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PDL 1055

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1055



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTELLI

Modifiche al titolo II del libro I del codice penale in materia di pene

Presentata il 15 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Una proposta di legge che intervenga complessivamente sulla pena, sulla sua previsione e sulle singole circostanze del reato, piuttosto che sulle modalità di estinzione della pena, risponde all'esigenza di rendere effettive le pene ad oggi disposte dal legislatore, con l'evidente risultato, nella certezza del diritto, di disporre anche la certezza della pena.
      Il bisogno e il conseguente deficit di sicurezza avvertito dai cittadini ci impongono di ridisegnare il sistema sanzionatorio non prescindendo dalle aspettative di retribuzione giuridica costantemente espresse dall'opinione pubblica.
      In questo quadro, l'orientamento a favore di pene meno afflittive si collega all'intento di assicurarne l'effettività, salvaguardando il fondamento costituzionale della funzione rieducativa della pena con l'adozione di un modello sanzionatorio caratterizzato da elevata flessibilità.
      E, coerentemente, tale orientamento salvaguarda il mantenimento della pena dell'ergastolo e l'eliminazione delle sanzioni pecuniarie, foriere di disorientamento nelle valutazioni della collettività.
      Il progetto legislativo aumenta considerevolmente il numero delle pene principali, in ragione dell'innesto tra di esse di molte delle attuali pene accessorie, sanzioni sostitutive o modalità esecutive della reclusione, pur mantenendo la distinzione tra pene principali e pene accessorie. Le pene principali si distinguono in:

          pene detentive o restrittive della libertà personale;

          pene interdittive;

          pene prescrittive;

          pene ablative.

      Il progetto di legge promuove a pene principali molte delle attuali pene accessorie, che sono sembrate congrue come pene retributive nei limiti della proporzione, pur se orientate verso la prevenzione speciale. La rivalutazione è determinata dalla scelta del modello sanzionatorio rieducativo ed è convalidata dal pieno rispetto del principio di sussidiarietà. L'incremento delle pene principali porta a un corrispondente decremento delle pene accessorie, la cui previsione si colloca chiaramente in un'ottica che privilegia la prevenzione speciale.
      Anche per le cause di estinzione della pena si ribadisce la regola della nominatività e della qualificazione espressa.
      La disciplina della prescrizione della pena prevede l'abbassamento dei limiti minimi e massimi del tempo utile a prescrivere. Sono altresì previsti interventi in materia di sospensione condizionale della pena (in ordine a limiti ed età) così come di sostegno rieducativo, a integrazione del quadro giuridico del regime sanzionatorio.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Le pene. Distinzione di specie). - Le pene stabilite per i reati si distinguono in pene principali e accessorie.
      Le pene principali per i reati si distinguono in detentive o restrittive della libertà personale, interdittive, prescrittive e ablative».

      2. All'articolo 17 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Sezione I. - La denominazione delle pene».

Art. 2.

      1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 18. - (Denominazione delle pene principali). - Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale, la legge comprende:

          a) l'ergastolo;

          b) la reclusione;

          c) la semidetenzione;

          d) la detenzione domiciliare;

          e) la permanenza domiciliare.

      Sotto la denominazione di pene interdittive, la legge comprende:

          a) l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici;

          b) l'interdizione o la sospensione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere;

          c) l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;

          d) la revoca o la sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni;

          e) la decadenza o la sospensione dalla potestà di genitore.

      Sotto la denominazione di pene prescrittive, la legge comprende:

          a) l'allontanamento dalla famiglia;

          b) il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divieto di avvicinare determinate persone;

          c) l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso;

          d) l'affidamento al servizio sociale con prescrizioni;

          e) il lavoro di pubblica utilità;

          f) la sottoposizione a controllo.

      Sotto la denominazione di pene ablative, la legge comprende:

          a) la confisca, finalizzata alla riparazione del danno alle vittime di reati o al ripristino dello stato dei luoghi;

          b) la pena pecuniaria prevista dalla legge per i reati di competenza del giudice di pace».

Art. 3.

      1. L'articolo 19 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - (Denominazione delle pene accessorie). - Sotto la denominazione di pene accessorie, la legge comprende:

          a) la pubblicazione della sentenza di condanna;

          b) il divieto di emettere assegni e il divieto di utilizzare carte di credito;

          c) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

          d) il divieto di compiere determinate attività informatiche;

          e) la confisca obbligatoria».

