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PDL 191

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 191



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARAGNANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni 1944-1948

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Dopo decenni di reticenze e di silenzi finalmente nel corso di questi ultimi anni hanno cominciato a emergere notizie, riscontri e rivelazioni sui tristi fatti che insanguinarono il nord d'Italia, e specialmente l'Emilia-Romagna, nel periodo dell'immediato dopoguerra. Si tratta però, al momento, di rivelazioni e di scoperte parziali, episodiche e viziate da polemiche: né manca il sospetto che le luci parziali che si vanno accendendo possano servire a creare ombre più profonde.
      L'aprirsi di qualche spiraglio, tuttavia, ha contribuito a ridestare nella società un desiderio di conoscenza e di verità; desiderio che molti conservavano in cuore ma che, fino a qualche tempo fa, sembrava impossibile realizzare. Non a caso, l'attuale momento politico del Paese è caratterizzato da una revisione storica del passato, tesa a riconciliare la comunità nazionale su fatti che l'hanno profondamente divisa soprattutto nel dopoguerra.
      La vicenda delle foibe e il modo civile con cui è stata affrontata, sono emblematici di un mutato clima sociale e politico del nostro Paese.
      È innegabile che tra il 1944 e il 1948 ci fu, in molte realtà del nord Italia e dell'Emilia-Romagna in particolare, un terrore di massa che, in nome della Resistenza ma in realtà in un'ottica marxista, colpì vari innocenti tra cui cattolici e laici, colpevoli soltanto di credere ai valori della libertà e del solidarismo.
      Di tutto questo non è mai stato fatto cenno nelle iniziative promosse e finanziate dai governi nazionali succedutisi in questi anni e dagli enti locali, preferendo spesso enfatizzare la vicenda della Resistenza senza tentare, ad esempio, una seria analisi storica della sua reale dimensione e del consenso effettivo riscontrato presso l'opinione pubblica. Si sono sempre ricordati giustamente i massacri a opera dei nazifascismi, ma nulla è stato detto sulle pagine oscure della Resistenza e sulle motivazioni di quei partigiani che combatterono una dittatura non certo per ripristinare la libertà, ma per instaurarne una di segno opposto e altrettanto, se non di più, brutale come quella comunista.
      In questo senso si è preferito collegare la nascita della Repubblica all'antifascismo, mentre sarebbe stato opportuno e doveroso fare riferimento all'antitotalitarismo e ad ogni forma di dittatura.
      Il richiamo all'antifascismo e alla Resistenza, in sé giusto se riferito ad ogni forma di totalitarismo, è servito, in questi anni, a certe forze della sinistra per mascherare la loro natura antidemocratica e per legittimarle di fronte all'opinione pubblica, nonché per attenuare la pesante responsabilità che esse ebbero nel creare, in molte zone d'Italia e soprattutto in Emilia-Romagna, un clima da guerra civile e nel contrastare violentemente le scelte sulle quali oggi si riconosce l'intero popolo italiano.
      Si tratta ora di cogliere questa tensione della società, di governarla e di soddisfarla evitando strumentalizzazioni, polemiche faziose, accuse indiscriminate e assoluzioni altrettanto indiscriminate.
      Spente le passioni di quel periodo, placatasi forse l'acerbità dei lutti, maturate le condizioni per una indagine seria e obiettiva sul piano storico e politico, sembra doveroso promuovere una ricerca ad ampio raggio su questi temi.
      Non si intendono rialzare vecchi steccati, né risvegliare divisioni o dolori. Si mira invece a comporre tutto alla luce della verità; perché solo nella verità sarà possibile chiudere definitivamente le pendenze che per oltre cinquant'anni sono rimaste aperte. Da diverso tempo e da molte parti pervengono richieste per un'iniziativa al riguardo. La chiedono le famiglie colpite da fatti di sangue. La chiedono le associazioni della Resistenza. La chiedono le nuove generazioni, che rifiutano tanto le mitizzazioni che le demonizzazioni. La chiedono, infine, le nostre coscienze.
      Per questo si presenta questa proposta di legge che, fuori e contro ogni strumentalizzazione per ogni partito preso, tende a ricercare e a scoprire, per quanto ancora possibile, la verità sui fatti del dopoguerra e, sulla base della verità, a riabilitare gli uccisi incolpevoli, a riconoscere dignità a tutti i morti, a consentire a tutti gli stessi colpevoli, ormai esenti da rischi di punizione, di riacquistare la libertà interiore e la pace che derivano dal riconoscimento delle proprie responsabilità; e insieme tende a ricostruire e a documentare, sempre con intenti di verità storica, la situazione, la lotta politica e le tensioni sociali degli anni dell'immediato dopoguerra.
      La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, che chiarisca finalmente la verità storica di quell'oscuro e tormentato periodo.
      L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni 1944-1948.
      L'articolo 2 disciplina la composizione, il funzionamento e la durata della Commissione.
      L'articolo 3 fissa i poteri della Commissione.
      L'articolo 4 detta l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione e per il personale addetto.
      L'articolo 5 disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione, nonché le spese per il suo funzionamento.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare la dimensione, le caratteristiche e le responsabilità della violenza politica verificatasi nel territorio dell'Emilia-Romagna e delle altre regioni dell'Italia del nord negli anni 1944-1948, di seguito denominata «Commissione».

      2. La Commissione ha il compito, in particolare:

          a) di accertare il numero e l'identità delle persone uccise o scomparse nel periodo 1944-1948, la cui uccisione o scomparsa possa in qualche modo essere collegata a moventi politici o ad azioni compiute con la motivazione o il pretesto della lotta politica, nonché le circostanze in cui tali uccisioni o scomparse sono avvenute;

          b) di rintracciare e di identificare i resti delle persone di cui alla lettera a);

          c) di ricostruire, documentare e illustrare, con intenti di accertamento storico-politico, i caratteri della lotta politica e delle tensioni sociali degli anni 1944-1948, nonché i rischi di involuzioni antidemocratiche verificatisi in tale periodo.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno in un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.
      3. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, in caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare. In caso di parità di voti tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, è proclamato eletto il senatore più anziano di età.
      5. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, su motivata richiesta della Commissione stessa.

Art. 3.
(Acquisizione di testimonianze, atti e documenti).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione, dotata di autonomia anche scientifica, ha il potere di:

          a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti e cose;

          b) ordinare l'ispezione di luoghi e di cose;

          c) ordinare l'esecuzione di perizie quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

          d) convocare e interrogare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e di procedere ai necessari confronti;

          e) avvalersi di ricerche e di studi delle associazioni ritenute in grado di offrire utili contributi, nonché degli enti e dei soggetti privati e pubblici che hanno svolto studi e ricerche o raccolto documentazioni, anche inediti, sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare;

          f) raccogliere segnalazioni, testimonianze, documentazioni e indicazioni dei familiari delle persone uccise o scomparse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

      3. La Commissione può ottenere altresì copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
      4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
      5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 e la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, istituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni e consulenze che ritenga necessarie.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. La spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2008 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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