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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1140 |
1) un contributo annuale per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi, destinato all'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione di opere di potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni (articolo 3);
2) un contributo unico, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi per le spese di ripristino di agrumeti abbandonati, destinato alla manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, effettuata mediante realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, messa a dimora o ripristino di alberi a foglie persistenti sviluppati a forma di alta spalliera per costituire frangivento (articolo 4).
L'articolo 5 prevede che i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi registrate ai sensi della normativa comunitaria o alle quali è stata accordata una protezione in via transitoria a livello nazionale, predispongano un progetto volto ad ampliare le aree di produzione tutelata di qualità, a individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque e a favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessati, i consorzi di tutela effettueranno inoltre un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi per il ripristino colturale. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma 1 predisposti dai consorzi situati nel proprio territorio.
L'articolo 6 stabilisce che gli interventi sopra descritti sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, le note esigenze di bilancio hanno indotto la Commissione Agricoltura ad ipotizzare, nel testo elaborato nella precedente legislatura, un impegno certamente inferiore alle esigenze, ma in ogni caso suscettibile di successivi incrementi. L'articolo 7 prevede infatti l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito fondo con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, che potrà eventualmente essere rifinanziato in sede di legge finanziaria annuale. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione destinataria dei finanziamenti determina successivamente l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni facenti parte del proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui agli articoli 3 e 4. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi. Il comune, entro il limite dei finanziamenti ricevuti, provvede all'assegnazione e all'erogazione dei contributi a coloro che ne fanno domanda secondo modalità e tempi stabiliti dalla regione di appartenenza. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata fatta richiesta, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nelle domande.
In base all'articolo 8, i comuni provvedono a controllare l'effettiva e puntuale realizzazione, da parte degli assegnatari dei contributi, degli interventi indicati nella domanda di contributo. Nel caso in cui gli interventi siano stati realizzati in modo parziale o carente, si applica una sanzione pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati e il proprietario o il conduttore è escluso dall'assegnazione dei contributi per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. Nel caso in cui gli interventi indicati nella domanda non siano stati affatto realizzati, si applica una sanzione pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, salva diversa determinazione della regione e il proprietario o il conduttore sono definitivamente esclusi dall'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge. È infine demandata alle regioni la definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli, per l'applicazione delle sanzioni e per il reimpiego delle somme derivanti dalle sanzioni medesime alla realizzazione delle finalità della legge.
L'articolo 9 provvede, infine, alla copertura finanziaria della legge, attraverso una riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
In conclusione, auspichiamo che la Camera dei deputati voglia portare finalmente a compimento un lavoro che ha visto impegnate le forze politiche nelle ultime due legislature, con l'unanime intento di contribuire a salvare un piccolo mondo fatto di fatica e di sopravvivenza, quasi al crepuscolo dopo una lunga storia di operosità e di vita.
1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, tenendo conto, in particolare, delle produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e successive modificazioni.
1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2 è concesso, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia di cui al comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.
1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2 è concesso, a decorrere dall'anno 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese per il ripristino di funzionalità degli agrumeti abbandonati di cui al comma 1 riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di
castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, messa a dimora o ripristino di alberi a foglie persistenti sviluppati a forma di alta spalliera per costituire frangivento.
3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi registrate ai sensi della normativa comunitaria vigente o alle quali è stata accordata una protezione in via transitoria a livello nazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, predispongono un progetto volto a:
a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;
b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.
2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessati, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi per il ripristino colturale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva
la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma 1 predisposti dai consorzi di tutela situati nel proprio territorio.
1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del fondo di cui al comma 1.
4. Ciascuna regione destinataria dei finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo determina l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni di cui all'articolo 2 facenti parte del proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'am
montare delle risorse da destinare ai contributi di cui agli articoli 3 e 4. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi.
5. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al comune nel quale gli agrumeti sono situati entro il 31 maggio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o al titolo di locazione, fitto o conduzione, la consistenza catastale, con indicazione delle particelle coltivate ad agrumeto, il numero degli alberi di agrumi per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica.
6. Il comune, entro il limite dei finanziamenti di cui al comma 4, provvede all'assegnazione e all'erogazione dei contributi secondo modalità e tempi stabiliti dalla regione di appartenenza. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi di cui agli articoli 3 e 4, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata fatta richiesta, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nelle domande valide presentate entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo.
1. I comuni provvedono a controllare l'effettiva e puntuale realizzazione, da parte degli assegnatari dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, degli interventi indicati nella domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
2. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4, realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una
sanzione pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il comune esclude il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente dall'assegnazione dei citati contributi per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.
3. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, salvo diversa determinazione della regione. Il comune esclude in via definitiva il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente dall'assegnazione dei citati contributi.
4. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
5. I comuni provvedono ad applicare le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 2 e 3, e destinano le somme da esse derivanti alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo modalità determinate dalla regione di appartenenza.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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