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PDL 1156

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1156



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CECCACCI RUBINO

Nuova disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 26 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo spettacolo dal vivo riveste un ruolo centrale nell'evoluzione socio-culturale di una collettività, nella crescita individuale dell'individuo e nella promozione dell'integrazione culturale.
      È dalla fondazione della nostra Repubblica che le categorie del mondo dello spettacolo dal vivo attendono una legge quadro che riformi in profondità un settore strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.
      Il settore dello spettacolo dal vivo necessita di un intervento normativo organico, capace di garantire la fruizione e il pluralismo espressivo di tutte le forme d'arte dello spettacolo, di aprirsi a nuove forme partecipative e di coinvolgere direttamente il settore privato e le autonomie locali.
      Da anni le stesse categorie denunciano, al di là dei numeri divulgati sull'affluenza di pubblico, una grande crisi che investe tutto il settore.
      Nonostante le numerose proposte di legge e i disegni di legge presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nel corso della XIV e XV legislatura, ancora si assiste ad una serie di lacune e di vuoti legislativi che, nonostante gli sforzi, il legislatore non è riuscito a colmare.
      Ad esempio, nella XIV legislatura, si è giunti all'elaborazione di un testo unificato (atto Camera n. 587 e abbinate-A), arrivato addirittura all'esame in Assemblea per la discussione generale, ma mai approvato.
      La presente proposta di legge ha l'obiettivo di presentare un testo che colmi i vuoti legislativi nel settore dello spettacolo dal vivo, affrontando questioni molto importanti come la mancanza di autonomia dalla politica, la scarsa incentivazione del privato ad investire nel settore, la totale assenza di ricerca, d'innovazione e di valorizzazione del merito e del talento.
      Innanzitutto bisogna ricordare che la legge delega 6 luglio 2002, n. 137, all'articolo 10, attribuisce al Governo il compito di provvedere al riassetto e alla codificazione in materia di spettacolo dal vivo.
      Per quanto riguarda, inoltre, il sistema di contribuzione dello spettacolo dal vivo, in Italia vige un sistema che appare di stampo sovietico. Lo Stato italiano, infatti, finanzia i progetti artistici, vagliati secondo alcuni criteri di assegnazione, attraverso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo». In esso confluiscono tutti i mezzi finanziari necessari per il sostegno ad enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni e di iniziative di carattere e di rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.
      Lo Stato, con la gestione del FUS, è diventato produttore di cultura, ha il potere (sovente arbitrario) di decidere cosa è da sostenere e cosa invece da respingere, con finanziamenti spesso a pioggia e discrezionali, producendo effetti negativi sulla libertà, sulla qualità e sull'autonomia di un settore che deve avere nella creatività, nell'innovazione e nella trasmissione culturale i suoi punti di forza. Tale situazione ha favorito, tra l'altro, un sistema clientelare così pervasivo che ha gettato nell'apatia e nella rassegnazione l'intero settore.
      È necessario, dunque, proporre una legge che non si limiti semplicemente a modificare la legge 30 aprile 1985, n. 163, adeguandola alle modifiche introdotte dal titolo V della parte seconda della Costituzione, in particolare all'articolo 117 (legge costituzionale n. 3 del 2001), come ha inteso fare la proposta di riforma presentata dal Governo Prodi, nota come «bozza Montecchi», bensì a riformare in profondità un settore dalla rilevante centralità culturale e dalle notevoli potenzialità economiche e occupazionali.
      Occorre, insomma, una legge che non solo regolamenti i diversi settori del variegato mondo dello spettacolo dal vivo, ma si faccia interprete delle reali esigenze di autonomia e di crescita dell'intero comparto, parte fondamentale delle nostre cultura ed economia.
      Ulteriore obiettivo della presente proposta di legge è quello di allineare il nostro Paese a livello europeo, cercando di limitare un divario che negli ultimi anni è diventato piuttosto evidente, non degno di una nazione civile. Basti citare che mentre per il teatro italiano di prosa sono stati stanziati meno di 100 milioni di euro a valere sul FUS, la dotazione della sola Comédie-Française raggiunge i 150 milioni di euro circa e per lo spettacolo dal vivo francese sono stati stanziati, per il 2007, 635 milioni di euro. E potrebbero essere citati altri dati analoghi per la Gran Bretagna, la Germania e anche la Spagna.
      Passiamo ora all'esame degli articoli di cui si compone la presente proposta di legge.
      L'articolo 1 reca disposizioni generali di principio, mentre gli articoli 2, 3 e 4 dispongono, rispettivamente, l'attribuzione dei poteri allo Stato, alle regioni e agli enti locali.
      L'articolo 5 individua nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il vero e proprio organo di indirizzo e di controllo delle politiche di intervento in favore dello spettacolo dal vivo.
      L'articolo 6 indica i nuovi criteri di riparto dei fondi, che sono resi meno discrezionali e più trasparenti.
      L'articolo 7 prevede l'istituzione del Consiglio dello spettacolo dal vivo, che è un organo, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentativo di ogni singolo settore dello spettacolo dal vivo.
      L'articolo 8 prevede la delega al Governo per la disciplina dei soggetti, degli enti e degli organismi consultivi dello spettacolo dal vivo, che sono semplificati nell'articolazione organizzativa e procedurale.
      L'articolo 9 prevede che i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi tre anni cariche politico-istituzionali, a qualsiasi livello, non possono assumere cariche negli enti ed organismi consultivi del settore dello spettacolo dal vivo.
      L'articolo 10 prevede interventi di natura fiscale in favore dello spettacolo dal vivo. Particolarmente innovativa è l'introduzione del cosiddetto «tax shelter», una defiscalizzazione che può attrarre investimenti privati.
      Occorre che sia il privato il vero protagonista della scena e non lo Stato, che deve limitare la sua azione di intervento solo nel sostenere i nuovi talenti e nel garantire una maggiore fruizione territoriale e sociale dello spettacolo dal vivo, senza diventare esso stesso un concorrente, perché alla lunga esso si rivela inevitabilmente un concorrente sleale.
      L'articolo 11, allo scopo di ampliare la quota di FUS destinata al finanziamento dello spettacolo al vivo, che oggi corrisponde solo al 15 per cento delle somme erogate, prevede l'introduzione dell'articolo 25-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, che consente, anche dopo il settantesimo anno solare dalla morte dell'autore, o dell'ultimo coautore, l'utilizzazione economica dei diritti per l'integrazione del FUS per le opere attinenti lo spettacolo dal vivo. In questo modo il FUS è alimentato in modo permanente, mediante somme integrative, e mai compensative, utili per nuovi investimenti per lo spettacolo dal vivo.
      Infine, l'articolo 12 dispone la copertura finanziaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Lo Stato riconosce lo spettacolo dal vivo, costituito dal teatro, dalla musica, dalla danza, dal circo e dallo spettacolo viaggiante, come componente fondamentale del patrimonio storico, culturale e artistico del Paese e ne tutela la libertà, l'autonomia e il pluralismo.
      2. Lo Stato, in concorso con le regioni e con gli enti locali, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione:

