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PDL 738

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 738



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRASSI, BOCCI, BOFFA, BORDO, BUCCHINO, ENZO CARRA, FADDA, FOGLIARDI, GINEFRA, LARATTA, MARGIOTTA, QUARTIANI, RIGONI, ROSATO, SANGA, STRIZZOLO, TENAGLIA

Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti

Presentata il 6 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce l'atto Camera n. 422 già presentato nella XV legislatura che, a sua volta, riproponeva l'atto Camera n. 6270 della XIV legislatura, d'iniziativa popolare, depositato in Parlamento da tre sindacati (SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL). La ripresentazione di quel testo, con le necessarie modifiche conseguenti alla successiva normativa emanata in materia, è stata ritenuta necessaria in ragione della sua rilevanza e della condivisione nel merito degli interventi indicati.
      In Italia, la cura e l'assistenza delle persone non autosufficienti sono, da sempre, affidate prevalentemente alle pratiche familiari e tutti sanno che una diminuzione anche piccola nella disponibilità delle famiglie può causare una forte crescita della domanda di assistenza e di servizi. La rete familiare, va sottolineato, presenta una crescente fragilità per la difficoltà, da un lato, delle famiglie più giovani di conciliare lavoro e accudimento dei congiunti e, dall'altro, per i problemi di «tenuta fisica» dei nuclei più anziani, a causa della fatica nella cura dei disabili e dei «grandi anziani» e dell'impegno totalizzante che ciò comporta.
      L'approvazione della presente proposta di legge costituirebbe un investimento sul presente e sul futuro, poiché guarda anche a quei circa 14 milioni di italiani che avranno più di 65 anni di età nel 2030, vale a dire quasi il 27 per cento della popolazione, contro l'attuale quasi 17 per cento.
      Saremo anche allora il Paese più vecchio d'Europa, con il rischio di divenire un Paese solo da assistere, se non si fa leva contemporaneamente su tutti gli interventi che mirano alla prevenzione della non autosufficienza, siano essi di carattere medico-scientifico o di carattere culturale e sociale.
      Se il fenomeno dell'invecchiamento pone problemi seri, soprattutto in ordine ai trasferimenti monetari per la cura dei grandi anziani, non vi è dubbio comunque che oggi poter diventare vecchi e vivere da vecchi è espressione di un'alta qualità della vita. Significa soprattutto recuperare, nella biografia individuale, quando permanga lo stato di autosufficienza, un tempo nuovo e importante che può essere ancora ricco di progettualità individuali e di relazione.
      Una considerazione nuova del tema della non autosufficienza impone la necessità di contrastare l'«istituzionalizzazione» delle attività di cura e di accudimento non solo a parole, bensì concretamente, con interventi di supporto e sostegno di straordinaria intensità e veramente flessibili, tali da rendere davvero possibile alle famiglie il prendersi cura dei propri anziani.
      Nella generale carenza di risposte pubbliche, sappiamo che un forte sostegno alle famiglie viene oggi dalle lavoratrici e dai lavoratori domestici extracomunitari.
      Nel complesso, dunque, la famiglia costituisce ancora oggi la principale risorsa a disposizione delle persone disabili e anziane per fronteggiare la non autosufficienza e i costi della cura sono sostenuti principalmente dalle famiglie stesse, attraverso il ricorso alla rete parentale oppure al lavoro privato di cura (in gran parte sommerso), cosicché, al momento, le indennità di accompagnamento sono assai poco efficaci.
      Secondo un'indagine multiscopo relativa al 2004-2005 e condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i disabili in Italia sono oltre 2,8 milioni e gli anziani costituiscono il 63,2 per cento di essi: poco meno di 2 milioni di persone.
      Secondo i dati dell'ISTAT, gli anziani gravemente non autosufficienti sono circa il 22,3 per cento; ad essi si aggiungono i disabili non anziani che corrispondono al 2,1 per cento della popolazione da sei anni di età e oltre.
      Di fronte a questi dati, chi ha responsabilità di governo della cosa pubblica non può più sottrarsi al compito di promuovere politiche in grado di estendere significativamente la rete dei servizi per fornire risposte ai bisogni quotidiani di ogni singola persona non autosufficiente, potenziando e aggiornando un sistema di servizi che deve essere qualitativamente diverso dal passato, basato su un forte coordinamento e su un'integrazione delle politiche socio-sanitarie, in grado di offrire una maggiore possibilità di scelta agli utenti e di intervenire sulla base di progetti individuali personalizzati.
      Questa proposta di legge si pone l'obiettivo di aumentare in misura consistente il numero delle persone non autosufficienti che possono beneficiare delle prestazioni assistenziali, così da pervenire a un universalismo vero, e potenziare tanto l'opportunità di assistenza a domicilio e sul territorio, superando la frammentarietà e i forti squilibri territoriali che sino ad ora hanno contraddistinto la rete dei servizi esistenti, quanto l'offerta e il sostegno economico in termini di potenziamento; di rafforzare i diritti soggettivi delle persone non autosufficienti, rendendo esigibile il diritto alla prestazione; di ridurre l'impatto finanziario sulle famiglie. In questa prospettiva, il tema delle risorse finanziarie a disposizione diventa dirimente per chiunque si accinga alla predisposizione di un efficace e non propagandistico intervento legislativo che si proponga di rendere davvero praticabili tutele e sostegni.
