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PDL 1313

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1313



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GHIGLIA, ARMOSINO, BECCALOSSI, BIANCONI, BIASOTTI, BOCCHINO, BONCIANI, CICCHITTO, CICCIOLI, CONSOLO, COSENZA, COSTA, DE ANGELIS, DE CORATO, DELL'ELCE, DIMA, FAENZI, TOMMASO FOTI, FRASSINETTI, IANNARILLI, LANDOLFI, LORENZIN, MALGIERI, MANCUSO, MINASSO, MOFFA, MONDELLO, ANGELA NAPOLI, NASTRI, PAGLIA, PATARINO, PILI, POLIDORI, PORCU, RAMPELLI, REPETTI, ROSSO, SAGLIA, SALTAMARTINI, SBAI, SCELLI, STRADELLA, TESTONI, TOTO, VELLA

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di rilascio del permesso di soggiorno e di atti volti a impedire l'accertamento dell'identità personale

Presentata il 17 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - In un momento in cui l'Unione europea si accinge a modificare il Trattato di Schengen, prevedendo l'obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai fini dell'ingresso in Europa, nell'intento di frenare e regolarizzare la forte immigrazione proveniente soprattutto dagli Stati del sud del continente, anche alcuni Stati comunitari, in particolare quelli maggiormente investiti dal flusso migratorio, stanno adeguando i loro strumenti normativi per arginare gli eventi criminosi legati al fenomeno migratorio.
      I rapporti periodicamente forniti dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura evidenziano, in maniera inequivocabile, come la criminalità, in particolare quella riconducibile all'immigrazione clandestina, sia in continua crescita nel nostro Paese.
      Un altro dato importante è quello riferito alla presenza dei cittadini stranieri nelle carceri italiane: dal 1987 al 2001 l'incidenza degli stranieri è passata dal 12,3 per cento al 35,8 per cento, per poi attestarsi al 39 per cento nel 2004 e addirittura al 45 per cento nel 2005. Il numero sempre crescente di stranieri che fanno ingresso nelle nostre carceri ha determinato anche un mutamento della composizione della popolazione carceraria, rispetto al numero complessivo della quale, secondo i dati dell'Amministrazione penitenziaria, l'incidenza degli stranieri sarebbe ormai pari al 48 per cento.
      Tale fenomeno rappresenta, ovviamente, soltanto un aspetto di quello più ampio riconducibile all'immigrazione in generale, materia, questa, la cui disciplina normativa è contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato, in particolare, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
      Quest'ultimo provvedimento normativo, più conosciuto come «legge Fini-Bossi», ha cercato di porre un freno al crescente flusso migratorio verso l'Italia, affrontando in particolare l'emergenza derivante dai numerosi ingressi clandestini e fuori controllo. In tale ottica, si è posta una particolare attenzione all'istituto del permesso di soggiorno, in relazione sia alle modalità di concessione, la quale viene subordinata alla sussistenza in capo al richiedente di determinati requisiti, sia per quanto attiene a rinnovo, rifiuto o revoca dello stesso.
      La realtà di ogni giorno ci dimostra, però, che c'è un ulteriore aspetto del «fenomeno immigrazione» che deve essere affrontato e risolto. Dopo avere, infatti, regolamentato le procedure per l'ingresso, occorre riflettere sul tema, non meno importante, della permanenza dello straniero sul territorio italiano e della possibilità per le autorità competenti di sottoporlo, ove ciò sia necessario, a controlli per l'accertamento della sua identità.
      Tale aspetto è tanto più importante quanto più, come nel caso italiano, il fenomeno migratorio è tale da imporre una giusta distinzione tra gli immigrati che lavorano e che dimostrano di volersi integrare nella nostra società e coloro che, viceversa, delinquono.
      Questi ultimi, una volta entrati in Italia, sono in grado di sfuggire, in svariati modi, ai controlli delle Forze dell'ordine. Al momento, uno dei problemi che non permette di arginare con efficacia la cosiddetta criminalità «di importazione» è rappresentato più che dalle modalità di concessione del permesso di soggiorno, da alcune lacune esistenti nel nostro ordinamento che impediscono un fattivo e adeguato controllo degli immigrati dopo il loro ingresso in Italia.
      Sono diverse le forme di elusione delle norme vigenti poste in essere da soggetti criminali allo scopo di sottrarsi ai controlli delle Forze dell'ordine, garantendosi così la duplice opportunità di evitare sanzioni e di continuare, impuniti, a svolgere attività illecite. Tra queste, quella più diffusa e che crea i maggiori problemi alle Forze dell'ordine è l'abitudine di fornire false generalità da parte dello straniero che delinque, rendendone impossibile l'identificazione.
      In generale, l'uso di plurime e false generalità ha, di fatto, consentito a delinquenti abituali di ottenere svariate sospensioni condizionali della pena, patteggiamenti e scarcerazioni fondati sulla formale (erronea) incensuratezza dell'indagato che, con altri nomi, aveva, in realtà, già commesso numerosi reati e, in molti casi, era anche titolare di un regolare permesso di soggiorno.
      All'esigenza dell'identificazione ha già dato una prima risposta la «legge Fini-Bossi» (la citata legge n. 189 del 2002), che, all'articolo 5, comma 1, ha introdotto, tra gli altri, due nuovi commi all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, per lo straniero che chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, l'obbligo di sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici.
      Sebbene tale norma abbia posto un serio argine al problema delle false generalità, permettendo, con tutta evidenza, la certezza dell'identificazione di un soggetto, una nuova forma di elusione dei controlli si è, nel frattempo, sviluppata.