          a) assicura i1 sostegno e la diffusione dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero;

          b) valorizza la tradizione nazionale e locale dello spettacolo dal vivo;

          c) stimola l'innovazione artistica e imprenditoriale nel settore dello spettacolo dal vivo;

          d) garantisce la diffusione territoriale e le opportunità sociali per un'ampia fruizione dello spettacolo dal vivo.

Art. 2.
(Competenze dello Stato).

      1. Lo Stato disciplina i princìpi che sovrintendono l'azione pubblica nel settore dello spettacolo dal vivo, secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento istituzionale, per assicurare la diffusa presenza sul territorio e la diffusa fruizione delle attività dello spettacolo dal vivo, in particolare per le categorie economiche e sociali più svantaggiate.
      2. Lo Stato tutela il patrimonio culturale nazionale, regionale e delle minoranze etniche e linguistiche, e si impegna con politiche mirate nell'educazione, nella formazione professionale, nella tutela del lavoro e nella divulgazione dello spettacolo dal vivo.

Art. 3.
(Competenze delle regioni).

      1. Nel settore dello spettacolo dal vivo, sono di competenza delle regioni:

          a) l'elaborazione, con il concorso degli enti locali, della programmazione regionale dello spettacolo dal vivo;

          b) la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico della rispettiva tradizione regionale e locale nonché la promozione di progetti artistici finalizzati all'integrazione e al dialogo con altre tradizioni culturali transregionali e transnazionali;

          c) l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile e femminile e la promozione di nuovi talenti, prevedendo prestiti d'onore e fondi di garanzia per l'accesso al credito;

          d) la predisposizione di piani di formazione per l'aggiornamento di nuovi e vecchi profili professionali;

          e) la promozione dell'insegnamento della musica, del teatro e della danza, da un punto di vista teorico e tecnico, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado;

          f) la promozione e il sostegno del turismo culturale, prevedendo anche iniziative pubblicitarie nazionali degli itinerari culturali regionali;

          g) la realizzazione di distretti culturali, per favorire l'incontro tra soggetti dello spettacolo, della scuola, dell'università, della ricerca e dell'imprenditoria;

          h) l'elaborazione, con il concorso degli enti locali, di piani edilizi per il restauro, la riqualificazione e la costruzione di nuovi impianti per sedi polivalenti dello spettacolo;

          i) la catalogazione e la conservazione di audiovisivi, in rete con l'archivio nazionale costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), necessari alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo regionale;

          l) le attività, anche con il supporto della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, di indirizzo e di controllo per la verifica dei risultati conseguiti.

