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PDL 1057

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1057



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LOVELLI, FASSINO, BOBBA, DAMIANO, MELANDRI, TULLO, META, MARTELLA, BARBI, BOCCUZZI, CALGARO, ESPOSITO, FIORIO, LUCÀ, GIORGIO MERLO, ANDREA ORLANDO, RAMPI, ROSSA, ROSSOMANDO, ZUNINO

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto

Presentata il 15 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Due dei pilastri su cui deve poggiare la politica economica nazionale sono l'apertura alla concorrenza dei mercati protetti e la tutela dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, con l'obiettivo di ridurre le rendite monopolistiche e corporative, di migliorare la qualità e il prezzo dei servizi, di assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli stessi ai cittadini, nonché di promuovere gli investimenti e la crescita economica. I servizi, infatti, diversamente dal passato, rappresentano oggi il vero motore dell'economia: incidono intorno al 70-85 per cento sul prodotto interno lordo (PIL) complessivo e contribuiscono all'80-95 per cento della crescita. Rilanciare i servizi richiede, quindi, di mettere in moto un circolo virtuoso: più concorrenza, maggiore produttività, prezzi più bassi, migliore qualità, crescita dei consumi, nuovi posti di lavoro.
      Per far funzionare al meglio i mercati gradualmente aperti alla concorrenza è essenziale il ruolo delle autorità di regolazione, che devono essere dotate di un alto livello di indipendenza, di autonomia e di capacità tecnica ed essere in grado di agire in modo efficace e trasparente. Il sistema attualmente operante risulta inadeguato perché è incompleto nel campo dei servizi a rete; esso, infatti, riguarda solo il settore delle comunicazioni elettroniche e quello dell'energia elettrica e del gas, nei quali operano, rispettivamente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; ne restano quindi esclusi il settore dei trasporti (aereo, autostradale, ferroviario e marittimo), i servizi idrici e i servizi postali. Ciò determina un'evidente disparità dei livelli di tutela assicurati ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, tra i casi in cui i loro diritti e interessi sono saldamente presidiati da autorità indipendenti di regolazione e controllo e i casi in cui essi rimangono di fatto alla mercé di monopolisti pubblici e privati, perché mancano strumenti effettivi di disciplina e di vigilanza pubbliche. A maggior ragione l'esigenza di aprire alla concorrenza settori come quello ferroviario e del trasporto pubblico locale richiede che la tutela dei cittadini, e in particolare degli utenti pendolari, sia garantita da autorità dotate di effettiva possibilità di intervento.
      Sulla base di queste premesse - rifacendosi in gran parte al disegno di legge atto Senato n. 1268 della XV legislatura, d'iniziativa del Governo Prodi - la presente proposta di legge interviene in materia di Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto con competenze di regolazione economica estese ai settori aereo, autostradale, ferroviario e marittimo, fermi restando i poteri di indirizzo e di programmazione nel settore, le scelte in materia di investimento delle risorse pubbliche, le prerogative di stipula di convenzioni e di contratti, le funzioni di tutela della sicurezza spettanti al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      La proposta di una sede dell'Autorità nelle città di Torino e di Genova discende dall'importanza delle macroaree piemontese e ligure dal punto di vista degli insediamenti industriali, dei servizi, dei centri universitari, di formazione e ricerca legati al trasporto, dalla loro collocazione dentro ai grandi corridoi strategici europei dei traffici e delle comunicazioni, il corridoio 5 Lisbona-Kiev e il corridoio 24 Genova-Rotterdam, dall'esistenza di grandi infrastrutture marittime (il sistema dei porti liguri), stradali, ferroviarie e aeroportuali, già molto integrate tra di loro e piattaforme logistiche naturali per il nord Italia e l'Europa.
      La candidatura congiunta delle due città, sostenuta dalle regioni Piemonte e Liguria, rappresenta un punto di forza perché consente di mettere in campo competenze ed esperienze relative a tutte le modalità di trasporto nonché di articolare sul territorio nazionale le sedi dell'Autorità secondo criteri oggettivi di vocazione territoriale.
      L'articolo 1 provvede ad istituire l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.
      All'Autorità spettano tutti i compiti di regolazione economica nel settore al fine di garantire e di promuovere lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei vari comparti; condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto; adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale.
      Il comma 2 detta apposite disposizioni per il settore dei trasporti, stabilendo in particolare che sono soggetti a regolazione da un lato le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari, e dall'altro, i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di concorrenza, modale o intermodale, effettiva e in cui i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza sono reputati non sufficienti a garantire la salvaguardia dell'interesse dei consumatori, secondo le specificazioni riportate al comma 4. Il comma 3 disciplina le procedure per l'individuazione dei servizi di trasporto e gli usi delle infrastrutture per i quali la regolazione economica non risulta più necessaria e quelli per i quali, all'opposto, risulta necessaria introdurla.
      Il comma 6 specifica che rimangono ferme le competenze spettanti, a livello statale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e, in particolare: le funzioni di indirizzo politico, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici, di tutela della sicurezza, comprese le funzioni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico, il rilascio dei titoli abilitativi. Le funzioni di regolazione invece sono integralmente trasferite all'Autorità. Nel rispetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'Autorità può formulare altresì pareri in materia di apertura al mercato dei servizi di trasporto pubblico locale.
