell'ordinamento democratico, dei valori della nostra Costituzione e della sicurezza dei cittadini.
      È pertanto necessario stabilire per legge limiti precisi all'attività di questi luoghi di culto, non per condizionare il sentimento religioso, ma per un'elementare esigenza di rispetto della legge e in particolare dell'articolo 8 della Costituzione, che stabilisce il diritto di ogni cittadino di professare liberamente la propria religione nel rispetto dei valori fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
      La presente proposta di legge consentirebbe, in particolare, di verificare che le attività delle scuole islamiche e dei centri culturali collegati alle moschee siano svolte nel rispetto dei programmi di insegnamento e della legislazione scolastica italiana vincolante per tutti, con il doveroso riguardo per la tradizione storico-culturale del popolo italiano.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni nei cui territori sono localizzati edifici di culto delle confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato istituiscono un osservatorio permanente che verifica la trasparenza, la provenienza e le finalità dei contributi destinati alla costruzione e alla gestione degli stessi.
      2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da rappresentanti della comunità religiosa interessata e da rappresentanti degli enti locali, nominati rispettivamente dalla comunità religiosa medesima e, con tutela delle minoranze, dal sindaco del comune dove deve essere costruito l'edificio di culto, nonché da un rappresentante del prefetto.

Art. 2.

      1. Gli edifici di culto di cui all'articolo 1 sono costruiti nel rispetto degli strumenti urbanistici adottati secondo la legislazione vigente e possono essere utilizzati esclusivamente per finalità religiose.
      2. Gli edifici di culto di cui al comma 1 non possono costituire sede di scuole, salvo che non si tratti di scuole paritarie o di scuole non paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
      3. I centri culturali eventualmente annessi agli edifici di culto di cui al comma 1 devono essere provvisti di uno statuto che dichiari l'esplicita adesione ai princìpi fondamentali della Costituzione italiana.


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