      2. Le regioni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme di legge e di regolamento ai princìpi di cui alla medesima legge e istituiscono nei rispettivi bilanci, qualora non previsto, un fondo di sostegno allo spettacolo dal vivo alimentato, oltre che dalla quota spettante del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, anche dagli investimenti regionali.

Art. 4.
(Competenze delle province, dei comuni e delle città metropolitane).

      1. Sulla base del principio di sussidiarietà, le province, i comuni e le città metropolitane esercitano funzioni di promozione per l'ampliamento della fruizione territoriale e sociale dello spettacolo dal vivo:

          a) partecipando alla definizione della programmazione regionale;

          b) partecipando, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, nonché alla promozione e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale;

          c) favorendo l'incontro dello spettacolo dal vivo con il sistema scolastico e universitario, con le attività produttive e commerciali, con l'associazionismo e con le comunità locali;

          d) provvedendo, in concorso con la regione, alla formazione, alla qualificazione e all'incentivazione delle attività professionali dello spettacolo dal vivo;

          e) provvedendo alla rilevazione e alla diffusione dei dati statistici attinenti il settore dello spettacolo dal vivo;

          f) provvedendo, mediante interventi di costruzione, recupero, restauro e adeguamento, ai reperimenti di immobili da destinare ad attività polivalenti dello spettacolo dal vivo, favorendo in modo particolare anche un loro utilizzo senza scopo di lucro per le attività dei giovani e delle associazioni locali;

          g) regolamentando il rilascio delle autorizzazioni per gli spettacoli viaggianti, per i circhi, per i parchi di divertimento, per gli attori di strada e per i burattinai, e predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili ad ospitare tali attività.

      2. Le province, i comuni e le città metropolitane istituiscono nei propri bilanci un fondo di sostegno allo spettacolo dal vivo.

Art. 5.
(Compiti della Conferenza unificata).

      1. All'attuazione delle finalità dell'articolo 1 della presente legge, provvede la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», cui sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) definire gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, secondo princìpi di innovatività, di qualità e di economicità dei progetti individuati;

          b) indicare gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

          c) promuovere la presenza della produzione dello spettacolo dal vivo nazionale e regionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità con altre nazioni e accordi di coproduzione con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti alle aree geografiche culturali di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori;

          d) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

          e) sostenere l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

          f) favorire e incentivare correlazioni progettuali con l'industria del turismo al fine di promuovere la diffusione del turismo culturale nel Paese;

          g) promuovere la costituzione di un archivio nazionale e di una rete degli archivi regionali, al fine di conservare la memoria visiva dello spettacolo dal vivo;

          h) verificare l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

      2. Per lo svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Conferenza unificata si avvale della collaborazione del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 7 e della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 6.
(Criteri di riparto dei fondi).

      1. Fatta salva la quota di spettanza dello Stato per il sostegno dell'attività dell'Ente teatrale italiano, della Fondazione La Biennale di Venezia, della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico, dell'Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D'Amico e dell'Accademia nazionale di danza, la Conferenza unificata opera il riparto del FUS attraverso convenzioni triennali in cui sono definiti gli obiettivi, le priorità e i soggetti destinatari di sostegno, i rispettivi investimenti economici e gli ulteriori interventi degli enti locali e dei soggetti privati.
      2. Alla convenzione di cui al comma 1 sono allegati l'istruttoria preliminare e il parere della regione sui progetti presentati ai sensi del medesimo comma 1.
      3. Il riparto delle regioni tra i vari settori dello spettacolo dal vivo è attuato in conformità alle seguenti disposizioni e criteri:

          a) equa ripartizione tra attività professionali, semi-professionali e amatoriali;

          b) priorità alle opere prime, ai giovani autori e alle opere di particolare rilevanza culturale e nazionale;

          c) non concorrenzialità con gli organismi privati, o comunque secondo criteri tali da non comportare un'alterazione delle regole del mercato con forme dirette o indirette di concorrenza sleale;

          d) obbligo del parere dei rappresentanti e degli esperti del settore sui progetti finanziati, con possibilità di revoca della sovvenzione;

          e) obbligo per le produzioni sovvenzionate di applicare il contrario collettivo nazionale di lavoro del settore;

          f) allineamento delle domande di sovvenzionamento tra Stato e regioni;

          g) obbligo per le coproduzioni di prevedere un costo degli organici artistici e tecnici pari ad almeno il 60 per cento del costo globale della produzione;

          h) previsione che i progetti finanziati devono garantire un rientro pari al 50 per cento dei finanziamenti erogati, ad esclusione delle opere prime e di particolare rilevanza nazionale;

          i) individuazione delle caratteristiche minime che i teatri devono possedere per avere accesso alle sovvenzioni.

