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PDL 1366-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1366-A



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 692)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'interno
(MARONI)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 giugno 2008

(Relatori: BRUNO, per la I Commissione;
BONGIORNO, per la II Commissione)


NOTA:    Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1366. Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 7 luglio 2008, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1366.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1366 e rilevato che esso:

                reca misure finalizzate a rendere più efficaci gli strumenti di prevenzione e di repressione dei fenomeni delittuosi, sia attraverso l'inasprimento delle sanzioni previste, sia mediante misure organizzative e funzionali dell'apparato giudiziario, delle forze di pubblica sicurezza e dei poteri pubblici di natura territoriale;

                contiene, anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso del procedimento di conversione al Senato, alcune disposizioni che prevedono l'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi (ad esempio gli articoli 7, comma 2, e 8, comma 1-bis, affidano a successivi decreti ministeriali la definizione di taluni aspetti della disciplina da essi introdotta) la cui portata potrebbe risultare non pienamente rispondente al canone di «immediata applicabilità» delle misure contenute nei decreti legge, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                reca altresì una disposizione, all'articolo 12-bis, che, modificando la legge 18 marzo 2008, n.48, produce retroattivamente effetti a far data dalla vigenza delle legge novellata;

                introduce, al citato articolo 6, la nuova locuzione di «sicurezza urbana», la cui definizione normativa è affidata ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, nonché, al comma 5, una forma di coordinamento fra amministratori locali in sede di conferenza, convocata dal prefetto che, come si desume dalla relazione illustrativa, è diversa dalla conferenza di servizi e non è in alcun modo tipizzata;

                modifica taluni atti normativi, ricorrendo correttamente alla tecnica della novellazione; peraltro laddove viene disposta la modifica di singole parole - discostandosi da quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), che invita ad evitare la modifica di singole parole - tale tecnica appare coerente con la finalità puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una più agevole ed immediata comprensione ed individuazione delle modifiche apportate;

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

        all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) - ove si ammette l'applicazione anche per i cittadini comunitari degli articoli 235 e 312 del codice penale, relativi all'ordine di espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato nonché alla punibilità del trasgressore di tale ordine - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento complessivo tra le citate disposizioni codicistiche e le norme del decreto legislativo n. 30 del 2007, con particolare riguardo ai contenuti dell'articolo 20 relativi ai destinatari dei provvedimenti di allontanamento ed alla punibilità di colui che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso;

        all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4 - ove si interviene nel quadro dei poteri di ordinanza attribuiti al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), prevedendo che «al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana» il sindaco possa adottare «con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se con tale locuzione ci si limiti a richiamare l'ambito dei poteri già affidati al sindaco oppure se si intenda introdurre una nuova tipologia di atti amministrativi, diversa da quella che afferisce al potere di ordinanza dei sindaci e definita con riguardo alla finalità del provvedimento ed al requisito procedurale della sua preventiva comunicazione al prefetto;

        all'articolo 7, comma 1 - ove si prevede che i piani coordinati di controllo del territorio, previsti dall'articolo 17 della legge n.128 del 2001 «determinano i rapporti di reciproca collaborazione» tra i soggetti cui sono affidati compiti di pubblica sicurezza - andrebbe valutata l'opportunità di riformulare l'articolo in esame in termini di novella al citato articolo 17, il quale, da un lato, riguarda le tre forze di polizia principali (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza), mentre la disposizione in esame si riferisce alla sola Polizia di Stato e, dall'altro, non reca riferimenti alla polizia provinciale ma alla sola polizia municipale, prevedendone peraltro la partecipazione solo previa specifica richiesta del sindaco (che invece la presente disposizione non appare contemplare);

        all'articolo 8, comma 1-bis, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione ivi prevista in termini di novella all'articolo 16-quater del decreto-legge n. 8 del 1993, nel contempo verificando l'opportunità di modificare anche la rubrica di tale articolo, che oggi fa riferimento ai soli servizi di polizia stradale della polizia municipale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

        all'articolo 2-ter, commi 7 ed 8 - ove si prevede, rispettivamente, la possibilità per il presidente di tribunale di sospendere il processo per i reati «prossimi alla prescrizione» e per quelli per i quali opera la legge del 2006 in materia di indulto, e quella dell'imputato di formulare una richiesta in senso inverso - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se a tali fattispecie siano interamente applicabili le disposizioni dei commi precedenti, in particolare, in merito alla durata della sospensione, agli effetti sulla prescrizione, ed alle conseguenze per l'azione in sede civile delle parti, valutando altresì l'opportunità di precisare la locuzione «prossimi alla prescrizione» che appare suscettibile di ingenerare incertezze interpretative;

        all'articolo 6, comma 1, «Art. 54», comma 4-bis - ove si attribuisce ad un decreto ministeriale la funzione di disciplinare «l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana» - andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la disposizione ivi prevista al fine di chiarire se i poteri affidati al sindaco, compresi quelli di cui al comma 4, possano essere comunque esercitati ovvero siano subordinati alla previa adozione del suddetto decreto, del quale non viene specificata né la natura né il termine di emanazione; analogamente valuti la Commissione l'opportunità di individuare gli elementi qualificanti relativi alla nuova definizione giuridica di «sicurezza urbana», alla cui presenza nel provvedimento sembra alludere la relazione per l'analisi tecnico-normativa, ma che attualmente viene rimessa integralmente al decreto ministeriale ivi previsto.

        Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, i deputati Duilio, Lo Moro, Occhiuto, Zaccaria esprimono il proprio dissenso in ordine alla mancata presenza nella parte dispositiva del parere di un rilievo relativo alle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, sotto il profilo del contrasto con le regole sull'omogeneità dei decreti-legge di cui all'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, approvato con modificazioni dal Senato;

            apprezzate le finalità complessive del provvedimento che è finalizzato al contrasto di fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché alla tutela della sicurezza nella circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime;

            rilevato che l'articolo 7-bis del decreto-legge, in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca, al comma 4, una norma per la copertura del piano di impiego del personale delle Forze armate, di cui al comma 2, che prevede che all'onere complessivo di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provveda con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

            preso atto della necessità di assicurare che la copertura sui fondi speciali relativamente all'accantonamento del Ministero degli esteri non pregiudichi la copertura di provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali, come stabilito dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera a) della legge n. 468 del 1978;

            attesa la necessità di garantire adeguate fonti di copertura finanziaria ai numerosi e rilevanti impegni internazionali, già assunti dallo Stato italiano in settori strategici, quali la materia ambientale, la cooperazione scientifica, tecnologica e culturale, la riduzione degli armamenti o la distruzione delle armi chimiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare una diversa modalità di copertura della norma contenuta al comma 4 dell'articolo 7-bis del decreto-legge in titolo, in modo da garantire il ripristino dei fondi necessari all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

            premesso che:

                l'articolo 7-bis reca talune disposizioni riguardanti la possibilità di fare ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio;

                in particolare, si prevede che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, sia consentito l'impiego del personale delle Forze armate, utilizzando preferibilmente i carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere;

                a tal fine, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico piano per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta, per l'utilizzo di un contingente di tale personale, non superiore a 3.000 unità, da parte dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate;

                il personale militare è posto a disposizione dei prefetti ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a luoghi e obiettivi sensibili;

                sul predetto piano, adottato sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica - cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa - e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno deve riferire alle competenti Commissioni parlamentari;

            considerato che:

                le predette disposizioni specificano che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, e ne disciplinano dettagliatamente i compiti;

                andrebbe valutata l'opportunità di precisare, all'articolo 7-bis, comma 2, che il Ministro dell'interno riferisce alle Commissioni parlamentari competenti prima dell'adozione del citato piano di impiego, conformemente a quanto previsto da analoghi provvedimenti legislativi;

                valutato infine positivamente il contenuto dell'articolo 7-bis;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

        valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare all'articolo 7-bis, comma 2, che il Ministro dell'interno riferisce alle Commissioni parlamentari competenti prima dell'adozione del piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 del medesimo articolo.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui le previsioni dell'accompagnamento alla frontiera quale modalità di esecuzione dell'espulsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non comportano nuovi o maggiori oneri;

esprime

NULLA OSTA

nel presupposto che:

            l'utilizzo, per finalità di copertura, dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010, preordinato ai sensi della vigente normativa contabile all'attuazione degli obblighi internazionali, non pregiudichi l'adempimento dei suddetti obblighi;

          il contingente di militari utilizzabili ai sensi dell'articolo 7-bis sia modulabile in misura tale da assicurare il rispetto del limite di spesa determinato dallo stesso articolo.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» (n. 1366, Governo, approvato dal Senato);

            considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), novella l'articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo, aumentando la durata massima della reclusione a sette anni, nel caso in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, e a dieci anni se l'autore del fatto è in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, disponendo altresì, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, l'innalzamento a quindici anni della durata massima della pena in caso di morte di più persone;

            considerato altresì che la lettera d) dello stesso comma 1 novella il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose, disponendo che, ove il fatto sia commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la pena massima per le lesioni gravi è pari a due anni di reclusione e quella per le lesioni gravissime ammonta a quattro anni;

            rilevato che l'articolo 4, comma 1, novella l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, disponendo, da un lato, l'aumento a sei mesi della durata dell'arresto conseguente all'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), nonché fino ad un massimo di un anno nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l), unitamente, in tale ultimo caso, alla confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato;

            rilevato inoltre che lo stesso articolo 4 del decreto-legge in esame novella anche il comma 7 dell'articolo 186 del codice della strada, introducendo, per chi rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolico, in luogo della sanzione amministrativa, la stessa sanzione penale già prevista per il conducente del quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l) e prevedendo altresì che, ove il reato sia commesso in occasione di un incidente stradale, sia prevista la confisca del veicolo;

            considerato poi che il comma 2 dell'articolo 4, modificando l'articolo 187 del codice della strada, inasprisce in modo analogo a quanto disposto dal comma 1 per la guida in stato di ebbrezza, anche le sanzioni previste a carico di chi è alla guida di veicoli sotto l'effetto di stupefacenti;

            rilevato, infine, che, nel complesso, l'intervento normativo in esame appare ispirato agli stessi principi posti alla base del disegno di legge n. 2480 che, nella scorsa legislatura, era stato approvato con ampio consenso dalla IX Commissione, ma non aveva poi concluso il proprio iter per la conclusione anticipata della legislatura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1366 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»;

            valutata l'importanza e la straordinaria necessità di introdurre disposizioni volte a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, in relazione all'incremento degli incidenti e delle relative vittime, attraverso modifiche al codice della strada e al codice penale, anche mediante l'inasprimento delle pene per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

            apprezzata la scelta di stabilire la precedenza nei ruoli d'udienza per la trattazione dei processi di maggiore allarme sociale, come i reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE


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