      Si tratta della pratica, diffusa in particolare tra molti spacciatori e altri delinquenti, della mutilazione o alterazione dei polpastrelli delle dita delle mani proprie o altrui, al fine di rendere impossibili i rilievi dattiloscopici.
      Si tratta di un espediente, diffuso soprattutto a Torino e a Bologna, ma destinato ad assumere dimensioni nazionali, che da due anni è stato denunciato dalla magistratura.
      La presente proposta di legge si prefigge di dare una risposta ai fenomeni criminosi messi in atto da coloro che intendono occultare la propria o l'altrui identità, con il fine di eludere i controlli delle Forze dell'ordine, predisponendo alcune opportune modifiche alla normativa vigente in materia di immigrazione e con la previsione di nuove fattispecie penali.
      L'articolo 1, comma 1, in particolare, reca alcune modifiche al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo, alla lettera a), due nuovi commi all'articolo 5 del suddetto testo unico, con lo scopo di limitare la concessione del permesso di soggiorno e di provvedere, in determinati casi, alla revoca dello stesso. Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 5 prevede, più precisamente, l'impossibilità di concedere o di rinnovare il permesso di soggiorno allo straniero che, nei cinque anni precedenti la richiesta, è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
      Con la lettera b) si dispone, poi, la soppressione del terzo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del citato testo unico, con lo scopo di non permettere la permanenza in Italia dello straniero resosi responsabile di determinati reati.
      Da ultimo, la lettera c) prevede un inasprimento delle pene per coloro che favoriscono l'immigrazione clandestina, in particolare se si tratta di attività svolta in concorso con altre persone ovvero che riguarda un numero di immigrati superiore a cinque unità.
      L'articolo 2 si occupa di modificare il codice penale. Per quanto sopra detto, si rende necessaria l'introduzione di un nuovo tipo di reato, quello della fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o altrui, mediante il quale si renderebbe certamente più difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'occultamento della propria identità personale. Tutto ciò favorirebbe, quindi, anche la concreta possibilità di una preventiva verifica dell'eventuale passato criminale dello straniero che richiede il permesso di soggiorno, senza cadere nella trappola delle false generalità e dell'impossibilità di effettuare un controllo tramite rilievi dattiloscopici, esigenza, questa, connessa alla possibilità di non concedere il permesso di soggiorno allo straniero penalmente condannato nei cinque anni antecedenti la richiesta.
      La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 prevede, quindi, l'introduzione del nuovo articolo 495-ter del codice penale, relativo al reato descritto. Con le lettere a) e c) sono apportate modifiche agli articoli 495 e 496 del codice penale, al fine di aumentare le pene nei confronti di chi si renda colpevole di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, così da rendere sempre meno allettante il ricorso a tali espedienti.
      Infine, l'articolo 3 della presente proposta di legge introduce alcune modifiche al codice di procedura penale, per armonizzarlo con le norme introdotte dagli articoli 1 e 2.
      In particolare, la lettera d) del comma 1 introduce nell'articolo 449 del codice di procedura penale un nuovo comma 6-bis secondo cui, quando vi è connessione di reati, alcuni dei quali da giudicare con rito direttissimo e altri con rito ordinario, e non è possibile procedere separatamente, prevale il primo nel caso in cui il reato per il quale è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con quelli previsti dagli articoli 495 e 495-ter del codice penale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
      9-ter. Nei riguardi dello straniero titolare di permesso di soggiorno, condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato»;

          b) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è soppresso;

          c) al comma 5 dell'articolo 12, le parole da: «è punito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di euro 5.160 per ogni straniero di cui ha favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 2.

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 495, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a sei anni»;

          b) dopo l'articolo 495-bis è inserito il seguente:

      «Art. 495-ter. - (Fraudolenta alterazione, obliterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, in modo fraudolento, altera, oblitera o, comunque, mutila, anche solo in parte, le creste papillari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento della propria o dell'altrui identità o dello stato o di altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni»;

          c) all'articolo 496, le parole da: «è punito» fino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 3.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 66 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando la stessa, in modo fraudolento, ha impedito la propria identificazione»;

          b) al comma 4 dell'articolo 349, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

          c) al comma 2 dell'articolo 381, dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le seguenti:

          «m-ter) falsa attestazione o dichiarazione sull'identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale;

          m-quater) fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495-ter del codice penale»;

          d) dopo il comma 6 dell'articolo 449 è aggiunto il seguente:

          «6-bis. Le disposizioni previste dal comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con taluno dei reati di cui agli articoli 495 e 495-ter del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo».


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