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PDL 1297

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1297



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti

Presentata il 13 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella scorsa legislatura il Governo presieduto da Romano Prodi si è impegnato in un lungo lavoro di concertazione con le parti sociali sui temi della previdenza, lavoro e competitività, che si è tradotto nel Protocollo del 23 luglio 2007 - cosiddetto «Protocollo Welfare» - e nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, che di quell'intesa rappresenta l'attuazione legislativa.
      L'approvazione del Protocollo è stata, dunque, frutto di un lungo e laborioso lavoro, che ha visto anche la partecipazione attiva di milioni di lavoratori, non solo tramite la convocazione di assemblee e dibattiti nei luoghi di lavoro, ma anche attraverso una consultazione che ha visto la partecipazione di migliaia di lavoratori che su quella proposta si sono espressi direttamente.
      L'attuazione integrale del Protocollo citato prevede l'emanazione di una serie di norme che costituiscono parte integrante della presente proposta di legge.
      Tra le misure di cui ancora mancano le norme attuative vi è il delicato problema dei lavori usuranti, per il quale il Protocollo Welfare prevede il conferimento di una delega legislativa, alla quale il Governo avrebbe dovuto dare attuazione entro il 31 maggio di quest'anno.
      Il tema dell'individuazione dei lavori usuranti si è protratto per molti anni, con normazioni parziali e provvisorie, che hanno di fatto rinviato la soluzione del problema con inevitabili conseguenze di sostanziale iniquità nei confronti di quella platea di lavoratori che maggiormente sopportano il carico fisico e psichico di lavori logoranti e, spesso, rischiosi.
      È di tutta evidenza come il protrarsi della mancata individuazione di tali lavori rappresenti un'ingiustificata inadempienza, tanto più alla luce delle innovazioni in materia di innalzamento generalizzato dell'età per l'accesso alla pensione, che per queste categorie di lavoratori comporterebbero una vera e propria beffa.
      Tutto ciò spiega l'approccio complessivo che ha caratterizzato la trattativa che ha portato alla sigla del Protocollo Welfare e l'impegno assunto dal Governo Prodi di addivenire in tempi molto ravvicinati (tre mesi, estensibili a cinque) alla suddetta definizione.
      In coerenza con lo spirito e con la lettera del Protocollo del 23 luglio 2007, nonché in conformità con i princìpi e criteri direttivi individuati dalla delega legislativa, indicata dalla citata legge n. 247 del 2007, la presente proposta di legge ripropone il testo dello schema di decreto legislativo che il Governo Prodi trasmise alle Camere sul finire del mese del marzo scorso.
      L'articolo 1, comma 1, individua la platea dei destinatari del beneficio. Tali soggetti sono:

          a) gli addetti ai lavori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 (tali lavori sono: «lavori in galleria, cava o miniera», «lavori nelle cave», «lavori nelle gallerie», «lavori in cassoni ad aria compressa», «lavori svolti dai palombari», «lavori ad alte temperature», «lavorazione del vetro cavo», «lavori espletati in spazi ristretti», «lavori di asportazione dell'amianto»);

          b) i lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

          c) gli addetti alla cosiddetta «linea catena», con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o di controllo computerizzato;

