Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

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PDL 1298

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1298



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRONER

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Presentata il 16 giugno 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce la proposta di legge Boato (atto Camera n. 188), presentata all'inizio della XV legislatura, cui si aggiunsero durante la legislatura altre proposte di iniziativa parlamentare e, nel luglio 2007, il disegno di legge del Governo Prodi, recanti l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, nella sua integrità, con tutti i Protocolli attuativi della Convenzione.
      Benché la Convenzione per la protezione delle Alpi sia stata sottoscritta a Salisburgo nel 1991, sia stata ratificata dal nostro Paese con la legge n. 403 del 1999 e sia entrata in vigore il 27 marzo 2000, tutti i nove Protocolli di attuazione sono rimasti ancora inattuati.
      Come ricorda l'onorevole Boato nella relazione introduttiva alla sua citata proposta di legge, nella XIV legislatura l'iter di questo importante ed essenziale provvedimento aveva subìto, sino alla sospensione dell'esame da parte delle Camere, le gravi contraddizioni del Governo di centro-destra allora in carica. Il testo era giunto, infatti, alla seconda lettura da parte della Camera dei deputati privo del Protocollo sui trasporti, che aveva avuto il parere favorevole di tutte le regioni dell'arco alpino (parere che era stato previsto e reso obbligatorio appunto in sede di approvazione della legge di ratifica della Convenzione), dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia, con una unanimità di consensi del tutto trasversale agli schieramenti politici. Il Governo che aveva la maggioranza nella XIV legislatura aveva dato parere contrario all'attuazione di taluni Protocolli e, nella Commissione trasporti della Camera dei deputati, arrivò ad esprimere parere contrario al proprio disegno di legge. Un parere contrario ancor più incongruo, giacché motivato con presunti «profili problematici sotto il profilo della costituzionalità riguardanti il riparto di competenze tra Stato e regioni» determinati dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Si trattò di scelte sbagliate che resero più complessi i temi e urgenti i tempi per le comunità dell'arco alpino, per l'Italia e la sua collocazione europea.
      Anche nella XV legislatura la discussione si era concentrata sulla materia dei trasporti. La novità che consentiva di auspicare un'approvazione a larghissima maggiorana della ratifica dei Protocolli - e in particolare di quello sui trasporti - era costituita dalla dichiarazione interpretativa che aveva accompagnato la sottoscrizione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi da parte dell'Unione europea, nel senso di scongiurare l'esercizio di un diritto di veto da parte di uno Stato contraente rispetto alla progettazione di nuove infrastrutture e nel senso di tutelare il diritto comunitario in materia di trasporti rispetto al Protocollo che riguarda la stessa materia. Da sottolineare inoltre il parere positivo espresso dalla IX Commissione trasporti. Anche nella XV legislatura l'iter del provvedimento, di cui era stata esaurita la discussione generale alla Camera dei deputati, non fu completato sia per la fine anticipata della legislatura, sia per la persistente contrarietà dell'opposizione di allora.
      La Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi mira a promuovere la protezione dell'arco alpino e la salvaguardia dell'intero ecosistema naturale delle Alpi, nonché a tutelare gli interessi economici e culturali delle popolazioni residenti nei Paesi interessati.
      La ratifica dei Protocolli alla citata Convenzione diventa sempre più urgente, perché è sempre di maggiore attualità e rilevanza il contenuto proposto, alla luce delle crescenti preoccupazioni di tutto il mondo politico e scientifico sullo scioglimento dei ghiacciai e sull'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi alpini e sull'economia delle zone montane, annoverate tra quelle che più risentono dell'innalzamento della temperatura e delle sue conseguenze negative.
      La Convenzione - è stato giustamente rilevato nella discussione generale della precedente legislatura - punta a uno sviluppo sostenibile e integrato dell'arco alpino, propone una pianificazione territoriale ed economica sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, pone obiettivi di protezione della natura e del paesaggio, di sviluppo dell'agricoltura di montagna, come presupposto del mantenimento delle biodiversità e della difesa della specificità e della tipicità dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento di montagna, indica inoltre obiettivi di pianificazione e protezione forestale, di miglioramento della compatibilità ambientale di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, obiettivi di difesa del suolo e di protezione dei terreni meritevoli, inclusi nelle aree protette, pone infine obiettivi di sviluppo sostenibile per il turismo, anche valorizzando le aree di confine.
      La Convenzione non contrappone lo sviluppo all'ambiente, ma propone un nuovo paradigma: la sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, che è poi l'unico modo moderno per creare nuovo sviluppo, soprattutto in un'area così fragile come l'arco alpino.
      Faccio mie le raccomandazioni già espresse nel precedente dibattito in ordine alla necessità che l'attuazione dei Protocolli sia partecipata dalle regioni e dagli enti locali, in base al rispetto delle competenze e del principio di sussidiarietà verticale e inoltre sia partecipata dalle popolazioni alpine sulla base del principio della sussidiarietà orizzontale, attraverso processi decisionali democratici, la negoziazione democratica dei conflitti, il partenariato pubblico e privato, la valorizzazione delle reti locali associative e di tutti i saperi alpini.
      Raccomando alla Camera dei deputati l'approvazione della proposta di legge di ratifica dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione della ratifica e ordine di esecuzione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

          a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

          b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          c) «Protocollo sulla composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

          d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

          h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

          i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

      2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e i) del citato comma 1 e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni. Con delibere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinati i rapporti e le modalità di coordinamento tra la Conferenza stessa e la predetta Consulta.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 462.790 euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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