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PDL 88

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 88



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Disposizioni in favore delle bande musicali

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Si definisce «banda musicale» un'orchestra priva degli strumenti ad arco, formata quindi esclusivamente da fiati e percussioni. L'assenza degli archi è compensata dall'impiego di strumenti a fiato, normalmente estranei all'orchestra sinfonica, come i flicorni, o dall'uso massiccio di strumenti a fiato costruiti in diversi «tagli», come vari tipi di clarinetto e di sassofono. La banda, come insieme di fiati non professionale, legato quindi alla musica amatoriale e alle manifestazioni folcloriche, rappresenta un festoso momento di aggregazione per le popolazioni, sia di piccoli centri che di grandi città. Nel primo caso basti pensare alle numerose feste locali, mentre nel secondo caso non è raro che durante i festeggiamenti di quartieri, circoscrizioni o eventi religiosi si senta il piacevole frastuono delle bande che attraversano le strade.
      La tradizione bandistica del nostro Paese ha goduto del favore di molti tra i nomi più famosi dell'ottocento, come Giuseppe Verdi e altri autori che hanno ricoperto il ruolo di maestro di banda e hanno composto per le bande. La banda ha avuto un ruolo importante anche nella storia dell'opera, soprattutto a partire dall'ottocento, talvolta presente sulla scena, ma più spesso impiegata come seconda orchestra dietro le quinte, con effetto di musica di scena. All'epoca di Verdi la prassi era di scrivere i passi operistici per banda su due pentagrammi, senza strumentazione. La distribuzione delle parti spettava al maestro di banda.
      Sviluppi rilevanti nel modo di concepire la composizione per banda si sono avuti nel corso della seconda metà del novecento, mentre oggi assistiamo ad un inesorabile declino della tradizione bandistica, legato purtroppo alla mancanza di una legge che la tuteli.
      La presente proposta di legge vuole quindi essere un primo passo verso la promozione e la valorizzazione delle bande musicali, attraverso la creazione di un apposito Fondo, che servirà anche a cofinanziare sia programmi per la formazione, la crescita e il perfezionamento di figure professionali, sia la promozione di scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici. Sono inoltre introdotte agevolazioni fiscali a sostegno delle attività delle bande musicali.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge riconosce e tutela la libertà artistica delle bande musicali ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, in considerazione del loro valore sociale, culturale e formativo, nonché come espressioni delle comunità locali, promuovendone, altresì, lo sviluppo, nel rispetto della loro autonomia.

Art. 2.
(Consulta nazionale per le bande musicali).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, e composta da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di associazioni bandistiche legalmente costituite.
      2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:

          a) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

          b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero nelle materie di interesse;

          c) attribuire la qualifica di «associazione banda musicale» ai sensi dell'articolo 3;

          d) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali e dalle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, anche in collaborazione con gli enti locali;

          e) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

          f) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annuale del Fondo di cui all'articolo 4;

          g) stabilire, per quanto di competenza, le norme di attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente costituite, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all'articolo 3;

          h) certificare le modalità di appartenenza delle «associazioni bande musicali» alle varie categorie, sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento attuativo;

          i) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;

          l) favorire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani.

Art. 3.
(Associazione banda musicale).

      1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta, su richiesta dell'associazione interessata.
      2. La Consulta, entro quattro mesi dalla sua costituzione, determina i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, secondo i criteri generali di cui al comma 3.
      3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l'associazione interessata deve:

          a) essere costituita da esecutori su strumenti a fiato e a percussione;

          b) avere uno statuto rispondente ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;

          c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.

      4. L'attribuzione della qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime modalità di cui al comma 1.
      5. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le associazioni bande musicali sono riconosciute anche alle associazioni o alle federazioni bandistiche legalmente costituite e senza fini di lucro.

Art. 4.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali).

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato «Fondo».
      2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la quota, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
      4. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate altresì le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali, assicurando:

          a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese d'impianto o di funzionamento delle medesime associazioni;

          b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati organizzati dalle associazioni o dalle federazioni bandistiche riconosciute dalla Consulta, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

      5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.

Art. 5.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

      «l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali».

      2. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

      «o-ter) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di associazioni bande musicali».

      3. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a carico dei medesimi soggetti.
      4. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni di associazioni bandistiche, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
      5. Sui contributi corrisposti ad associazioni bande musicali da enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
      6. L'imposta sul valore aggiunto è applicata con l'aliquota del 4 per cento per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura necessaria per l'attività e il funzionamento delle bande musicali e delle associazioni o delle federazioni bandistiche di cui all'articolo 3.
      7. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato ad associazioni bande musicali o alle federazioni di associazioni bandistiche sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.
      8. Le associazioni bande musicali sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con i direttori, gli insegnanti e i collaboratori di sezione delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.
      2. Una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane o da Paesi stranieri.

Art. 7.
(Cofinanziamento di attività e di programmi regionali di formazione professionale).

      1. Una quota non superiore al 30 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento delle attività e dei programmi svolti dalle regioni, in concorso con le federazioni di associazioni bandistiche, per la formazione, la crescita e il perfezionamento di figure professionali atte all'avvio e al consolidamento della pratica strumentale o coreografica dell'area bandistica e per la formazione dei direttori di banda.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.


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