Art. 4.

      1. L'articolo 20 del codice penale è abrogato.
      2. La rubrica del titolo II del codice penale è sostituita dalla seguente: «La pena».
      3. Nel titolo II del codice penale, la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: «La previsione della pena».

Art. 5.

      1. L'articolo 21 del codice penale rimane abrogato.
      2. Prima dell'articolo 21 del codice penale, le parole: «Capo II. - Delle pene principali, in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione II. - Le pene principali detentive o restrittive della libertà personale».

Art. 6.

      1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - (Ergastolo). - La pena dell'ergastolo comporta la privazione perpetua della libertà personale.
      La pena dell'ergastolo è scontata in una casa di reclusione, con l'isolamento notturno e con l'obbligo di lavoro. La condanna all'ergastolo comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      Nei casi previsti dalla legge, il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale».

Art. 7.

      1. L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 23. - (Reclusione). - La pena della reclusione comporta la privazione della libertà personale per un tempo non inferiore a cinque giorni e non superiore a venti anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo di lavoro».

Art. 8.

      1. L'articolo 24 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 24. - (Semidetenzione). - La pena della semidetenzione comporta la privazione della libertà personale per almeno dieci ore al giorno negli stabilimenti a ciò destinati e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
      La semidetenzione comporta altresì:

          a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è concessa la relativa autorizzazione di polizia;

          b) la sospensione della patente di guida;

          c) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

          d) l'obbligo di conservare e di presentare a ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato i provvedimenti relativi alle modalità di esecuzione della pena».

Art. 9.

      1. L'articolo 25 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 25. - (Detenzione domiciliare). - La pena della detenzione domiciliare comporta la privazione della libertà personale ed è scontata dal condannato nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.
      Il giudice impone limiti o divieti alla facoltà del condannato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivono o lo assistono, anche prevedendo l'impiego di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, di cui sia accertata la disponibilità da parte delle autorità preposte alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte.
      Il giudice altresì determina e impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio sociale».

Art. 10.

      1. L'articolo 26 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. - (Permanenza domiciliare). - La pena della permanenza domiciliare comporta per il condannato l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e di domenica.
      Il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni della settimana diversi rispetto a quelli stabiliti dal primo comma ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente».

Art. 11.

      1. L'articolo 27 del codice penale è abrogato.

Art. 12.

      1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 28. - (Interdizione o sospensione dai pubblici uffici). - La pena dell'interdizione dai pubblici uffici è perpetua e, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, comporta la privazione:

          a) del diritto di elettorato attivo e passivo in qualsiasi ufficio pubblico di tipo elettivo e di ogni altro diritto politico;

          b) di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio e della qualità ad essi inerente di pubblico funzionario;

          c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

          d) dei diritti, dignità e altri pubblici riconoscimenti onorifici inerenti a qualsiasi ufficio, servizio o qualità pubblici;

          e) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico, salvo che essi traggano titolo da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.

      La pena della sospensione dai pubblici uffici comporta che per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni il condannato sia privato della capacità di assumere o esercitare i diritti di cui al primo comma, gli uffici, i servizi, le qualità, i gradi, i titoli e le onorificenze, salvo che essi traggano titolo da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.
      La legge determina i casi nei quali l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni dei diritti di cui al primo comma».

      2. Prima dell'articolo 28 del codice penale, le parole: «Capo III. - Delle pene accessorie, in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione III. - Le pene principali interdittive».

Art. 13.

      1. L'articolo 29 del codice penale è abrogato.

Art. 14.

      1. L'articolo 30 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 30. - (Interdizione o sospensione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere). - La pena dell'interdizione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere comporta la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza richiesti per l'esercizio di una professione, un'attività di impresa o un mestiere e priva il condannato della capacità di esercitarli, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
      La pena della sospensione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere comporta la privazione della capacità del condannato di esercitare, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due anni, una professione, un'attività di impresa o un mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità».

Art. 15.

      1. Gli articoli 31 e 32 del codice penale sono abrogati.

Art. 16.

      1. L'articolo 32-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 32-bis. - (Interdizione o sospensione dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese). - La pena dell'interdizione dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
      La pena della sospensione dall'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore, per un periodo non inferiore a un mese né superiore a due anni».

Art. 17.

