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PDL 1440

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1440



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Misure contro gli atti persecutori

Presentato il 2 luglio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge è stato predisposto per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, sotto forma del cosiddetto «stalking» (letteralmente: fare la posta), ossia delle molestie insistenti, fenomeno in costante aumento e in relazione al quale l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace.
      Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti persecutori che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il presente disegno di legge, potranno essere finalmente perseguiti.
      Secondo l'Osservatorio nazionale sullo stalking, le persecuzioni - che hanno per vittime soprattutto donne - in un caso su due sono ad opera di ex mariti, ex conviventi o ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento degli italiani, soprattutto donne, ne sono stati o ne sono tuttora vittime, negli anni dal 2002 al 2007.
      Da una recente ricerca risulta che, su trecento delitti commessi tra partner o ex partner, l'88 per cento ha come vittime le donne e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini preannunziati, in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e di persecuzioni.
      In altri casi, quando lo stalking è episodico e non si ripete, può essere sufficiente una misura monitoria, indicata nel presente disegno di legge nell'ammonimento orale da parte del questore.
      La crescente rilevanza del fenomeno ha indotto i legislatori di molti Paesi a intervenire definendo una nuova, apposita fattispecie di reato. Legislazioni specifiche anti-stalking, appartenenti inizialmente alla dottrina di Paesi di common law, sono state introdotte negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Nuova Zelanda e, in Europa, nel Regno Unito, in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Irlanda e in Germania. Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di stalking, si richiede una «serie di comportamenti ripetuti», anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito, la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte.
      In linea generale, lo stalking è individuato dalla scienza sociologica nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti e pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti e aggressioni fisiche).
      Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo.
      Nel modello di legislazione adottato fuori dell'Europa la definizione della condotta è estremamente ampia ed è solitamente accompagnata da una descrizione delle reazioni di ansia o di paura delle vittime, mentre nel modello europeo sembra prevalere una definizione più dettagliata dei comportamenti tenuti dal molestatore.
      Già nella precedente legislatura numerosi progetti di legge hanno affrontato il problema della prevenzione e della repressione dei delitti contro la persona (atti Camera nn. 1249-ter, 1639, 1819, 1901, 2033, 2066-ter, 2101-ter e 2781, tra i quali l'atto Camera n. 2169-ter, d'iniziativa governativa, recante: «Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»).
      Come è noto, alla luce del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati presso la Commissione Giustizia, l'Assemblea aveva deliberato lo stralcio di alcuni articoli dal testo originario dell'atto Camera n. 2169, d'iniziativa del Governo.
      Il presente disegno di legge ha tratto spunto dal precedente disegno di legge governativo atto Camera n. 2169, concentrando l'attenzione sul tema dello stalking.
      Il presente disegno di legge si compone di sei articoli.
      L'articolo 1, comma 1 (Modifiche al codice penale), introduce, alla lettera a), il nuovo articolo 612-bis del codice penale, che disciplina il reato di «atti persecutori», consistente nel porre in essere minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva, o da costringerla ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
      I limiti della pena edittale sono stati adeguati alla gravità del reato (reclusione da sei mesi a quattro anni). La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva. La pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e terzo comma del medesimo articolo 612-bis, ovvero se il reato è connesso con altri reati per i quali si deve procedere d'ufficio.
      È prevista [(lettera b)], inoltre, la pena dell'ergastolo in caso di omicidio preceduto da atti persecutori.
      Con l'articolo 2 (Ammonimento) viene riconosciuta alla vittima di atti persecutori, nelle more della presentazione della querela, la possibilità di richiedere al questore l'ammonimento nei confronti dell'autore di tali atti.
      Il comma 2 stabilisce che il questore, se ritiene fondata l'istanza della vittima, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi, emette un provvedimento di ammonimento orale nei confronti del persecutore, con cui lo invita a comportarsi nel rispetto della legge, e ne redige processo verbale.
      Viene, pertanto, maggiormente tutelata la vittima di atti persecutori nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti.
      È poi previsto che nei confronti del soggetto ammonito che commetta un nuovo reato di atti persecutori si proceda d'ufficio.
      All'articolo 3 (Modifiche al codice di procedura penale) viene in primo luogo aggiunta la fattispecie degli atti persecutori tra i reati per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche.
      Inoltre, nella linea già impostata con il citato atto Camera n. 2169 nel testo della Commissione Giustizia della Camera, si introduce una nuova misura coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi, che integra e completa il quadro cautelare già delineato, per i reati consumati in ambito familiare, dall'articolo 282-bis del codice di procedura penale.
      Si stabilisce che il giudice possa vietare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo, non solo con la vittima ma anche con le persone a questa affettivamente vicine.
      Qualora la frequentazione dei luoghi frequentati dalla vittima sia necessaria anche per lo l'imputato (ad esempio, abitazioni vicine o posti di lavoro), si prevede che il giudice possa stabilire nel provvedimento le modalità e le limitazioni della frequentazione.
      I provvedimenti restrittivi (articolo 282-quater del codice di procedura penale) dovranno essere comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, alla vittima e ai servizi socio-assistenziali del territorio. In ordine a quest'ultima comunicazione si è ritenuto opportuno recepire il parere espresso dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera nel corso del dibattito parlamentare della precedente legislatura.
      Con la previsione contenuta nella norma in esame sarà possibile impedire che l'aggressore prosegua nell'opera di molestia o di minaccia della vittima e dei suoi familiari, con effetto preventivo di sicura efficacia.
      Si prevede poi una modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale, che individua i casi in cui è possibile svolgere l'incidente probatorio.
      La nuova formulazione aggiunge, infatti, la fattispecie degli atti persecutori tra i reati per cui è possibile richiedere l'incidente probatorio. In particolare, si stabilisce che, qualora tra le persone interessate all'assunzione della prova ci siano minorenni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quando le esigenze delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tale fine l'udienza può svolgersi in un luogo diverso dal tribunale avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza di queste, disponendo che l'udienza si svolga presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova.
      La ratio di tale misura risiede nell'esigenza di limitare il più possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorose.
      Inoltre, al fine di limitare i traumi derivanti dalle reiterate persecuzioni, viene estesa anche al maggiorenne infermo di mente la possibilità di usufruire, durante il giudizio, dell'utilizzo dello specchio unidirezionale e dell'impianto citofonico.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 342-bis del codice civile, prolungando a dodici mesi l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
      L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

      «  Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
      La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
      La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
      Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;

          b) al primo comma dell'articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

      «4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis».

Art. 2.
(Ammonimento).

      1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
      2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
      3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

          b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
      2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone.
      3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2.
      4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

      Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

          c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

          d) al comma 5-bis dell'articolo 398:

              1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

              2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

              3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

              4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

          e) al comma 4-ter dell'articolo 498:

              1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

              2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

      1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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