      In altri Paesi europei la discussione dura da anni e i modelli di intervento adottati sono già in corso di correzione alla luce delle esperienze effettuate. In alcuni Paesi si è deciso di socializzare il rischio ricorrendo a un sistema di tipo assicurativo pubblico, obbligatorio o contributivo, ovvero a uno di tipo universale, coperto da specifiche entrate fiscali. In altri Paesi si è prevista una compartecipazione alla spesa degli utenti e in altri ancora si è proceduto alla privatizzazione dell'assistenza. Da tempo, quindi, in Europa operano schemi di intervento di cui si possono misurare l'efficacia e il livello di gradimento da parte dei cittadini. In Italia siamo ancora indietro. Il tema della redistribuzione delle risorse pubbliche esistenti secondo nuove priorità e della individuazione delle risorse aggiuntive rispetto a quelle oggi disponibili appare urgente e di non facile soluzione per tutte le forze politiche che hanno presentato in Parlamento, nel corso delle diverse legislature, progetti di legge sul tema del sostegno alla non autosufficienza; appare chiaro, quindi, che questa questione richiede soluzioni inedite, in grado di condurre a un'innovazione del sistema di welfare e alla messa a disposizione di risorse tali da rendere esigibili per i cittadini, in concreto, e per le loro famiglie, su tutto il territorio nazionale, il diritto all'assistenza, già sancito dalla legge n. 328 del 2000, ma che ora deve prendere corpo attraverso un'adeguata strumentazione organizzativa e finanziaria.
      La previsione delle finalità delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è motivata dalla convinzione che questo strumento è stato in grado di garantire un aumento significativamente consistente della quantità di risorse complessivamente destinate alle persone non autosufficienti, rafforzando i loro diritti attraverso un'azione pubblica collocata in un sistema di protezione sociale complessivamente più robusto, che ha previsto come tasselli - l'uno imprescindibile dall'altro - la definizione dei livelli essenziali di assistenza, il potenziamento della rete dei servizi e l'intervento assistenziale sulla base di progetti individuali.
      È del tutto evidente che le risorse messe a disposizione dal Fondo devono necessariamente combinarsi con le risorse che già esistono e che vanno tuttavia consistentemente aumentate per arrivare a una vera risposta universalistica. Da questo punto di vista, è necessario un incremento delle risorse stanziate nell'ambito dello stesso Fondo a sostegno del costo di cura continuativo in età anziana, oltre che, naturalmente, un adeguamento delle risorse locali.
      I princìpi e gli obiettivi sui quali si basa la distribuzione delle risorse del Fondo riguardano: l'universalità nei benefìci (le prestazioni del Fondo costituiscono un diritto soggettivo esigibile); l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di welfare su tutto il territorio nazionale, che il Fondo contribuisce a garantire; il potenziamento delle prestazioni (in particolare, tramite la garanzia della loro disponibilità); la prevalente domiciliarietà nella fruizione delle stesse; la progressività nella contribuzione. Quanto alla modalità di gestione del Fondo, si sottolinea l'importanza della connessione con le regioni, considerato il rafforzamento del loro ruolo e delle loro funzioni a seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione: allo Stato spetta, pertanto, la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, alle regioni la potestà di regolamentare e di organizzare i servizi.
      Le prestazioni previste dal Fondo, prevalentemente di carattere domiciliare, non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria.
      I livelli essenziali delle prestazioni e i parametri di valutazione del grado di non autosufficienza sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a potenziare la rete dei servizi, a erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione dei progetti individuali, a erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, a erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in strutture residenziali, nonché a sviluppare iniziative di solidarietà a favore delle famiglie, anche in concorso con il volontariato e con le organizzazioni non governative.
      Già nei diversi mesi di lavoro dedicati a questo tema dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati nella XIV legislatura e nella XV legislatura era emersa la consapevolezza condivisa della necessità di raccogliere una grande sfida, provando a immaginare un nuovo modello organizzativo dei servizi, che uscisse dalla rigidità centralistica e standardizzata e che si fondasse sui criteri dell'universalità della tutela, della solidarietà e della responsabilità sociale, nella comune convinzione che il sistema dell'offerta di servizi non poteva rimanere così com'era, ma doveva essere potenziato e reso sempre più efficiente ed economico.
      La presente proposta di legge ha tutte le caratteristiche per dare risposte adeguate a questa sfida.
      Le associazioni dei disabili, i sindacati, le regioni, le associazioni delle famiglie, avevano tutti sollecitato il Parlamento, nella XIV e XV legislatura, ad approvare una legge in materia.
      Si tratta, ora, di produrre un formidabile investimento politico in questa legislatura, perché il sostegno alle persone non autosufficienti chiama in causa cultura, sensibilità, saperi e diritti, aggiornamenti di politiche nella cornice rinnovata di un welfare basato sui cicli di vita e chiama, altresì, in causa le aspettative di tante centinaia di migliaia di persone che non possono essere deluse da una politica che rimane priva di futuro se non è in grado di occuparsi del quotidiano, spesso difficile, di ciascun individuo.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e nel rispetto degli articoli 117 e 119 della Costituzione, la presente legge, al fine di incrementare il sistema di prevenzione, contrasto e riabilitazione dei processi di non autosufficienza e per il sostegno e il benessere delle persone non autosufficienti e delle rispettive famiglie, determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali da erogare nei casi di non autosufficienza, definisce i princìpi per la loro garanzia attraverso il piano nazionale per la non autosufficienza, di cui all'articolo 5, e prevede la destinazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze ai sensi dell'articolo 8.
      2. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi previsti dalla presente legge i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e i loro familiari, nonché gli stranieri equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 2.
(Definizione di non autosufficienza e piano individualizzato di assistenza).