          d) i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

      Il comma 2 stabilisce la modulazione dell'anticipo della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti, nei vari periodi temporali, dalle tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007, che si riferiscono alla generalità dei lavoratori dipendenti.
      Evidentemente, tale beneficio non è riferibile ai lavoratori che godono fin d'ora di regimi di accesso al pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (si veda, ad esempio, quanto previsto per il personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco). Pertanto, al comma 7 è stabilita la non cumulabilità delle misure previste dalla presente proposta di legge con quelle di cui ai citati regimi speciali pensionistici anticipati, la cui armonizzazione con l'assicurazione generale obbligatoria è rimessa ad una delega ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima legge n. 247 del 2007.
      A regime, ovverosia a decorrere dal 2013, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'età anagrafica inferiore di tre anni e al raggiungimento di una «quota» - data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva - inferiore di un valore pari a tre. Sostanzialmente, per gli addetti ad attività usuranti la pensione sarà quindi conseguibile al raggiungimento di quota 94 (invece di 97) e ad un'età di 58 anni (invece di 61).
      In via transitoria, e cioè per il periodo di maturazione dei requisiti che va dal 2008 al 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti varia invece tra i due e i tre anni in riferimento all'età anagrafica e tra i valori di uno e di due in relazione alla «quota».
      In particolare, è disposto che i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1o luglio 2009.
      Poiché tra le categorie dei beneficiari della presente proposta di legge solo quella relativa ai lavoratori che svolgono lavoro notturno risulta particolarmente sensibile a un ulteriore parametro di usura (le notti effettive lavorate nel corso dell'anno, dipendenti dalla turnistica adottata nello specifico luogo di lavoro), il comma 3 prevede che la predetta riduzione del requisito di età anagrafica non può comunque superare i dodici mesi per coloro che svolgono un numero di giorni lavorativi notturni all'anno compreso tra 64 e 71 e i ventiquattro mesi per coloro che lavorano per un numero di notti annue compreso tra 72 e 77. Il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è dunque accordato solo a coloro che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno.
      Il comma 4 stabilisce anche che, qualora la storia del lavoratore sia caratterizzata dalla compresenza dello svolgimento di attività usuranti di diverso tipo, per definire l'intensità del beneficio pensionistico da applicare è seguito il criterio della prevalenza. Si applicano, cioè, le disposizioni di attenuazione del beneficio solo se, ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo necessario per l'accesso al beneficio stesso, il lavoro notturno inferiore a 78 notti è stato svolto per un periodo pari o superiore alla metà del predetto periodo minimo.
      Secondo quanto già definito dalla legge n. 247 del 2007, l'anticipo pensionistico è concesso (comma 5) a condizione che il lavoratore abbia svolto regolarmente e continuativamente le attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e, a regime, alla metà della vita lavorativa complessiva. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato i requisiti di permanenza nelle attività usuranti sono riferiti a periodi di effettivo svolgimento di tali attività (comma 6) e sono comunque fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria (comma 7). Peraltro, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni della presente proposta di legge.
      L'articolo 2 disciplina le modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e definisce la documentazione necessaria a provare l'esecuzione dei lavori usuranti.
      Per un'efficiente ed ordinata gestione delle richieste di accesso al beneficio, è previsto che i lavoratori interessati trasmettano la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1o marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento fino a tre mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio. Nel primo anno di applicazione della legge, il termine per la presentazione della domanda e della relativa documentazione è fissato al 30 settembre.
      Fermo restando che, a regime, è previsto un sistema di rilevazione automatica - secondo quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 4 - dello svolgimento, da parte del lavoratore, dei lavori faticosi e pesanti, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta la completa dimostrazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento.
      Il sistema di prova della qualità e del periodo di espletamento delle attività lavorative svolte si basa sulla presentazione di una documentazione costituita di elementi quali il libro matricola, il libretto di lavoro, i contratti collettivi, gli ordini di servizio, gli schemi di turnazione del personale, i registri delle presenze, la documentazione medico-sanitaria, il documento di valutazione del rischio eccetera. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore tutta la predetta documentazione.
      Le disposizioni sanzionatorie (articolo 3) in caso di erogazione di benefìci previdenziali conseguiti utilizzando dichiarazioni non veritiere sono formulate in modo da evitare fenomeni di collusione tra datore di lavoro e lavoratore qualora abbiano interessi convergenti nel favorire un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa del dipendente.
      Pertanto, chi abbia fornito tali false dichiarazioni - nella maggior parte dei casi, rilasciate dal datore di lavoro - è tenuto al versamento agli istituti previdenziali del doppio delle somme corrisposte. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni urgenti in materia di ripetizione dell'indebito.
      Al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli enti previdenziali è demandato il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione che sono alla base del riconoscimento dell'esecuzione dei lavori usuranti.
      L'articolo 4 prevede l'adozione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenente le necessarie norme di dettaglio per l'attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge.
      In particolare, con il predetto regolamento sono previste:

          a) l'istituzione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di un'apposita commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 5 e con compiti consultivi per gli enti previdenziali ai fini della specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo per la concessione del beneficio;

          b) la disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione necessaria per la concessione del beneficio, con particolare riferimento all'accertamento delle attività alla cosiddetta «linea catena»;

          c) la predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli enti previdenziali;

          d) le modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;

          e) le disposizioni relative alla rilevazione automatica delle attività usuranti per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008;

          f) le forme e le modalità di collaborazione tra gli enti previdenziali.

      Con l'articolo 5 è previsto, come clausola di salvaguardia del rispetto dei limiti di spesa previsti all'articolo 7, un meccanismo di differimento della decorrenza dei trattamenti qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alla copertura finanziaria a disposizione.
      L'articolo 6 rafforza gli obblighi di comunicazione - a carico del datore di lavoro - alla direzione provinciale del lavoro in materia di esecuzione di lavoro notturno e di lavori che utilizzano la cosiddetta «linea catena».
      Infine, l'articolo 7 concerne i profili finanziari del provvedimento. Agli oneri, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di un fondo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Lavoratori addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti).