      L'articolo prevede, inoltre, le opportune disposizioni organizzative in materia di personale e di risorse idonee a garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità sono fronteggiati mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dai gestori dei servizi regolati.
      L'articolo 2 individua specificamente le funzioni e i poteri dell'Autorità per i servizi e le infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
      Innanzitutto, l'Autorità assicura che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati per i soggetti esercenti i servizi rispettino i princìpi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione per la salute degli addetti.
      L'Autorità formula proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; emana altresì direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico.
      L'Autorità vigila sulla diffusione di condotte in danno dei clienti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza; garantisce un livello adeguato di protezione dei clienti e dei consumatori nei confronti dei fornitori, anche promuovendo la varietà delle offerte e la semplificazione degli adempimenti richiesti ai clienti e ai consumatori; verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza.
      L'Autorità adotta misure e verifica che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti, e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; si precisa, peraltro, che ove le tariffe riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze. In questo quadro, l'Autorità promuove altresì la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione dei clienti e dei consumatori.
      Il comma 2 individua specificamente i poteri dell'Autorità. Tra questi, l'Autorità esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni; propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, anche valutando gli oneri per gli obblighi di servizio pubblico. L'Autorità determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili, e vigila sul rispetto degli stessi; determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto; ove opportuno, applicando il principio di proporzionalità e le norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza.
      L'Autorità disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le relative sanzioni.
      L'Autorità stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore dei clienti e dei consumatori in caso di inadempimento; controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate; esercita poteri di controllo; valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dai clienti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze; favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti. È, infine, disciplinata la potestà sanzionatoria dell'Autorità, con l'ulteriore puntualizzazione che gli introiti delle sanzioni sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.
      L'articolo 3 disciplina la composizione del collegio dell'Autorità e le modalità di designazione e di nomina. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, al termine di un'apposita procedura che prevede la pubblicità delle candidature e il necessario coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono parere vincolante a maggioranza dei due terzi. La norma definisce i requisiti soggettivi e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché lo status dei membri componenti, impedendo il passaggio senza soluzione di continuità tra la carriera politica e il rinnovo del mandato in altra autorità. Sono altresì introdotte regole sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato, ponendo così fine ad una grave lacuna e asimmetria della disciplina vigente.
      L'articolo 4 disciplina l'organizzazione dell'Autorità, stabilendo che essa ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. In materia di organizzazione interna, si distinguono le funzioni di indirizzo e di controllo del collegio dai compiti gestionali dell'amministrazione, al cui vertice è preposto il segretario generale. Al fine di valorizzare le professionalità interne, si prevede che il segretario generale sia nominato dal collegio tra i dirigenti in servizio presso l'Autorità da almeno due anni. Il capo di gabinetto invece, ove istituito su autonoma scelta dell'Autorità, è organo fiduciario del collegio ed è preposto ai rapporti dello stesso con gli uffici e i servizi e alle relazioni esterne di carattere istituzionale. Al comma 4 si consolida il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, con particolare riguardo ai procedimenti contenziosi e sanzionatori, la cui osservanza è rimessa all'autonomia regolamentare dell'Autorità.
      L'articolo 5 detta i princìpi in materia di procedimenti e di atti dell'Autorità, regolandone la pubblicazione e stabilendo che l'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti generali, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. In base al comma 2, i regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti. Inoltre, è introdotto l'obbligo di revisione periodica della regolazione. Con riguardo ai procedimenti contenziosi e sanzionatori, si rafforzano le garanzie procedurali rispetto alla disciplina generale della legge 7 agosto 1990, n. 241, imponendo l'obbligo del contraddittorio.
      L'articolo 6 disciplina i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità, prevedendo che essi possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, con competenza territorialmente concentrata nel tribunale amministrativo regionale del Lazio.
      L'articolo 7 riguarda i rapporti istituzionali dell'Autorità. Essa riferisce al Parlamento sui risultati dell'attività svolta presentando una relazione annuale. È inoltre disciplinata la partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali che riuniscono le varie Autorità nazionali di regolamentazione e di vigilanza.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto).