      1. Sono definite non autosufficienti le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale accertata attraverso l'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità e attraverso la valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali e sociali.
      2. La valutazione multidimensionale di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata nell'ambito del distretto di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, da apposite unità pluriprofessionali appartenenti ai servizi socio-sanitari, composte da medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità, da personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e da assistenti sociali designati dai comuni, nonché dal medico di medicina generale della persona da valutare.
      3. Per la valutazione della non autosufficienza le unità pluriprofessionali di cui al comma 2 si avvalgono di strumenti e di metodologie validati e uniformi su tutto il territorio nazionale e idonei alla misurazione del grado di autonomia funzionale, quale risultante delle condizioni organiche delle patologie cronico-degenerative e di comorbilità e dei loro esiti, delle condizioni psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali ai fini dello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, della cura di sé e dell'uso degli strumenti e dei mezzi di comunicazione.
      4. Le categorie della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate sono definite in rapporto ai seguenti livelli di disabilità:

          a) incapacità di provvedere autonomamente al governo della casa, all'approvvigionamento e alla predisposizione dei pasti;

          b) incapacità di provvedere autonomamente alla cura di sé, ad alimentarsi e al governo della casa;

          c) incapacità di provvedere autonomamente alle funzioni della vita quotidiana e alle relazioni esterne e presenza di problemi di mobilità e di instabilità clinica.