      1. L'articolo 32-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 32-ter. - (Revoca o sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni). - La pena della revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni, diverse da quelle previste dall'interdizione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere, comporta la decadenza dai relativi diritti e priva il condannato della capacità di esercitare le attività che su questi si fondano.
      La pena della sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni, diverse da quelle previste dalla sospensione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere, comporta la privazione della capacità di esercitare le attività che su queste si fondano per un periodo non inferiore a un mese né superiore a due anni».

Art. 18.

      1. Gli articoli 32-quater, 32-quinquies e 33 del codice penale sono abrogati.

Art. 19.

      1. L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 34. - (Decadenza o sospensione dalla potestà di genitore). - La legge determina i casi nei quali la condanna comporta la decadenza dalla potestà di genitore, con la conseguente privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
      La sospensione dall'esercizio della potestà di genitore comporta l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
      Nelle ipotesi previste dai commi primo e secondo, il giudice competente assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori».

Art. 20.

      1. Gli articoli 35 e 35-bis del codice penale sono abrogati.

Art. 21.

      1. Dopo l'articolo 35-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 35-ter. - (Allontanamento dalla famiglia). - La pena dell'allontanamento dalla famiglia comporta che l'imputato lasci immediatamente la casa familiare, ovvero che non vi faccia rientro, e che non vi acceda senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
      Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre interdire al condannato l'accesso a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
      Il giudice può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della pena, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità e i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che il datore di lavoro dell'obbligato versi l'assegno direttamente al beneficiario, detraendolo dalla retribuzione a quello spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
      L'ingiunzione che determina l'assegno, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
      Il provvedimento che determina l'assegno può essere modificato dal magistrato di sorveglianza se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

      Art. 35-quater. - (Divieto o limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi e divieto di avvicinare determinate persone). - La pena del divieto di accesso in determinati luoghi o di permanenza in essi comporta la privazione della facoltà di accedere o di permanere in determinati luoghi, diversi da quelli previsti dalla pena dell'allontanamento dalla famiglia e specificati nella sentenza di condanna. Ove per motivi di lavoro sia necessario l'accesso o la permanenza in determinati luoghi, il giudice può limitarli secondo modalità che non pregiudichino l'adempimento della prestazione lavorativa.
      La pena del divieto di avvicinare determinate persone interdice al condannato l'accesso ai luoghi da esse abitualmente frequentati, in particolare il luogo di lavoro e il domicilio. Se la frequentazione è necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità.

      Art. 35-quinquies. - (Espulsione dello straniero con divieto di reingresso nel territorio dello Stato). - La pena dell'espulsione dello straniero con divieto di reingresso nel territorio dello Stato è applicata dal giudice nei casi e per la durata espressamente preveduti dalla legge.
      In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
      Salve le eccezioni previste dalla legge, non è consentita l'espulsione nei confronti:

          a) degli stranieri minori di anni diciotto, fermo restando il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

          b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno;

          c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado, o con il coniuge, di nazionalità italiana;

          d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono o del loro marito convivente.

      Art. 35-sexies. - (Affidamento al servizio sociale con prescrizioni). - L'affidamento al servizio sociale comporta le prescrizioni della sottoposizione a controllo e può essere integrato dall'obbligo di permanenza in luoghi particolari per determinate fasce orarie.
      Il soggetto affidato al servizio sociale deve inoltre svolgere il programma rieducativo di studio e di lavoro definito dal magistrato di sorveglianza, su proposta del centro di servizio sociale, entro un mese dall'inizio dell'affidamento.

      Art. 35-septies. - (Lavoro di pubblica utilità) - La pena del lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso amministrazioni o enti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La pena non può essere inferiore a un mese né superiore a un anno.
      L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

      Art. 35-octies. - (Sottoposizione a controllo). - La pena della sottoposizione a controllo comporta:

          a) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salva autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

          b) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

          c) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

          d) la sospensione della patente di guida;

          e) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

          f) l'obbligo di conservare e di presentare a ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato i provvedimenti relativi alle modalità di esecuzione della sanzione».

      2. All'articolo 35-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono premesse le seguenti parole: «Sezione IV. - Le pene principali prescrittive».

Art. 22.

