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PDL 906

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 906



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Disposizioni in materia di contribuzione volontaria ai fini previdenziali per i lavoratori dello spettacolo

Presentata l'8 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I lavoratori dello spettacolo (tra cui attori, registi, cantanti, addetti agli impianti sportivi, addetti alle sale bingo, ballerini, disc-jockey e tecnici) sono più di duecentomila e rappresentano un'importante categoria lavorativa del nostro Paese.
      In Italia, però, non esiste una disciplina omogenea che regoli tale settore, per cui questa fascia di lavoratori si trova a operare in un clima di disorganizzazione generale e senza un'adeguata tutela che conferisca la giusta dignità alla categoria.
      Infatti, coloro che operano nel mondo dello spettacolo si trovano spesso in situazioni di totale precarietà, soggetti continuamente a una discontinuità lavorativa per cui a un periodo caratterizzato da un'enorme mole di lavoro ne può seguire uno di completo fermo lavorativo, penalizzati dal condizionamento della domanda del mercato e del pubblico.
      Tale situazione pone i lavoratori dello spettacolo in una situazione di precarietà assoluta, aggravata dal fatto che non sussiste una tutela adeguata a livello previdenziale.
      La presente proposta di legge ha l'obiettivo di prevedere una tutela che dia dignità e garanzia per il futuro alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, stabilendo che quelli che non raggiungono le 120 giornate di prestazioni annue, richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione, possono volontariamente versare i contributi per le giornate mancanti allo scopo di raggiungere il minimo necessario per il computo dell'anno e di godere, quindi, di una pensione dignitosa.
      La presente proposta di legge non comporta alcun onere per la finanza pubblica.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente.


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