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PDL 1070

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1070



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PALOMBA

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, volte all'individuazione delle circoscrizioni elettorali su base regionale

Presentata il 16 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, fortemente sentita nelle regioni di minori dimensioni e alloglotte, di vedere garantita una rappresentanza dei propri cittadini nel Parlamento europeo, attualmente vanificata dalla legislazione vigente in materia che, prevedendo grandi aggregati circoscrizionali comprendenti più regioni, non assicura di fatto una presenza di ciascuna regione nel massimo consesso europeo. Nelle due ultime legislature, ad esempio, nel Parlamento europeo non era presente alcun rappresentante della Sardegna, inclusa con la Sicilia (che ha una popolazione più che tripla) nella circoscrizione unica dell'Italia insulare.
      Ma questo è un problema che riguarda anche altre regioni di media dimensione che, stando all'interno delle macroregioni, non vedono sempre assicurata la loro presenza nel Parlamento europeo. Ciascuna regione, invece, dovrebbe vedere garantita la propria rappresentanza in proporzione al proprio numero di abitanti in un Parlamento europeo nel quale il regionalismo è protagonista e la rappresentanza di ogni regione dovrebbe garantirne la piena tutela (si pensi ai marchi dei prodotti tipici locali).
      Con la presente iniziativa, avuto riguardo alle numerose proposte di legge presentate nella XIV e XV legislatura da diversi parlamentari di differenti schieramenti politici e da alcuni consigli regionali, si è ritenuto di dover rivedere la normativa che disciplina le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con la finalità di favorire e di assecondare l'indiscusso processo di legittimazione democratica dello stesso Parlamento, attribuendo rilievo istituzionale alla rappresentanza delle regioni, con particolare attenzione per quelle meno popolate o fortemente caratterizzate dalla specialità di cui all'articolo 116 della Costituzione.
      La presente proposta di legge individua, infatti, una diversa ripartizione delle circoscrizioni di cui alla tabella A annessa alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con la previsione della loro corrispondenza con tutte le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
      Viene, così, garantita comunque l'assegnazione di un seggio a tutte le regioni, comprese quelle di minori dimensioni, e alle province autonome, a prescindere dal numero degli abitanti. Le regioni e le province autonome in tale senso interessate sono quelle che non raggiungono il quoziente di ripartizione nazionale derivante dalla divisione del numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
      Coerentemente con la modifica introdotta, è ridotto proporzionalmente il numero degli elettori che devono sottoscrivere la presentazione delle liste ed è prevista la possibilità per l'elettore di esprimere una sola preferenza. È inoltre previsto che il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista deve essere pari ai membri da eleggere nella circoscrizione, per effetto della notevole riduzione dei seggi assegnati ai collegi divenuti regionali, ed è stabilita l'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'apparentamento delle liste delle minoranze francesi e tedesche con altra lista presente in tutte le circoscrizioni.
      La proposta di legge, così come concepita, appare coerente con la volontà comunitaria di valorizzare e potenziare il ruolo delle regioni all'interno dell'Unione europea, che vuole essere, oltre che un'unione di Stati, anche un'unione di popoli e di regioni, nel momento del passaggio da una comunità economica a una comunità politica e con la riforma in senso federalista dello Stato nel quale, a prescindere dai contenuti che ad essa si vogliono attribuire, le regioni svolgeranno certamente un ruolo primario nella gestione della cosa pubblica e, conseguentemente, nell'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni democratiche.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono i capoluoghi delle rispettive circoscrizioni elettorali.
      2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.
      3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
      4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti sia inferiore a tale quoziente.
      5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

      «La presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

      2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.
      3. L'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione».

      4. Il nono e il decimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono abrogati.

Art. 3.

      1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. L'elettore può manifestare in ogni circoscrizione una sola preferenza».

Art. 4.

      1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

      «3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora a seguito di tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni».

Art. 5.

      1. All'alinea del secondo comma dell'articolo 35 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizioni individuate ai sensi dell'articolo 2».

Art. 6.

      1. La tabella A annessa alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è abrogata.


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