      5. L'unità pluriprofessionale di cui al comma 1 predispone, a favore della persona non autosufficiente, un piano individualizzato di assistenza (PIA), che stabilisce le prestazioni di cura, di riabilitazione, di assistenza personale e di aiuto nel governo della casa e, qualora necessarie, le misure di sostegno al reddito personale. Nella predisposizione del PIA sono coinvolti i familiari e, qualora richiesto dall'interessato, un esperto indicato dalle organizzazioni sindacali o dagli organismi di tutela dei cittadini. L'attuazione del PIA è monitorata da un operatore del servizio socio-sanitario con funzioni di responsabile del caso, che interagisce con la persona assistita, i suoi familiari e le risorse ambientali, al fine di valorizzare e utilizzare tutte le risorse idonee a migliorare le condizioni della persona non autosufficiente.
      6. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati e periodicamente aggiornati nell'ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5.

Art. 3.
(Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali e diritti esigibili).

      1. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti (LESNA) sono parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti ai sensi degli articoli 18, comma 3, e 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e i relativi parametri sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della presente legge. Gli oneri relativi alle prestazioni garantite dai LESNA sono posti a carico del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 8.
      2. I LESNA garantiscono su tutto il territorio nazionale l'esigibilità dei seguenti diritti:

          a) informazione e consulenza sulla rete delle prestazioni offerte per la non autosufficienza e accesso unificato ai servizi socio-sanitari, nonché misure di pronto intervento;

          b) valutazione multidimensionale individuale;

          c) predisposizione del PIA e accompagnamento nel percorso assistenziale da esso definito;

          d) prestazioni integrate, domiciliari, semiresidenziali, residenziali e di ricovero di sollievo, in relazione alle diverse componenti di cura, assistenza e sostegno personale, familiare e sociale.

      3. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i LESNA sono suddivisi in base alle seguenti prestazioni:

          a) assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;

          b) aiuto domestico-familiare, ivi compreso quello a sostegno delle cure prestate dai familiari;

          c) assistenza economica;

          d) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una migliore fruizione dell'abitazione;

          e) sostegno alla mobilità.

      4. Le prestazioni garantite dai LESNA non sostituiscono quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma si integrano con le stesse, in particolare con quelle indicate nell'allegato C annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, e concorrono alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001. I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, erogate con continuità temporale e senza restrizioni per le persone non autosufficienti, si integrano con le prestazioni garantite dai LESNA. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
      5. Le regioni possono stabilire ulteriori e più elevati livelli essenziali, con oneri finanziari a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 4.
(Coordinamento delle misure economiche erogate dello Stato nell'ambito dei LESNA).

      1. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, che beneficiano delle misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone invalide, sorde e non vedenti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modificazioni, 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, 11 febbraio 1980, n. 18, dei decreti legislativi 21 novembre 1988, n. 508, e 23 novembre 1988, n. 509, e di ogni altra norma vigente in materia, fatti salvi i benefìci in atto e i diritti maturati fino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 5 della presente legge, la concessione delle prestazioni economiche previste a decorrere dalla data stabilita dal citato Piano, è effettuata all'interno della valutazione delle condizioni psico-fisiche del richiedente, con le modalità indicate all'articolo 2.
      2. Le prestazioni economiche previste ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono erogate anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali e residenziali non riabilitative, prevedendo l'utilizzo degli emolumenti economici percepiti, come concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando l'attribuzione alla persona non autosufficiente di una somma non inferiore al 25 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 5.
(Piano nazionale per la non autosufficienza).

      1. La definizione, le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei LESNA, le priorità di intervento, le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi per la non autosufficienza, gli indicatori e i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e della utilizzazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 8 della presente legge, sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza, di seguito denominato «Piano nazionale», approvato con le procedure di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Il primo Piano nazionale è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrato con i dati del Servizio informativo sanitario e della spesa sociale degli enti locali per la non autosufficienza, provvede al monitoraggio annuale dello stato di erogazione dei LESNA, del loro grado di efficienza ed efficacia nonché dei risultati conseguiti anche rispetto al contenimento della spesa ospedaliera impropria secondo modalità e criteri stabiliti dal Piano nazionale.
      4. Le iniziative collegate all'affermazione di nuovi stili di vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico, a mantenere attivi gli interessi culturali e relazionali, nonché a facilitare la mobilità delle persone non autosufficienti, sono promosse sulla base di specifici programmi nazionali e regionali predisposti di intesa con le organizzazioni sociali e di tutela dei cittadini.