      1. Dopo l'articolo 35-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 21 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 35-novies. - (Confisca. Pena pecuniaria per i reati di competenza del giudice di pace). - La confisca consiste nell'acquisizione allo Stato di parte del patrimonio mobiliare e immobiliare del condannato, fino a un valore pari al risarcimento del danno, cui il condannato è comunque tenuto.
      Agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a euro 50 di pena ablativa.
      I beni mobili o immobili oggetto di confisca devono essere venduti all'incanto entro un anno dalla condanna. I proventi confluiscono nel Fondo per le riparazioni alle vittime di reati quando non sono destinati al ripristino dello stato dei luoghi. Agli effetti della legge penale, per ripristino dello stato dei luoghi si intende l'obbligo, a carico e spese del condannato, di assicurare che i luoghi in cui il reato si è realizzato siano ricondotti a uno stato equivalente a quello del tempo in cui è iniziata la condotta illecita.
      Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena della reclusione deve essere convertita per intero in pena pecuniaria. Agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a euro 50 di pena pecuniaria».

      2. All'articolo 35-novies del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono premesse le seguenti parole: «Sezione V. - Le pene principali ablative».

Art. 23.

      1. L'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 36. - (Pubblicazione della sentenza di condanna). - La pena della pubblicazione della sentenza di condanna consiste nell'affissione di un suo estratto nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza e nell'inserzione dello stesso, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.
      La pubblicazione è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
      Il giudice, considerato il rilievo del caso per l'opinione pubblica, anche in relazione alla divulgazione di notizie durante il corso del processo, può disporre che la pubblicazione avvenga per intero».

      2. All'articolo 36 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono premesse le seguenti parole: «Sezione VI. - Le pene accessorie».

Art. 24.

      1. L'articolo 37 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 37. - (Divieto di emettere assegni e divieto di utilizzare carte di credito). - La pena del divieto di emettere assegni priva il condannato della relativa facoltà per un periodo che non può essere inferiore a un mese né superiore a un anno.
      La pena del divieto di utilizzare carte di credito per acquisto o pagamento di beni o servizi comporta la privazione della facoltà di adoperare carte di credito per l'acquisto di beni o di servizi e di ricevere i relativi pagamenti tramite le stesse. La pena ha durata non inferiore a un mese né superiore a un anno».

Art. 25.

      1. L'articolo 38 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
      Essa non può avere durata inferiore a un anno né superiore a tre anni».

Art. 26.

      1. Dopo l'articolo 38 del codice penale, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 38-bis. - (Divieto di compiere determinate attività informatiche). - La pena del divieto di compiere determinate attività informatiche comporta la privazione della facoltà di esercitare la gestione di connettività e di accedere a sistemi informatici o telematici presso enti pubblici o privati e a reti telematiche o satellitari che comportino uno scambio di informazioni tra il condannato e l'esterno.

      Art. 38-ter. - (Confisca obbligatoria). - È sempre ordinata la confisca per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, per le cose che ne sono il prodotto o il profitto, per le cose che costituiscono il prezzo del reato e per le cose per le quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato.
      Sono fatti salvi i diritti dei terzi estranei e la loro facoltà di richiedere autorizzazioni amministrative per la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione».

Art. 27.

      1. Dopo l'articolo 38-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 26 della presente legge, è aggiunto il seguente capo:

«Capo I-bis.
L'APPLICAZIONE DELLA PENA. INFLIZIONE E CONVERSIONE DELLA PENA

      Art. 38-quater. - (Applicazione delle pene principali e accessorie). - Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna.
      Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna.

      Art. 38-quinquies. - (Unità di misura edittale della previsione di pena). - Fuori dai casi in cui la legge prevede la pena dell'ergastolo, la valutazione legale della gravità del reato è espressa dalla quantità della pena della reclusione, usata come unità di misura.

      Art. 38-sexies. - (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena). - Il giudice nella sentenza di condanna determina la durata della reclusione e la converte in altra pena, nei limiti e secondo i criteri di ragguaglio previsti dalla legge.
      Il giudice valuta la gravità del reato secondo le modalità concrete, oggettive e soggettive, della sua realizzazione colpevole e determina la pena discrezionalmente entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge per il reato. A tale fine il giudice deve sempre tenere conto:

          a) della gravità del danno o del pericolo per l'interesse protetto;

          b) dell'intensità del dolo o del grado della colpa;

          c) dei motivi a delinquere.