      1. È istituita, con sede nelle città di Torino e di Genova, l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto, di seguito denominata «Autorità», con compiti di regolazione nel settore dei trasporti. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

          a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;

          b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

          c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

          d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

      2. Il settore dei trasporti nel quale si esplicano le funzioni dell'Autorità ai sensi della presente legge comprende:

          a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;

          b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

      3. Tenuto conto dei processi in corso di apertura alla concorrenza dei mercati dei servizi di trasporto di cui al comma 2, lettera b), e degli usi infrastrutturali di cui al medesimo comma 2, lettera a), e considerato l'interesse a che la regolamentazione non ecceda quanto strettamente necessario a promuovere condizioni concorrenziali e la tutela degli utenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentite l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché, per quanto di competenza, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità non superiore a cinque anni sono indicati all'Autorità i servizi di trasporto e gli usi infrastrutturali per i quali la regolazione economica non risulta più necessaria e quelli per i quali risulta necessaria introdurla.
      4. Sono sottoposti a regolazione economica da parte dell'Autorità gli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera a), e, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i seguenti servizi di trasporto:

          a) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, nonché servizi di trasporto ferroviario con riguardo all'assegnazione della capacità ferroviaria e dei servizi accessori e complementari;

          b) servizi di trasporto aereo di linea operanti in regime di oneri di servizio pubblico o comunque sovvenzionati con risorse pubbliche;

          c) servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all'Unione europea, disciplinati da accordi bilaterali di traffico;

          d) servizi di navigazione sovvenzionata di cabotaggio marittimo.

      5. L'Autorità vigila sull'allocazione degli slot aeroportuali negli aeroporti coordinati o pienamente coordinati ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni.
      6. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali, nonché, nei casi di competenza concorrente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della difesa. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 2 sono trasferite all'Autorità.
      7. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 200 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui quali l'Autorità esercita le proprie competenze ai sensi del comma 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
      8. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e l'Autorità, è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore in conformità al principio e criterio direttivo di assicurare la coerenza con le funzioni attribuite all'Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione o la privatizzazione di enti e di strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.
      9. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettere a) e b), in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità di cui al citato articolo 4, comma 5, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio ai sensi dell'articolo 3. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.
      10. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 7 e all'effettiva riscossione delle entrate di cui al comma 9, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

Art. 2.
(Funzioni e poteri dell'Autorità).

      1. Nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

          a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i princìpi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;

          b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

          c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

          d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;

          e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

          f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

          g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;

          h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

      2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

          a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

          b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

          c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

          d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

          e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;

          f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

          g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

          h) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

          i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

          l) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;

          m) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

          n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

          o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

          p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

          q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

          r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

          s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

          t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);

          u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

          v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

      3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nei limiti di cui all'articolo 18 della medesima legge, e successive modificazioni. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di composizione del collegio dell'Autorità).

      1. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.       2. Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, al termine della procedura di cui al comma 3.
      3. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate.
      4. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Autorità, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.
      5. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
      6. Per l'intera durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell'Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che ha violato tale divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I valori delle predette sanzioni sono rivalutati, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
      7. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Con apposito regolamento, l'Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Autorità).

      1. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
      2. Nelle materie inerenti l'organizzazione interna dell'Autorità, il collegio svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati.
      3. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna dell'Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio da almeno due anni e per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'Autorità.
      4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l'organizzazione interna dell'Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l'Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni.
      5. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie individuate ai sensi del comma 9 dell'articolo 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni per il finanziamento a carico degli operatori e del mercato, compresi i termini per il versamento e gli strumenti di controllo sulla efficienza della gestione a disposizione degli operatori e del mercato, sono fissati con propria deliberazione dall'Autorità. La suddetta deliberazione è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni di cui al presente comma diventano esecutive. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
      6. Con proprio regolamento, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
      7. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica della stessa Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7 dell'articolo 1, l'Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita al comma 7 dell'articolo 1, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate.
      8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotta i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie a sua disposizione.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di procedimenti e di atti dell'Autorità).

      1. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall'Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito internet della stessa Autorità. L'Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell'Autorità.
      2. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell'Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti.
      3. L'Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare, al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. L'Autorità può altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali è redatto verbale. L'Autorità rende pubblici mediante il proprio sito internet i risultati delle consultazioni svolte, fatta salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.
      4. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
      5. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata.
      6. L'Autorità può promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati.
      7. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall'autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Restano salve le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
      8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità).

      1. Ogni controversia avente ad oggetto atti e provvedimenti dell'Autorità è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. I giudizi di cui al presente comma rientrano tra quelli di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In tali giudizi l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Autorità, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni.
      2. È fatto salvo il foro del pubblico impiego di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e alle relative controversie non si applica quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
      3. Restano ferme le eccezioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nel settore finanziario, assicurativo e della previdenza complementare.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di rapporti istituzionali).

      1. L'Autorità riferisce al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che illustra, tra l'altro, l'andamento delle entrate in applicazione del meccanismo di autofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 9.
      2. L'Autorità può presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento dei suoi obiettivi.
      3. L'Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. L'Autorità è l'unico soggetto designato a partecipare alle reti e agli organismi comunitari, europei e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di competenza. La designazione dei soggetti partecipanti ai gruppi di consultazione del Consiglio dell'Unione europea spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, può farsi assistere o sostituire da organi tecnici.
      4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
      5. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni, l'Autorità può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati all'Autorità.


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