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PDL 1424

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1424


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Misure contro la violenza sessuale

Presentato il 1o luglio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge prevede misure che rafforzano la tutela penale contro la violenza sessuale, introducendo aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole del reato, imponendo l'aumento della pena in caso di recidiva e introducendo meccanismi volti ad accelerare i tempi di giudizio e la certezza della pena.
      Articolo 1 (Modifiche al codice penale). L'articolo contiene norme volte a rafforzare la tutela penale contro la violenza sessuale. Tra le circostanze aggravanti del reato, comportanti la reclusione da sei a dodici anni, vengono ricompresi: l'uso di sostanze comunque idonee a ridurre la capacità di determinarsi della vittima; la qualità di ascendente, genitore, anche adottivo, o tutore rivestita dall'autore del reato; il rapporto di dipendenza psicologica tra vittima e colpevole derivante dalla qualità di quest'ultimo (educatore, vigilante, maestro); le condizioni derivanti dallo stato di gravidanza della vittima.
      Si introduce, inoltre, per il giudice l'obbligo di disporre l'aumento di pena nei confronti del recidivo.
      Articolo 2 (Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale). Il delitto di violenza sessuale e quello di violenza sessuale di gruppo sono inseriti tra i delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, con le relative conseguenze sulla possibilità di celebrare il processo con il rito direttissimo e immediato.
      Non viene redatta la relazione tecnica in quanto il disegno di legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma dell'articolo 99, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 609-bis del presente codice»;

          b) al primo comma dell'articolo 609-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al numero 2), le parole: «o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa»;

              2) il numero 5) è sostituito dal seguente:

              «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;»;

              3) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:
              «5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive;

              5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

          «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».


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