      Il giudice può determinare la pena in misura inferiore al minimo o in misura superiore al massimo dei limiti previsti dalla legge per il reato, quando deve tenere conto di circostanze aggravanti o attenuanti.
      Nei casi previsti dalla legge, il giudice dispone la conversione tenendo conto della personalità del condannato e dell'idoneità alla funzione rieducativa.
      Il giudice motiva analiticamente la determinazione della pena.

      Art. 38-septies. - (Conversione della reclusione in altra pena detentiva o restrittiva della libertà personale). - Quando la pena della reclusione è applicata in misura non superiore agli anni tre, il giudice può convertire la reclusione in semidetenzione.
      Quando la pena della reclusione è applicata in misura non superiore ad anni due, il giudice può convertire la reclusione in detenzione domiciliare.
      Quando la pena della reclusione è applicata in misura non superiore a mesi sei, il giudice può convertire la reclusione in permanenza domiciliare.
      Nel rispetto dei limiti previsti dai commi primo, secondo e terzo, il giudice può procedere alla conversione della reclusione per scaglioni corrispondenti all'applicabilità delle altre pene detentive o restrittive della libertà personale.
      Nello stesso modo previsto dal quarto comma, il giudice può procedere alla conversione della reclusione relativamente agli ultimi tre anni, costituenti parte di una maggiore pena da scontare.
      Il giudice può procedere alla conversione della reclusione non superiore ad anni quattro, anche se costituente parte di maggior pena, quando trattasi di:

          a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

          b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci, con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

          c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

          d) persona di età superiore ad anni sessanta, se inabile anche parzialmente;

          e) persona minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di studio, di lavoro o di famiglia.

      Art. 38-octies. - (Effetti della conversione. Criteri di ragguaglio). - Per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la detenzione domiciliare si considerano come pene detentive.
      Per ogni effetto giuridico, la permanenza domiciliare non si considera come pena detentiva.
      Per la determinazione della durata della pena convertita e per ogni altro effetto giuridico, un giorno di reclusione equivale a un giorno di semidetenzione e a due giorni di detenzione domiciliare.
      Al solo effetto della determinazione della durata della pena convertita, un giorno di reclusione equivale a tre giorni di permanenza domiciliare.

      Art. 38-novies. - (Conversione della reclusione in altra pena interdittiva, prescrittiva o ablativa). - Salve le disposizioni degli articoli da 80 a 82, la legge determina i casi nei quali il giudice può convertire in tutto o in parte la pena della reclusione inflitta in altra pena interdittiva, prescrittiva o ablativa.
      Quando per un reato la legge stabilisce la pena della reclusione e un'altra pena interdittiva, prescrittiva o ablativa, ovvero più di esse, il giudice determina la pena come se dovesse applicare soltanto la reclusione e stabilisce quanta parte di essa è convertita in ogni singola pena congiuntamente prevista.
      Agli effetti della conversione, l'applicazione di una pena interdittiva perpetua equivale ad anni quattro di reclusione.
      Agli effetti della conversione, l'applicazione di una pena interdittiva temporanea equivale alla reclusione di durata pari alla disposta sospensione.
      Salva la disciplina dell'affidamento al servizio sociale con prescrizioni, agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a cinque giorni di pena prescrittiva.
      Quando la pena della reclusione è applicata in misura non superiore ad anni tre, il giudice, se il condannato non è recidivo, può convertire la reclusione in affidamento al servizio sociale con prescrizioni della medesima durata.
      La legge determina i casi nei quali la reclusione inflitta può essere convertita nella pena ablativa della confisca, sia essa finalizzata al conferimento dei proventi al Fondo per la riparazione alle vittime di reati oppure alla copertura delle spese occorrenti per il ripristino dei luoghi.
      La conversione della reclusione inflitta in pene interdittive o prescrittive non esclude, nei limiti stabiliti dalla legge, la conversione della parte residua della reclusione in altra pena detentiva o restrittiva della libertà personale.

      Art. 38-decies. - (Riconversione delle pene diverse nella pena della reclusione). - L'inosservanza degli obblighi inerenti a ciascuna delle pene applicate in sede di conversione, per fatto addebitabile al condannato, determina la riconversione delle pene convertite nella pena della reclusione, nella quantità originariamente applicata. In tale caso sulla reclusione originariamente irrogata è computata, secondo i criteri di ragguaglio, la parte di pena già scontata in forma diversa».


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