      4. Al termine del primo triennio delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, si procede alla revisione dei criteri di riparto settoriale e territoriale del FUS, sulla cui base sono definite le nuove convenzioni. La gestione delle risorse, erogate ai sensi del presente articolo, è affidata alle regioni che provvedono a comunicare alla Conferenza unificata gli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli interventi attuati mediante le convenzioni.

Art. 7.
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio dello spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Consiglio», presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e composto da venti membri suddivisi in quattro comitati tecnico-scientifici, rispettivamente per la musica, il teatro, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante.
      2. Ogni comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 è costituito da:

          a) due membri, scelti nell'ambito di due rose di tre candidati ciascuna proposte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          b) un membro scelto nell'ambito di una rosa di tre candidati proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          c) un membro scelto nell'ambito di una rosa di tre candidati proposta dall'Unione delle province d'Italia;

          d) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      3. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto ai contributi erogati dallo Stato al settore dello spettacolo dal vivo e che non hanno assunto negli ultimi tre anni incarichi di carattere politico-istituzionale ai sensi dell'articolo 9.
      4. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle competenti Commissioni parlamentari, sentito il parere delle organizzazioni sindacali e datoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore dello spettacolo dal vivo.
      5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 del presente articolo, e provvede alla soppressione della Consulta per lo spettacolo e delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo previste, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.
      6. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti al Ministro per i beni e le attività culturali. Partecipa ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, il direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.
      7. Il Consiglio esprime i pareri su:

          a) gli accordi di programma tra Stato e regioni in sede preventiva e consuntiva, previo riscontro dell'istruttoria preliminare e del parere della regione sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 6;

          b) la ripartizione della quota del FUS, assicurando il rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 6;

          c) le proposte di utilizzo delle risorse, se richiesto dalla Conferenza unificata;

          d) l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla Conferenza unificata e da una o più regioni.

      8. I comitati tecnico-scientifici esprimono i pareri su:

          a) la valutazione preventiva e consuntiva settoriale degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui al comma 7, lettera a);

          b) l'esame di questioni interessanti il settore di riferimento e di temi prospettati da una o più regioni.

      9. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      10. I compensi spettanti ai componenti dei comitati tecnico-scientifici sono decisi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Delega al Governo per la disciplina dell'organizzazione dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina dei soggetti dello spettacolo dal vivo, degli enti e degli organismi consultivi del settore, delle loro finalità e dei criteri per l'intervento pubblico.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa;

          b) adozione di forme giuridiche, di modalità operative e di modelli contrattuali volti a garantire l'autonomia artistica, la semplificazione, l'efficienza e l'economicità delle attività gestionali;

          c) individuazione di modalità che garantiscono una maggiore trasparenza e celerità nell'accesso all'intervento pubblico.

Art. 9.
(Incompatibilità delle cariche).

      1. I soggetti che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi tre anni cariche politico-istituzionali, a qualsiasi livello, non possono assumere cariche negli enti e negli organismi consultivi tecnici e artistici del settore dello spettacolo dal vivo.
      2. I compensi per le cariche e le deleghe di nomina politica negli enti ed organismi di cui al comma 1 sono stabiliti nella cifra massima di 30.000 euro annui.

Art. 10.
(Delega al Governo per interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) detassazione di almeno il 50 per cento degli utili reinvestiti in nuovi progetti artistici, nella formazione, nel recupero di spazi e nell'innovazione tecnologica;

          b) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e femminili, che presentano caratteri di originalità e d'innovazione;

          c) estensione dell'istituto delle erogazioni liberali a tutte le attività dello spettacolo dal vivo;

          d) introduzione di un regime di detassazione degli utili reinvestiti da parte di soggetti privati non del settore che investono nello spettacolo dal vivo;

          e) agevolazioni fiscali e detraibilità delle spese di vitto e di alloggio sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo dai professionisti del settore.

      3. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      4. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Introduzione dell'articolo 25-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore per lo spettacolo dal vivo).

      1. Dopo l'articolo 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

      «Art. 25-bis. - 1. Per le opere attinenti lo spettacolo dal vivo, dopo il settantesimo anno solare dalla morte dell'autore, o dell'ultimo coautore, i diritti di utilizzazione economica dell'opera sono impiegati a integrazione, e non a compensazione, della quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, spettante allo spettacolo dal vivo.
      2. Limitatamente alle compagnie che operano nel settore dello spettacolo del vivo, dopo il settantesimo anno solare dalla morte dell'autore, o dell'ultimo coautore, non è dovuta la corresponsione dei diritti di utilizzazione dell'opera».

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, stabiliti nella misura di 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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