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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 679 |
Valore del bene al 1938 | Coefficiente di
rivalutazione |
fino a lire 100.000 | 350 |
da lire 100.001 a 200.000 | 150 |
da lire 200.001 a 500.000 | 50 |
da lire 500.001 fino a 1.000.000 | 30 |
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 | 20 |
oltre i 5.000.000 | 10 |
Va tenuto anche presente che con le liquidazioni precedenti, i proprietari e gli aventi diritto avevano tutti ottenuto complessivamente 200 volte il valore del 1938.
Per stabilire quanto gli esuli hanno diritto di ottenere a titolo di risarcimento definitivo, si deve applicare sulle stime dei beni il coefficiente di rivalutazione
dal 1938 fino ad oggi, calcolato come segue:
Coefficiente di rivalutazione edifici privati dal 1940 al 1993 1.831;
x parametro rivalutazione ISTAT dal 1993 al 2001: 1,2604 x 1.831 2.308;
x parametro rivalutazione ISTAT per l'anno 2002: 1,03 x 2.308 2.377;
x parametro rivalutazione ISTAT dal 1938 al 1940: 1,219 x 2.377 2.898;
arrotondato a 2.900.
Nella tabella B sono individuati i coefficienti da utilizzare per il risarcimento definitivo, tenendo presenti gli scaglioni previsti nella su riportata tabella A allegata alla legge n. 137 del 2001.
Tabella B. Calcolo del coefficiente per la liquidazione definitiva.
Valore dei beni
nel 1938 | Fino a
100.000 | Da 100.101
a 200.000 | Da 200.001
a 500.000 | Da 500.001
a 1.000.000 | Da 1.000.001
a 5.000.000 | Oltre
5.000.000 |
Coefficiente di
rivalutazione ad oggi x valore '38 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
Meno pagamenti
in base a leggi precedenti x valore '38 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
Meno pagamenti
in base L. 137/01 x valore '38 | - 350 | - 150 | - 50 | - 30 | - 20 | - 10 |
Coefficiente netto per
liquidazione definitiva x valore '38 | 2.350 | 2.550 | 2.650 | 2.670 | 2.680 | 2.690 |
Si sottopone quindi al Parlamento la presente proposta di legge, che integra le disposizioni della legge n. 137 del 2001 per fare sì che a quanti hanno già ottenuto la liquidazione prevista dalla medesima legge possa essere liquidato quanto spettante in via definitiva, in modo da chiudere anche questa vicenda lasciataci in eredità dalle vicende legate alla sconfitta dell'Italia nella seconda guerra mondiale.
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Misura dell'indennizzo definitivo). - 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi, ai quali è già stato riconosciuto l'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1, è altresì riconosciuto l'indennizzo definitivo nella misura indicata nella tabella B annessa alla presente legge.
2. La liquidazione degli indennizzi, calcolati sulla base della tabella B annessa alla presente legge, è effettuata nei confronti degli aventi diritto:
a) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i beni con valore al 1938 fino a lire 100.000;
b) entro due anni dalla stessa data per i beni con valore al 1938 da 100.001 a 200.000 lire;
c) entro i termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze in base alle disponibilità di bilancio per i restanti beni».
1. Dopo l'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Ulteriore autorizzazione di spesa). - 1. Per l'attuazione dell'articolo 1-bis, è autorizzata la spesa di 33.500.000 euro per l'anno 2009, di 20.600.000 euro per l'anno 2010 e di 23.200.000 euro a decorrere dall'anno 2011, ai fini della liquidazione degli indennizzi dovuti per i beni di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 2 del citato articolo 1-bis.
1. Alla legge 29 marzo 2001, n. 137, è aggiunta la tabella B di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1-bis e 5-bis della legge 29 marzo 2001, n. 137, introdotti dalla presente legge, pari a 33.500.000 euro per l'anno 2009, a 20.600.000 euro per l'anno 2010 e a 23.200.000 euro a decorrere dall'anno 2011 fino a esaurimento della liquidazione degli indennizzi definitivi, si provvede utilizzando le risorse già stanziate per la medesima legge n. 137 del 2001 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, per la parte eccedente tali risorse, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
(articolo 4)
«TABELLA B
(articolo 1-bis)
Valore del bene al 1938 | Coefficiente di rivalutazione |
fino a lire 100.000 | 2.350 |
da lire 100.001 a lire 200.000 |
2.550 |
da lire 200.001 a lire 500.000 |
2.650 |
da lire 500.001 fino a lire 1.000.000 |
2.670 |
da lire 1000.001 fino a lire 5.000000 |
2.680 |
oltre lire 5.000.000 |
2.690». |
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