      1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui al citato articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge n. 243 del 2004, come modificato dal citato articolo 1 della legge n. 247 del 2007, al raggiungimento dei requisiti indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo:

          a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

          b) lavoratori notturni, come di seguito definiti ai soli fini del presente articolo, compresi nelle seguenti categorie:

              1) lavoratori impegnati in lavori a turni, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2003, per almeno 6 ore nel predetto periodo notturno e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1o luglio 2009;

              2) al di fuori dei casi di cui al numero 1) della presente lettera, lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per almeno 3 ore dalle ore 24 alle ore 5, per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo;

          c) lavoratori alle dipendenze di imprese, per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsti dall'elenco di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, ai quali si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

          d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

      2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, a decorrere dal 2013 i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e una somma di età anagrafica e di anzianità contributiva inferiore di tre rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima tabella B. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori dipendenti di cui al citato comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti in termini sia di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sia di età anagrafica rispetto a quelli indicati per i lavoratori dipendenti, per il medesimo periodo, nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 243 del 2004, come rispettivamente sostituita e introdotta dalla citata legge n. 247 del 2007:

          a) per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, con un'età anagrafica inferiore di un anno rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta tabella A. In via transitoria, i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato di cui alla presente lettera nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1o luglio dell'anno successivo;

          b) per il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta tabella B e con una somma di età anagrafica e di anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima tabella B;

          c) per l'anno 2010, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta tabella B e con una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di uno rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima tabella B;

          d) per gli anni 2011 e 2012, con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta tabella B e con una somma di età anagrafica e di anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima tabella B.

      3. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera b), numero 1), la riduzione del requisito di età anagrafica prevista al comma 2 non può superare:

          a) dodici mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

          b) ventiquattro mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

      4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, è considerata, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 5 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla citata lettera b). Per i lavoratori di cui al comma 3 che hanno svolto nel periodo di tempo minimo di cui al comma 5 anche una o più delle attività di cui alle lettere a), b), per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 solo se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo di cui al comma 5 le attività specificate al comma 3 sono svolte per un periodo pari o superiore alla metà del predetto periodo minimo.
      5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai lavoratori che hanno svolto regolarmente e continuativamente una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

          a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

          b) alla metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di cui alla lettera a).

      6. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti agevolati di cui ai commi 2 e 3, i requisiti di permanenza di cui ai commi 1, 4 e 5 nelle attività indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 sono riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle predette attività e non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa ai sensi delle disposizioni vigenti.
      7. Sono fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.

Art. 2.
(Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione).

      1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, i lavoratori interessati, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, devono trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1o marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati di cui al citato articolo 1. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal presente comma comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti:

          a) per un ritardo della presentazione compreso in un mese oltre il termine previsto, il differimento di un mese dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio;

          b) per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi oltre il termine previsto, il differimento di due mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio;

          c) per un ritardo della presentazione di tre mesi e oltre rispetto al termine previsto, il differimento di tre mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio.

      2. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4, viene prevista la rilevazione automatica, ai sensi di quanto previsto con il predetto regolamento, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1.
      3. La domanda di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta la completa dimostrazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, consistenti in:

          a) la documentazione di cui al comma 1;

          b) la busta paga;

          c) il libro matricola;

          d) il libretto di lavoro o la scheda professionale;

          e) il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale;

          f) il contratto di lavoro individuale;

          g) gli ordini di servizio, gli schemi di turnazione del personale e i registri delle presenze;

          h) la documentazione medico-sanitaria;

          i) le dichiarazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

          l) il livello di inquadramento;

          m) la carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e il certificato di idoneità alla guida;

          n) il documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

          o) altra documentazione equipollente.

      4. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 3.
      5. Nel primo anno di applicazione della presente legge, il termine di cui al comma 1 è fissato al 30 settembre.

Art. 3.
(Disposizioni sanzionatorie).

      1. Se i benefìci previdenziali di cui all'articolo 1 sono stati conseguiti utilizzando dichiarazioni non veritiere, chi ha fornito tali dichiarazioni è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.
      2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge, con particolare riferimento:

          a) all'istituzione presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un'apposita commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 5 e con compiti consultivi per gli enti previdenziali ai fini della specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b) del presente comma. Dall'istituzione e dal funzionamento della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;

          b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 3 e 5;

          c) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;

          d) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 5 del medesimo articolo 1;

          e) alle disposizioni relative alla rilevazione automatica per i periodi di lavoro decorrenti dall'anno 2008 dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 3;

          f) all'individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 5;

          g) alle forme e alle modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati e di elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavori di cui all'articolo 1, commi 1 e 3.

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7 della presente legge, la decorrenza dei trattamenti stabilita secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge individuati con il regolamento di cui all'articolo 4, della medesima legge, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Art. 6.
(Obblighi di comunicazione).

      1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1»;

          b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro».

      2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di un Fondo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

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Allegato 1
(Articolo 1, comma 1, lettera c))

Elenco

Voce
Lavorazioni
1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti eccetera
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori eccetera
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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