Art. 6.
(Soggetti erogatori).

      1. All'erogazione dei LESNA provvedono i comuni e il Servizio sanitario nazionale, in forma diretta o accreditata, secondo le rispettive competenze disciplinate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; all'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della presente legge, provvede lo Stato. Nelle forme di accreditamento previste ai sensi del presente articolo, è riservato un ruolo primario alle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Le prestazioni dei LESNA garantite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), qualora i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non siano in grado di provvedervi, possono essere erogate con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d), può avvenire anche attraverso persone singole, in possesso di adeguata qualificazione o comunque disponibili ad effettuare percorsi formativi di base. I criteri e le modalità di attuazione del presente comma sono stabiliti dal Piano nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.
(Esigibilità dei diritti).

      1. Le persone non autosufficienti e, per quanto di competenza, le loro famiglie, hanno diritto alle prestazioni incluse nei LESNA, anche su richiesta della persona interessata o di chi la rappresenta. In caso di inadempimento da parte dell'ente competente è ammesso ricorso in via giurisdizionale. Gli interessati possono essere assistiti in giudizio dagli istituti di patronato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 8.
(Destinazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze).

      1. Le risorse del Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato «Fondo», sono destinate, secondo i criteri previsti dal Piano nazionale, al perseguimento delle seguenti finalità in favore delle persone non autosufficienti:

          a) attuazione dei LESNA;

          b) potenziamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali;

          c) finanziamento dei titoli per la fruizione di prestazioni sociali;

          d) sostegno delle famiglie, ivi compresi quello economico e la copertura previdenziale dei familiari addetti all'assistenza della persona non autosufficiente, e riconoscimento del lavoro informale delle famiglie anche attraverso servizi di sollievo e agevolazioni tariffarie;

          e) erogazione delle risorse necessarie per il pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in strutture residenziali o di ricorso ad altre strutture anche a carattere diurno;

          f) assistenza economica, ivi compresa l'erogazione degli assegni e delle indennità previsti ai sensi delle normative citate all'articolo 4, comma 1.

      2. Alla programmazione e all'erogazione dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui al comma 1 provvedono i soggetti competenti in base alle leggi delle rispettive regioni e province autonome nonché alle indicazioni del Piano nazionale e dei rispettivi piani regionali e provinciali.
      3. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale e le modalità di finanziamento in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione con continuità temporale e senza restrizioni per le persone non autosufficienti.

Art. 9.
(Finanziamento del Fondo).

      1. Il finanziamento del Fondo, ferma restando la sua imputazione a carico dello Stato, che assicura, comunque, la copertura delle prestazioni erogate dai LESNA, è, altresì, alimentato dalle somme derivanti:

          a) dalle risorse destinate all'erogazione ai soggetti beneficiari degli assegni e delle indennità previsti ai sensi delle normative citate all'articolo 4, comma 1;

          b) dall'importo dei premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;

          c) dai finanziamenti derivanti dai programmi dell'Unione europea;

          d) da donazioni di soggetti privati, comprese le fondazioni ex bancarie; su tali donazioni si applicano i benefìci fiscali vigenti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

          e) dal recupero di entrate conseguenti all'emersione del lavoro irregolare derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2;

          f) dal recupero dell'evasione fiscale.

      2. La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo è effettuata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La ripartizione è effettuata, secondo i criteri contenuti nel medesimo decreto, sulla base di indicatori riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e degli altri indicatori e criteri previsti ai fini della ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali e tenendo conto della realtà dei territori meno sviluppati e dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 3.
      3. L'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

Art. 10.
(Fondi integrativi regionali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire fondi regionali e interregionali per la non autosufficienza al fine di integrare le risorse finanziarie del Fondo loro assegnate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nonché di erogare prestazioni, interventi e servizi integrativi o ulteriori rispetto a quelli assicurati attraverso il medesimo Fondo.


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